TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-06-14, n. 201801255
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Pubblicato il 14/06/2018
N. 01255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02899/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2015, proposto da
Coop. Sociale Artemide- Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 170/2015 emesso dal Giudice di Pace di Modica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 170/2015, emesso dal Giudice di Pace di Modica in data 24 marzo 2015 sulla scorta della fattura 148/14/2014.
Con tale provvedimento è stato ingiunto al Comune di Ispica il pagamento della somma di € 1.546,88, oltre interessi legali di mora ex art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 e le spese della fase monitoria, liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge.
Il Comune intimato, cui il ricorso in ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 15 dicembre 2015, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato al Comune di Ispica in data 15 dicembre 2015 e la notifica della decisione in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 24 giugno 2015, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il decreto di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stato depositato in conformità in a quanto previsto dall’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm..
A seguito di istruttoria, risulta documentato che il Comune di Ispica ha provveduto al pagamento dell’importo lordo di € 1.525,35, relativo alla fattura n. 148/14/2014.
Ne consegue che l’Amministrazione intimata deve ancora corrispondere alla ricorrente la differenza fra l’importo di € 1.546,88 e quello di € 1.525,35, nonché gli interessi legali di mora ex art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 e le spese della fase monitoria, liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge
Il ricorso merita, quindi, di essere parzialmente accolto, dovendo ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo.