TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-06-01, n. 201100976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2011-06-01, n. 201100976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100976
Data del deposito : 1 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00753/2011 REG.RIC.

N. 00976/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2011, proposto da:
F T, E I, rappresentati e difesi dall'avv. M P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della Legge 102/2009 emesso dal Prefetto di Pisa in data 17 gennaio 2011 e notificato il 18 gennaio 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


- rilevato che l’impugnazione è indirizzata contro il decreto in epigrafe, mediante il quale il Prefetto di Pisa ha respinto l’istanza di regolarizzazione presentata dalla cittadina italiana E I, in favore del lavoratore extracomunitario F T, ai sensi dell’art. 1- ter del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09. Il diniego è motivato avuto riguardo alla carente indicazione del luogo ove il predetto cittadino extracomunitario presterebbe la propria attività lavorativa, nonché alla indisponibilità di redditi adeguati in capo alla I;

- rilevato che, con l’unico motivo di gravame, i ricorrenti – oltre a dolersi di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento – sostengono che il possesso di redditi adeguati da parte della datrice di lavoro sarebbe attestato dalle certificazioni CUD da questa prodotte relativamente agli anni 2008 e 2009, né in contrario varrebbe il rilievo, contenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui tali redditi sarebbero sconosciuti alla competente Agenzia delle entrate, trattandosi di circostanza imputabile a negligenza del professionista all’uopo incaricato dalla I. Quanto al rapporto di lavoro, i ricorrenti ribadiscono che esso si svolgerebbe non presso la residenza anagrafica della I, bensì presso il suo domicilio abituale di Pisa, ove ella avrebbe l’effettiva dimora;

- considerato che i contribuenti in possesso di certificazione CUD, ove non abbiano percepito redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla certificazione predetta, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, nella specie, la ricorrente I sembra versare proprio in tale condizione (le dichiarazioni IRPEF “postume” presentate dalla ricorrente non indicano redditi diversi da quelli risultanti dai CUD);
d’altro canto, anche a prescindere dalle eventuali irregolarità fiscali, che sono pur sempre estranee al rapporto con il lavoratore extracomunitario, il possesso del CUD rilasciato dal datore di lavoro – della cui autenticità ed attendibilità non vi sono elementi obiettivi per dubitare – può considerarsi nella sostanza equipollente alla dichiarazione dei redditi, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto dall’art. 1- ter D.L. n. 78/09 co. 4 lett. d). Se dunque, per tale aspetto, le censure articolate in ricorso colgono nel segno, lo stesso non può dirsi con riferimento ai profili attinenti il luogo ove il ricorrente F avrebbe prestato la propria opera. Sul punto, è sufficiente osservare che la dichiarazione di emersione riporta quale località di impiego del lavoratore l’indirizzo di Pisa, Via Tealdi 32, coincidente con la residenza dichiarata dalla I e con la asserita sistemazione alloggiativa dello straniero;
tuttavia, all’anagrafe di Pisa la I – anagraficamente residente in Cascina – non risulta aver mai risieduto all’indirizzo suindicato, e nello stesso ricorso si afferma che l’abitazione presso la quale si sarebbe svolto e si svolgerebbe il rapporto di lavoro è quello di Pisa, via Cisanello 65, primo piano, interno 2. A sostegno dell’affermazione, è prodotto il contratto di comodato sottoscritto solo nel febbraio 2010 dalla I, la quale, nondimeno, ha continuato a dimorare abitualmente in Cascina, mentre l’appartamento di via Cisanello 65 risulta occupato dal solo F: si veda la comunicazione di cessione del fabbricato sottoscritta in data 23 giugno 2010 dal proprietario dell’immobile, il quale dichiara di averlo ceduto in locazione sin dal precedente mese di febbraio, vale a dire pressoché contestualmente alla sottoscrizione del comodato con la I. L’istruttoria condotta dall’amministrazione, i cui esiti non sono stati contestati dai ricorrenti, evidenzia come – di fatto – la I ed il F non abbiano mai convissuto all’indirizzo di via Cisanello 65, ciò che rende manifestamente inverosimile la tesi prospettata in ricorso e, a fortiori , smentisce la dichiarazione di emersione;
deve dunque reputarsi pienamente legittimo il diniego, nella misura in cui l’impossibilità di individuare il luogo delle prestazioni impedisce di ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza di un rapporto lavorativo munito dei caratteri sostanziali e di continuità previsti dalla disciplina sulla regolarizzazione;

- considerato per altro verso che, ai sensi dell’art. 21- octies co. 2 della legge n. 241/90, nessun rilievo invalidante può essere riconosciuto al vizio procedimentale dedotto, essendovi la prova che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (come si è visto, gli elementi allegati dai ricorrenti non scalfiscono, ed anzi confermano, le conclusioni dell’amministrazione);

- ritenuto che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo;

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