TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2013-09-25, n. 201300789

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2013-09-25, n. 201300789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300789
Data del deposito : 25 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01914/2013 REG.RIC.

N. 00789/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01914/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2013, proposto da:


L C, rappresentato e difeso dagli avv. A C e L N, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via Umberto, 303;


contro

Comune di Lipari, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Milano, 42-a;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza n. 51 del 09.07.2013 del dirigente del 4° settore - 3° servizio del Comune di Lipari con la quale si ordina al ricorrente, con effetto immediato, la sospensione della attività di noleggio veicoli senza conducente per la durato massima di gg. 90 e dell'ordinanza n. 31/13 dell'8.07.2013 del dirigente del 3° settore sviluppo e tutela del territorio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’intervento oggetto della controversia non sembra aver comportato modificazioni della volumetria, come riconosciuto nel provvedimento di dissequestro penale dell’immobile del 15 luglio 2013;

Ritenuto, pertanto – in presenza altresì del danno grave e irreparabile – che l’istanza cautelare in esame deve essere accolta, compensandosi tuttavia le spese della presente fase, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi