TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2018-09-13, n. 201800177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, decreto cautelare 2018-09-13, n. 201800177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800177
Data del deposito : 13 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2018

N. 00419/2018 REG.RIC.

N. 00177/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00419/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2018, proposto da
Domus Edilizia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore ;

nei confronti

Exena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e A C';

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza 3 agosto 2018, n. 95/18 - prot. n. 46990 con cui il Comune di Civitanova Marche ha disposto la sospensione immediata dell'attività di vendita all'ingrosso di materiali della Ditta Domus Edilizia s.r.l. nei locali di proprietà della Ditta Exena s.r.l., per mancanza del requisito della destinazione d'uso, nel contempo assegnando il termine di 120 giorni per l'acquisizione del requisito edilizio mancante per il commercio all'ingrosso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che la sospensione dell’attività di commercio all'ingrosso esercitata dalla società ricorrente è stata disposta perché tale attività viene svolta in un immobile a destinazione produttiva;

Rilevato che l’interesse rappresentato dalla società ricorrente alla sospensione del provvedimento impugnato appare prevalente, nella presente fase cautelare monocratica, rispetto all’interesse dell’amministrazione all’immediata esecuzione dell’atto;

Ritenuto di conseguenza – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris - che sussistono le condizioni di estrema gravità ed urgenza richieste per l’adozione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto quindi di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda di sospensione cautelare presentata ai sensi dell’articolo 55 cod. proc. amm. - la camera di consiglio del 3 ottobre 2018, nella quale l’istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;


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