TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200356
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2022

N. 00356/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gap S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jesi, Comune di Jesi - Centrale Unica di Committenza di Jesi – Monsano- Santa Maria Nuova, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Record Data S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati in data 28 gennaio 2022:

- della nota datata 10 dicembre 2021 del Comune di Jesi con la quale si comunica, ai sensi dell'art.76 comma V lett. a) D.lgs n.50 del 2016, che con Determina Dirigenziale n.1576 del 9 dicembre 2021 la gara è stata aggiudicata alla ditta Record data Srl;

- Della Determina Dirigenziale n. 1576 del 9 dicembre 2021;

- della Determina Dirigenziale n.1326 del 25 ottobre 2021 con cui è stata nominata la Commissione di gara;

Nonché:

- dei verbali della Commissione del 12 ottobre 2021, 22 ottobre 2021, 4 novembre 2021, 12 novembre 2021 e del 16 novembre 2021;

- della nota della Centrale Unica di Committenza del 26 novembre 2021;

- della nota del 20 dicembre 2021 con cui la stazione appaltante provvedeva ad inviare parte della documentazione richiesta a seguito di istanza di accesso inoltrata dalla GAP Srl nella parte in cui ha negato l'accesso;

-di tutti gli atti connessi e consequenziali anche se non conosciuti dalla ricorrente, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna della stazione appaltante ai sensi dell'art.30 CPA alla reintegra in forma specifica mediante l'affidamento del servizio alla ricorrente GAP Srl con disponibilità al subentro;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi, del Comune di Jesi - Centrale Unica di Committenza di Jesi – Monsano- Santa Maria Nuova e della Record Data S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato 20 settembre 2021, il Comune di Jesi ha deliberato di affidare il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie contenute nei propri archivi in base al criterio dell’offerta 4economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma II Codice Appalti. Il servizio in oggetto è stato acquisito mediante RDO sul portale Mepa. Al termine della gara è risultata aggiudicataria la controinteressata Record Data Srl. La ricorrente si è classificata seconda.

La ricorrente contesta l’aggiudicazione con il seguente motivo di ricorso.

1)Violazione per erronea applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, violazione dell’art.16 Lett. b) del Disciplinare di gara dell’art.

5.6. delle condizioni particolari di contratto nonché del Progetto reso ai sensi dell’art.23 comma XV del D.lgs n.50/2016 ed eccesso di potere sotto vari di profili. L’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe rispettato i requisiti minimi previsti dal Disciplinare di gara. In particolare l’offerta, illustrata dalla Relazione tecnica e dalle relative certificazioni come richiesto dal disciplinare medesimo non prevedrebbe scanner ad atti a digitalizzare formati superiori ad A3, come previsto a pena di esclusione. A prova di quanto sopra viene presentata una relazione tecnica, nella quale si sostiene che l’aggiudicataria non indichi tra i dispositivi offerti alcuno scanner capace di: “Digitalizzare documenti tramite sistema basculante;
Digitalizzare documenti rilegati superiori al formato A3;
Digitalizzare documenti rilegati (contenenti formati grafici) alla risoluzione richiesta (300 dpi)”. Sarebbe inoltre illegittimo e, in ogni caso, insufficiente a giustificare l’ammissione dell’offerta, l’utilizzo del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per chiarire le caratteristiche degli scanner.. Non sarebbe stata in ogni caso dimostrata l’equivalenza dei dispositivi offerti a quelli richiesti dal disciplinare di gara, con conseguente difetto di motivazione e di istruttoria relativo alla scelta di non escludere l’offerta vincitrice.

Con il secondo motivo si formula istanza di esibizione documentale ai sensi degli articoli 65, comma 3 e 116, comma 2, cpa in relazione all’esibizione solo parziale degli atti di gara a seguito dell’istanza di accesso della ricorrente.

La controinteressata Record Data Srl, oltre a resistere al ricorso, ha presentato ricorso incidentale, affermando sostanzialmente che l’interpretazione rigorosa del principio di equivalenza proposta dalla ricorrente porterebbe all’esclusione della sua stessa offert,a per la mancanza di uno scanner con piano basculante tale da consentire l’acquisizione del formato A0.

Successivamente la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, impugnando i medesimi atti di gara anche alla luce dei depositi effettuati dalla Stazione appaltante.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi europei in materia di “conflitto di interesse”, della norma generale contenuta nell’art.

6-bis della legge n. 241/1990, di quella speciale prevista dall’art. 42, d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 15 oltre che dell’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché eccesso di potere sotto vari profili. sull’eccesso. Parte ricorrente afferma che il responsabile archivista della Record Data si troverebbe in un evidente conflitto interessi, che sarebbe dovuto sfociare in un obbligo di astensione per aver collaborato con il Comune di Jesi nel giugno – ottobre 2020. per la “Redazione del Manuale di gestione documentale del Comune di Jesi. Inoltre, lo stesso soggetto è titolare di un incarico relativo agli archivi della Fondazione.P S, di cui il sindaco del Comune di Jesi è presidente, e ha un ruolo di responsabile archivista in un progetto di digitalizzazione avviato dal Comune medesimo.

Con il secondo motivo viene contestata la relazione tecnica depositata dalla Commissione di gara il 21 gennaio 2022, affermandone il carattere illegittimo di motivazione postuma e contestandone la motivazione.

Si sono costituite, nel ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il Comune e la controinteressata (quest’ultima, come già accennato, presentando ricorso incidentale).

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Preliminarmente va rilevato che non vi è luogo a provvedere sull’istanza ex art. 116 cpa presentata unitamente al ricorso introduttivo, dato che tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente è stata depositata in giudizio (si veda la memoria della GAP Srl del 24 gennaio 2022).

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