TAR Lazio, sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 5667

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Pur essendo stato il monopolio statale delle vendite del sale abolito dal DL 18 dicembre 1972, n. 787, convertito dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10, con effetto dall'1 gennaio 1974, resta ferma l'esclusiva dello Stato per la sua produzione (art. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907), fatte salve la potesta' di conferire la concessione in deroga (art. 3, L. n. 907 del 1942), con la conseguenza che, appartenendo la miniera al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826, secondo comma, cod. civ.) anche il sale estratto entra, in via ordinaria, a far parte di diritto dei beni patrimoniali dell'Ente proprietario. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Ai sensi della Convenzione del 1998, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha autorizzato l'Enichem ad estrarre acque salse e cloruro sodico allo stato solido per utilizzarli negli impianti industriali delle sue unita' produttive e dalle consociate del gruppo e, quindi, per assicurare l'economicita' dell'attivita' mineraria svolta dalla concessionaria, e' legittima la delibera della Soc. Ente Tabacchi Italiano (E.T.I.), che conserva il monopolio della produzione, che dispone la commercializzazione del sale di sua proprieta' anche a mezzo di societa' interamente partecipate o controllate (soc. A.T.I. Sale), potendo la Soc. E.T.I. riservarsi la proprieta' del prodotto estratto in eccesso per ricristallizzazione rispetto alle quantita' e agli usi previsti nel titolo concessorio. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lazio, sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 5667
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Lazio
Numero : 5667
Data del deposito : 20 giugno 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE
SECONDA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(Omissis)
F A T T O
Espone la Societa' ricorrente di aver sede in Sicilia e di svolgere
attivita' di produzione e commercializzazione del sale.
Fin dalla meta' degli anni settanta essa ha sviluppato, ai fini della
successiva rivendita, il consumo del sale iperpuro (o ricristallizzato),
prodotto in regime di monopolio dallo Stato, eclusivamente presso gli
impianti di Volterra, nonche' dall'NI, subentrata a Montedison nella
titolarita' della concessione mineraria di Timpa del Salto, nel Comune di
Belvedere Spinello (CZ), e nell'autorizzazione a produrre cloruro di sodio
iperpuro, nello stabilimento di Ciro' Marina.
Risultando antieconomico, a causa delle elevate spese fisse, il costo
dell'unita' di prodotto del sale ricristallizzato, laddove la sua produzione
annua non raggiunga determinate quantita', l'NI deve estrarre, al fine
di mantenere i costi entro limiti di competitivita' accettabili, un
quantitativo di sale iperpuro superiore ai propri fabbisogni industriali ma,
tuttavia, coincidente con la pressante domanda nazionale di tale prodotto.
Il sale in questione e' stato fin dall'inizio acquistato esclusivamente
dalla societa' ricorrente, ai fini della sua successiva rivendita, in virtu'
di un trentennale rapporto commerciale intrattenuto con Montedison e,
quindi, con NI nel menzionato stabilimento di Ciro' Marina.
Peraltro, nel 1998 l'NI ha rappresentato alla ricorrente la necessita'
di interrompere le loro relazioni commerciali, in ottemperanza ad una
convenzione con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo la quale
sarebbe venuta meno l'autorizzazione ad essa conferita per la vendita in
Italia di sale iperpuro, cui avrebbe dovuto, invece, provvedere, in via
esclusiva, la societa' ATI Sale, controllata interamente dall'AMS ed oggi
dall'ETI che, nel frattempo, e' ad essa succeduto.
In tal modo sarebbe stato surrettiziamente ripristinato il monopolio della
vendita del sale, abolito nel 1973, dal momento che ATI Sale gia' beneficia
del commercio, in via esclusiva, dell'intera produzione di sale statale (di
mare e di miniera).
Peraltro, non essendosi dimostrata ATI Sale in grado di ritirare il
quantitativo di sale ricristallizzato eccedente le esigenze industriali di
NI, sono ripresi i rapporti commerciali con la ricorrente, a seguito
della formalizzazione di un apposito accordo.
Senonche', dal mese di aprile del 2000 l'NI ha nuovamente cessato la
vendita del sale da essa prodotto e non direttamente utilizzato, in
ottemperanza ad una convenzione stipulata con l'Amministrazione concedente,
con cui l'AAMS si impegnava a ritirare da NI, per il tramite della
societa' ATI Sale, ed NI si impegnava a cedere, in relazione
all'effettiva attivita' estrattiva svolta, tenuto conto prioritariamente
della copertura dei propri fabbisogni industriali, il sale prodotto per la
ricristallizzazione presso lo stabilimento di Ciro' Marina, per un
quantitativo minimo garantito di 80.000 tonnellate annue.
Avverso la decisione dell'Amministrazione di attribuire una prerogativa di
vendita in esclusiva a favore di ATI Sale, per il sale ricristallizzato del
giacimento di Timpa del Salto, l'istante insorge col presente gravame, che
risulta affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.1, D.L. 18/12/1972, n. 787,
convertito in legge 16/2/1973, n.10. Violazione degli accordi intercorsi tra
le parti l'11 ed il 23 febbraio 1999.
Attraverso la scelta convenzionale di assegnare in esclusiva all'ATI Sale la
cessione del sale iperpuro prodotto in esubero, rispetto alle necessita' di
NI, si reintrodurrebbe illegittimamente il monopolio statale della
commercializzazione del sale, espressamente abrogato nel 1973.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art.19, D.L. 29/1/1986, n. 25,
convertito in legge 16/3/1987, n.123;
nonche' dell'art.8
, D.L. 29/4/1994,
n.260, convertito in L. 27/6/1994, n.413.
La specifica normativa di settore imporrebbe allo Stato di svolgere
direttamente l'attivita' di commercializzazione del sale, senza
l'intermediazione di societa' partecipate.
In ogni caso, lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione e vendita del
sale, da parte della societa' partecipata, non deve essere esercitato in
regime di esclusiva.
3) Violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 1322 cod. civile.
Eccesso di potere.
La fattispecie si porrebbe in contrasto con i piu' elementari principi di
liberta' di iniziativa economica e di autonomia negoziale.
Va, invero, senz'altro escluso che l'Amministrazione possa ingerirsi nelle
scelte imprenditoriali del concessionario, sino al punto di limitare la sua
autonomia contrattuale a vantaggio, per giunta, di una sola impresa.
In due successive memorie difensive, parte ricorrente ha esattamente
individuato gli atti contenenti le determinazioni amministrative oggetto di
impugnazione ed ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, approfondendo i
termini della controversia ed insistendo per l'accoglimento del ricorso, con
ogni salvezza.
In resistenza al gravame si sono costituiti in giudizio l'A.A.M.S., l'E.T.I.
s.p.a. e l'A.T.I. Sale s.p.a., i quali hanno eccepito l'inammissibilita' e
la tardivita' dell'impugnativa, oltre che il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Nei loro scritti difensivi le controparti hanno, quindi, sostenuto
l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto con ogni
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