TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-31, n. 202304610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-31, n. 202304610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304610
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 04610/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02138/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V M, G M, A M, M M, A S, rappresentati e difesi dall'avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G P, A M, A M, P M, C M, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

I) quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione n. 928 del 4 giugno 2020, con la quale il Comune di Mondragone ha autorizzato il subingresso di G P, A M, P M, C M nella concessione demaniale n. 13 del 2017 rilasciata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2020, relativa alla struttura ad uso turistico-ricreativo denominata “Chiosco Migliore”, sita sul Lungomare Camillo Federico;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo per i ricorrenti;

- nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di subentrare nella concessione demaniale n. 13 del 2017;

II) quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione n. 1470 del 25 agosto 2020, successivamente conosciuta, con la quale il Comune di Mondragone, visto il disposto dell’articolo 1 della L. n. 145 del 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2033 la scadenza della concessione demaniale n. 13 del 2017, relativa alla struttura ad uso turistico-ricreativo denominata “Chiosco Migliore”, sita sul Lungomare Camillo Federico;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo;

- nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di subentrare nella concessione demaniale n. 13 del 2017;

- per la disapplicazione dell’articolo 1, comma 682, della L. n. 145 del 2018 e dell’articolo 182, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, convertito con L. n. 77 del 2020, con contestuale declaratoria della nullità della proroga della concessione demaniale n. 13 del 2017 al 31 dicembre 2033.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mondragone, G P, A M, A M, P M, C M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. G D V ed acquisita la richiesta di passaggio in decisione in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

E’ controversa la legittimità della determina dirigenziale n. 928 del 4.6.2020 con cui il Comune di Mondragone ha autorizzato il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 13/2017 ad uso turistico ricreativo per il mantenimento di uno stabilimento balneare denominato “chiosco Migliore”, già rilasciata in favore del Sig. M G (deceduto nel 2019) fino al 31.12.2020, in favore degli odierni controinteressati ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione (“In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza”).

In particolare, i ricorrenti in epigrafe, eredi del Sig. M A (deceduto nel 2007 e fratello di M G, già titolare della concessione demaniale di cui si controverte), rivendicano, in virtù del compossesso dell’area demaniale sita nel Comune di Mondragone (in tesi accertato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 261/2009 confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1894/2013), il diritto a subentrare, unitamente ai soggetti controinteressati (aventi causa dal Sig. M G), alla predetta concessione demaniale marittima n. 13/2017.

Va peraltro succintamente rammentato che, in relazione all’area demaniale per cui è causa, risulta disposto in passato un provvedimento di sequestro preventivo nel 2016 ad opera dell’Autorità Giudiziaria ordinaria di Santa Maria Capua Vetere per il reato di occupazione abusiva ex artt. 54 e 1161 cod. nav., annullato dal Tribunale del Riesame per insussistenza del fumus, con successiva restituzione al Sig. M G.

Gli istanti affidano il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione del Codice della Navigazione, violazione della L. n. 241/1990, carenza dei presupposti, sviamento, eccesso di potere, contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, carenza di istruttoria.

In sintesi, svolgono le seguenti argomentazioni censorie:

- l’atto sarebbe illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 ai ricorrenti, in qualità di compossessori dell’area demaniale oggetto di concessione;

- l’azione amministrativa colliderebbe con i doveri di correttezza e lealtà e con l’affidamento riposto dai ricorrenti nel contenuto della pregressa corrispondenza intrattenuta con il Comune, secondo cui il rilascio di un nuovo titolo concessorio avrebbe richiesto la presentazione congiunta della istanza ad opera di tutti i compossessori dell’area demaniale;

- risulterebbe violato l’art. 46, comma 3, del Codice della Navigazione, secondo cui il subingresso nella concessione demaniale richiede la previa verifica dei requisiti di idoneità tecnica ed economica dei soggetti subentranti che ne sarebbero privi, non avendo la esclusiva disponibilità dei beni oggetto di concessione, oggetto di compossesso insieme ai ricorrenti e non avendo il Comune verificato la conformità edilizia delle opere insistenti sull’area demaniale e la regolarità dei pagamenti dei canoni demaniali;

- in presenza di abusi edilizi, l’amministrazione avrebbe dovuto revocare la concessione demaniale del 2017 e, per l’effetto, indire una procedura comparativa per il rilascio di un nuovo titolo ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione;

- sarebbe altresì illegittima la concessione demaniale n. 13/2017 nella parte in cui prevede come scadenza il 31.12.2020 in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 e dell’art. 34 duodecies del D.L. n. 179/2012 (trattandosi di titolo adottato sulla base di una precedente concessione rilasciata nel 2009), per contrasto con il diritto eurounitario che impone lo svolgimento di una procedura competitiva.

Concludono con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Si sono costituiti i controinteressati che eccepiscono l’inammissibilità delle censure che attengono a profili di illegittimità del titolo concessorio, siccome non tempestivamente gravato e, nel merito, replicano ai profili di gravame di cui chiedono il rigetto.

Resiste in giudizio il Comune di Mondragone che si associa alla predetta eccezione di inammissibilità, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento alla contestazione riferita alla mancata cointestazione della concessione demaniale (in quanto presuntivamente attinente a rapporti privatistici tra le parti), controdeduce nel merito e chiede il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 5565 del 26.11.2020 il Tribunale accoglieva la domanda di accesso incidentale ex art. 116 c.p.a. avanzata dai ricorrenti in data 8.9.2020 avente ad oggetto, tra l’altro, istanze di licenze/concessioni edilizie e/o di permesso di costruire presentate da M G o dai suoi eredi, nonché l’atto di subingresso nella concessione demaniale.

All’esito dell’acquisizione documentale gli istanti ribadiscono la natura abusiva di alcuni manufatti realizzati sull’area in concessione demaniale e, pertanto, insistono per la declaratoria di illegittimità dell’atto di subingresso ex art. 46 cod. nav.; tali deduzioni sono state confutate dai

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