TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2020-12-18, n. 202000716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2020-12-18, n. 202000716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000716
Data del deposito : 18 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2020

N. 00716/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, domiciliato ex lege in -OMISSIS- presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l’annullamento

previa sospensione,

del provvedimento del 30 luglio 2020, prot. n. 0025522, con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha decretato la revoca della patente di guida di cui è titolare il signor -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello suindicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 il dott. T A;



1- Con decreto del Tribunale di -OMISSIS- – Seconda Sezione Penale - nr 20/18 RMSP del 18 settembre 2018 il signor -OMISSIS- veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. prevista dall’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 per la durata di anni quattro.



2. A seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione di cui sopra, con provvedimento emesso in data 2 ottobre 2018, il Prefetto di -OMISSIS- disponeva la revoca della patente di guida n. -OMISSIS- a lui intestata.



3. Con istanza dell’8 giugno 2020 il signor -OMISSIS- - preso atto della sentenza n. 99 del 2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevede l’automatismo della revoca della patente di guida a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione personale, chiedeva la revoca o l’annullamento in autotutela del predetto provvedimento di revoca della patente di guida e la sua restituzione.

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