TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-21, n. 202100701

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-21, n. 202100701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100701
Data del deposito : 21 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2021

N. 00701/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2015, proposto da C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I C e G C, con domicilio eletto presso lo studio Natale Clemente in Bari, via Manzoni, n. 169;

contro

Comune di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo Valla in Bari, via Quintino Sella, n. 36;

per l'annullamento

del rigetto dell'istanza di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di contributo di costruzione, non dovuto, espresso con nota prot. 38293 della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Pianificazione Urbanistica del 12.12.2014;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per l'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione non dovuto;
e per la condanna del Comune di Gravina in Puglia alla restituzione dell'indebito, oltre a interessi legali e rivalutazione o svalutazione monetaria come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 21 aprile 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Alla ricorrente impresa, esercente attività edilizia, venivano rilasciati dal Comune di Gravina in Puglia i permessi di costruire n. 31 dell'8.4.2010, n. 47 del 21.5.2010, n. 70 del 13.8.2010, n. 33 dell'1.8.2011 e n. 26 del 21.7.2011, per interventi costruttivi da realizzarsi nell’abitato del Comune medesimo. Detti permessi erano rilasciati a fronte del pagamento degli oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione calcolati anche per le aree destinate a parcheggio sotterraneo dei fabbricati. Sennonché, la ricorrente appurava di aver versato in eccesso somme pari ad euro 14.047,22. Di tanto, veniva interessato il Comune intimato, con le istanze di restituzione presentate il 22.11.2012 ed il 12.9.2013. Trascorso un anno dalla richiesta del 2013, con missiva legale del 30.9.2014, il Comune di Gravina in Puglia veniva invitato dalla ricorrente a procedere alla rideterminazione del contributo di costruzione relativo ai detti permessi di costruire ed alla consequenziale restituzione;
con tale ultima nota, veniva riproposto il prospetto di calcolo, illustrativo delle somme versate in eccesso. In sintesi, per il permesso di costruire n. 31/2010, a fronte di un contributo di costruzione asseritamente dovuto pari ad euro 3.065,07, erano versati euro 8.356,17 per una differenza di euro 5.291;
per i permessi di costruire nn. 47/2010, 70/2011 e 331/2011, a fronte di contributi di costruzione asseritamente dovuti pari ad euro 1.184,64 erano versati euro 3.948.61 per una differenza di euro 2.763.97;
per il permesso di costruire n. 26/2011, a fronte di un contributo di costruzione asseritamente dovuto pari ad euro 25.672,09 erano versati euro 31.664,24, per una differenza di euro 5.992.15;
il tutto, dunque, con un totale complessivo di euro € 14.047,22 che – a dire della ricorrente – sarebbero stati versati indebitamente al Comune di Gravina in Puglia.

Detto Ente, con missiva del 9.1.2015, trasmetteva le proprie determinazioni in merito alla richiesta della ricorrente, allegando la nota prot. n. 38293 del 12.12.2014 a firma della Direzione Servizi Tecnici - Servizio Pianificazione Urbanistica, con cui si rigettava l'istanza della C. S.r.l., sul presupposto che i titoli edilizi fossero stati rilasciati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 e della legge n. 246/2005, di guisa che “ in riferimento alla materia dei parcheggi ad uso delle residenze, si ritiene che la gratuità di essi e l’equiparazione alle opere di urbanizzazione stabilite dall’art. 11, comma 1, della legge 122/1989, riguardino solamente i parcheggi pertinenziali afferenti a fabbricati esistenti o a quelli eseguiti nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi, ai sensi rispettivamente dell’art. 9, commi 1 e 4, della predetta legge ”.

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 12.3.2015 e depositato il 9.4.2015, per impugnare gli atti indicati in epigrafe e per chiedere l'accertamento del suo diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione non dovuto, nonché per la condanna del Comune di Gravina in Puglia alla restituzione dell'indebito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione o svalutazione monetaria, come per legge. Deduce, in diritto, l’applicazione del principio per il quale, ai sensi della legge n. 10/1977 e della legge n. 189/1989, non siano assoggettabili al contributo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi obbligatori realizzati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942.

Con successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune di Gravina di Puglia per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e conclude per la reiezione.

All’udienza del 21 aprile 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III - Va preliminarmente rilevato che l'atto con il quale l'Amministrazione comunale liquida - con riferimento a un determinato permesso di costruire - i contributi urbanistici, in applicazione di determinazioni generali, ha carattere ricognitivo e contabile, non presentando alcun margine di discrezionalità (cfr.: T.A.R. Lombardia Brescia Sez. 1°, 2.11.2010 n. 4519;
Cons. Giustizia amministrativa 5.5.1993 n. 154, Cons. Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2007 n. 6559). Le controversie su tale questione - devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo già dall'art. 16 della legge 28.1.1977 n. 10 ed ora dall’art. 133, comma 1 lett. f), c.p.a. - sono giudizi di carattere civile relativi all'esistenza o all'entità di un'obbligazione legale.

IV – I motivi del ricorso sono fondati.

V – A dire dell’Amministrazione resistente, uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina derogatoria è costituito dalla preesistenza del fabbricato;
deve trattarsi, quindi, di posti-auto realizzati successivamente all’edificazione del fabbricato, atteso che l’art. 9 della c.d. Legge “Tognoli” è stata interpretata dalla giurisprudenza come applicabile alle sole costruzioni preesistenti e non anche alle nuove costruzioni.

Nello specifico, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune intimato ha rilasciato, in favore della società ricorrente: 1) il permesso di costruire n. 31 del 19.04.2010 per l’esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato urbano sito alla via Fornaci, 28-32, in catasto al fg. 103, mappale 355;
2) il p.d.c. n. 70 del 03.08.2010 per l’esecuzione delle opere di ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in Piazza Cooperazione c.n., in catasto al fg. 119, mappali 1138-1139, in variante al P.d.C. n. 47/2010;
3) il p.d.c. n. 33 del 11.08.2011 per la costruzione del medesimo fabbricato di cui al p.d.c. 70/2010;
4) il p.d.c. n. 26 del 21.07.2011 per eseguire lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Gravina alla via Trieste, 70/a, in catasto al fg. 103, mappale 160.

A dire della difesa comunale tutti questi permessi di costruire si riferiscono ad opere assimilate a interventi di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento edilizio, per il quale l’obbligo previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere soddisfatto mediante versamento dell’importo integrale del contributo commisurato al costo di costruzione. Secondo un certo orientamento giurisprudenziale – aggiunge parte resistente - le agevolazioni dettate dall'art. 9 della legge n. 122 del 1989, in materia di parcheggi pertinenziali, in considerazione delle finalità della legge, volta a decongestionare i centri abitati, e in relazione al loro carattere eccezionale, non potrebbero estendersi ad altre ipotesi non contemplate nella indicata normativa (cfr. T.a.r. Campania, Napoli Sez. II, n. 1098 del 22 febbraio 2010;
idem n. 3134 dell’8 giugno 2009;
idem n. 3873 del 13 luglio 2009;
in termini, Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1608).

VI - Si tratta, a ben vedere, di un orientamento pretorio superato dalla più recente e ormai stabile giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale da ultimo ha ribadito il suo divisamento con la sentenza n. 3702 del 15.6.2018 (Sezione IV) in un caso molto simile a quello in esame: <<
la Giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati di edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi. In tal senso, è stato chiarito: “(…) la L. 122 del 1989 nell'innovare la disciplina dei parcheggi (…) ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio. I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti è stato riconosciuto rilievo pubblico (…) (Cons Stato Sez. IV 6033/2012)”. In conclusione deve affermarsi che ai sensi del combinato disposto delle norme di cui alla L. 1150/77 e delle disposizioni di modifica di cui alla L. 122/89 e della L. 10/77 (ora art. 17 comma 3 lett. c) TU 380/2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione >>
(cfr.: Cons. Stato IV Sez. n. 3702/2018).

Il Consiglio di Stato aveva già in precedenza specificato – con la pronuncia n. 6154/2011 – quanto segue: “ per pacifica e risalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento del contributo di urbanizzazione. (Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1992, n. 987) mentre di converso si è rilevato che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi oneri. (Consiglio Stato, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7344) ”. Lo stesso supremo Consesso ritenne, inoltre, che la circostanza per la quale il parcheggio “ sia stato dimensionato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 22 e 56 e delle NTA al Prg comunale non può certo valere ad escludere il nesso di pertinenzialità, ricadendosi altrimenti nell’incomprensibile aporia per cui la esenzione prescritta dalla legge non potrebbe mai trovare applicazione salva la ipotesi in cui il progetto non fosse conforme alle precitate norme d’attuazione. Invero la disposizione di legge ricollega alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali la esenzione dal contributo di concessione;
è ovvio che nella realizzazione dei medesimi ci si debba rifare alle disposizioni pianificatorie generali dettate dai comuni, ma non può trarsi argomento dal rispetto di queste ultime per negare l’applicabilità della prevista esenzione
”.

Va, dunque, coerentemente affermato che “ non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942. Infatti, la l. 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa previsti costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f), della 1. 28 gennaio 1977 n. 10, e dunque non sono soggetti a contributo concessorio (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. Il, 17 aprile 2007, n. 1779) ” (cfr.: T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 2.11.2010 n. 4519).

La circostanza che la vicenda per cui è causa si sia svolta nel periodo in cui è entrato in vigore l’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 non muta i termini della questione, non essendovi alcuna differenza di disciplina di tale disposto rispetto alle previgenti norme che sono state poi trasfuse nel T.U. dell’edilizia e sono tutte richiamate nelle citate sentenze del giudice amministrativo (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, III Sezione, n. 419 del 18.6.2014).

Il Comune resistente non offre valide ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento.

La giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione a sostegno delle proprie difese è minoritaria e datata.

Quanto al rinvio alla L.R. Puglia 1.2.2007 n. 1 (che, nell’allegato 1, contenente i criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione, ricomprende, nell’ambito della superficie non residenziale destinata a servizi, le autorimesse singole o collettive), si osserva quanto segue: è vero che la Regione Puglia – diversamente dalla Lombardia - non ha adottato una propria disposizione che prevedesse l’esonero del costo di costruzioni per i parcheggi, ma è altresì vero che l’esonero è previsto dalla normativa statale e tanto basta.

Inoltre, se è vero che l’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 non contempla i parcheggi privati tra le ipotesi di gratuità del contributo di costruzione, è altresì vero che le aree a parcheggio integrano un vero e proprio standard, avendo il costruttore un obbligo generale ex art. 41-sexies legge n. 1150/1942 di realizzare apposite aree a parcheggio nella misura minima di un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione per esigenze prettamente urbanistiche. Al vincolo di pertinenzialità come vincolo di proprietà in capo al titolare di un preciso appartamento con individuato spazio parcheggio, si è sostituito un vincolo di pertinenzialità tra la cubatura da realizzare (edificio) e i metri quadrati da destinare a parcheggio (destinazione), la qual cosa rende stringente l’onere in capo al costruttore e, nella sostanza, non modifica l’assetto di interessi urbanistici tutelati dalla norma con una previsione che lega la quantità di parcheggi alla volumetria da realizzare, conservando il diritto all’esonero dal versamento del contributo di costruzione per i parcheggi realizzati per l’obbligo di legge e per le prescrizioni urbanistiche in genere.

A nulla rileva, pertanto, che parte ricorrente non abbia esibito alcun atto di compravendita per documentare come l’intera superficie a parcheggio sia stata destinata a parcheggio esclusivo dei residenti nell’edificio. Sulla questione della pertinenzialità, è chiaro, in linea di principio, che la libera circolazione dei parcheggi (posti auto, garage privati, e simili) è un dato acquisito del sistema normativo, sicché le eccezioni e considerazioni comunali attinenti a tale specifico aspetto sono irrilevanti.

È indubbio che i parcheggi sotterranei - realizzati dalla ricorrente nell'edificazione di quanto assentito dal Comune - siano pertinenziali ad ognuno dei fabbricati realizzati, poiché la quota obbligatoria di parcheggio è ontologica pertinenza dell'edificio;
non rileva il vincolo (che sarebbe peraltro ormai decaduto) che lo leghi a uno specifico appartamento posto all'interno dell'edificio;
tale vincolo non avrebbe ragione di esistere in esclusivo riferimento al calcolo del costo di costruzione;
la quota legale di parcheggi è equiparata alle opere di urbanizzazione e, come tale, incide nella pubblica distribuzione degli spazi e non nella distribuzione della proprietà privata.

Per ciò che concerne la quantificazione, contrariamente a quanto asserito dal Comune resistente, la società ricorrente ha assolto correttamente all'onere probatorio con la documentazione prodotta: sin dalla prima richiesta di rimborso e, a proseguire, con tutte le note legali, risulta dettagliata e specifica la identificazione di ogni permesso di costruire (con le rispettive varianti), della superficie a parcheggio complessivamente realizzata, della superficie obbligatoria a parcheggio e della superficie eccedente il minimo di legge. Tali conteggi, peraltro, non sono contestati dal Comune. Ad ogni voce, sono collegate le corrispondenti quote di contributo così come nello schema esplicativo sintetico depositato dalla ricorrente in data 10.3.2021(doc. 13).

VII – Nondimeno, quanto alle richieste di interessi e rivalutazione monetaria, va osservato che sulle somme indebitamente riscosse dal Comune spettano gli interessi legali dalla data della domanda (dovendosi presumere la buona fede dell'Amministrazione percipiente) ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi, a norma dell'art. 2033 cod. civile (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. 1°, 2.11.2010 n. 4519;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 5 maggio 2004 n. 1620 e T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 gennaio 1999 n. 99).

VIII – Il ricorso deve essere accolto, nei termini della motivazione. Sono quindi annullati gli atti impugnati e, accertato il diritto di parte ricorrente alla ripetizione delle somme non dovute versate a titolo di contributo di costruzione (negli importi indicati dalla ricorrente e non confutati dal Comune), si condanna il Comune di Gravina in Puglia alla restituzione dell'indebito, oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti fino alla restituzione.

IX - La particolarità della controversia legittima la compensazione, tra le parti, delle spese processuali sostenute.

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