TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-06-14, n. 201801255
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2018
N. 01255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02899/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2015, proposto da
Coop. Sociale Artemide- Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Sallemi, domiciliato presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 170/2015 emesso dal Giudice di Pace di Modica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 170/2015, emesso dal Giudice di Pace di Modica in data 24 marzo 2015 sulla scorta della fattura 148/14/2014.
Con tale provvedimento è stato ingiunto al Comune di Ispica il pagamento della somma di € 1.546,88, oltre interessi legali di mora ex art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 e le spese della fase monitoria, liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge.