TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-06-14, n. 201801255

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-06-14, n. 201801255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801255
Data del deposito : 14 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2018

N. 01255/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02899/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2015, proposto da
Coop. Sociale Artemide- Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Sallemi, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania;



contro

Comune di Ispica, non costituito in giudizio;



per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 170/2015 emesso dal Giudice di Pace di Modica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 170/2015, emesso dal Giudice di Pace di Modica in data 24 marzo 2015 sulla scorta della fattura 148/14/2014.

Con tale provvedimento è stato ingiunto al Comune di Ispica il pagamento della somma di € 1.546,88, oltre interessi legali di mora ex art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 e le spese della fase monitoria, liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi