TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-28, n. 201021965

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-10-28, n. 201021965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201021965
Data del deposito : 28 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00831/1992 REG.RIC.

N. 21965/2010 REG.SEN.

N. 00831/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 1992, proposto da:
De C S e altri, (come da atto introduttivo del giudizio e come da atti di riassunzione), rappresentato e difeso dall'avv. V R, con domicilio eletto presso V R in Napoli, c.so A.Lucci,137;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;

Avverso il silenzio opposto alla richieste di parte ricorrente e per l’accertamento del diritto di quest ultima alle differenze stipendiali in applicazione dell’art. 228 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1-La parte del ricorso rivolta a censurare la mancata risposta alle richieste ed alle diffide della parte ricorrente è chiaramente inammissibile.

E’ principio, infatti, che la formazione del silenzio adempimento, disegnata dall'art. 25 comma 1 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e confermata sul piano processuale dal rito speciale di cui all'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento di pretese patrimoniali costitutive di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: ciò in quanto in tali ipotesi non occorre l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento e i ricorsi sono soggetti al termine di prescrizione.

2-E’ invece manifestamente infondata la restante parte del ricorso rivolta all’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento economico in applicazione dell’art. 228 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, ai sensi del quale “Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale;
e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale”.

Al riguardo, è da oltre un decennio consolidato (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 luglio 2002 n. 3736;
23 gennaio 2001 n. 196;
13 marzo 2000 n. 1304;
id., 7 febbraio 2000 n. 664;
id., 6 ottobre 1999 n. 1335) l’orientamento giurisprudenziale negativo, secondo il quale da quando il trattamento economico del personale dipendente dei Comuni deve essere determinato con il sistema della contrattazione collettiva, con il recepimento del contenuto dei relativi accordi nazionali da parte delle Amministrazioni e, quindi, con il contestuale divieto di corrispondere trattamenti superiori a quelli risultanti dagli accordi stessi, il principio dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, di cui all'art. 228 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, non è più applicabile.

Si è rilevato, invero, che detto principio è riconducibile ad un diverso sistema normativo, nel quale gli enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento economico dei propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è venuta meno per il carattere immediatamente precettivo ed inderogabile, conferito ad opera dell'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977 n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, alla disciplina del rapporto di impiego del personale in questione contenuta nel D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191.

La determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali in conformità degli accordi nazionali, per altro, risponde alla volontà legislativa di individuare una nuova fonte esclusiva di regolamentazione a garanzia dell'omogeneità del regime applicabile ed in vista del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (cfr., tra le molte, Cons. St., Sez. V, 21 luglio 1999 n. 883;
id., 15 settembre 1997 n. 978;
id., 3 giugno 1996, n. 610).

Si tratta, quindi, di una disciplina che, rafforzata dal principio di onnicomprensività della retribuzione fissato dagli accordi, disancora il trattamento economico del dipendente dal potere discrezionale dell'ente, risultando in tal modo radicalmente incompatibile con la menzionata facoltà di riequilibrio previsto dall'art. 228 citato.

Né può ritenersi che questa facoltà sopravviva per i periodi anteriori alla riforma. Non si tratta, invero, di applicare, ora per allora, una disciplina che fissa concreti livelli retributivi, sulla quale eventualmente fondare diritti soggettivi ormai immodificabili, bensì di postulare l'esercizio di un potere pubblico definitivamente abrogato.

3-Poiché non v’è motivo per dissentire dal riferito orientamento giurisprudenziale, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.

Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che la parte ricorrente ha anche proposto ricorso alla Corte di appello di Napoli ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. L. Pinto) al fine di ottenere la riparazione del danno provocato dall’eccessiva durata del processo.

Ritiene necessario, pertanto, che copia della presente sia trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi