TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2014-06-13, n. 201400319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2014-06-13, n. 201400319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201400319
Data del deposito : 13 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00231/2014 REG.RIC.

N. 00319/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00231/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Immobiliare Duepi Srl, rappresentata e difesa dagli avv. S R, F A, con domicilio eletto presso F A in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
E S, rappresentata e difesa dall'avv. S R, con domicilio eletto presso F A in Mestre-Venezia, via Torino, 125;


contro

Comune di Rosolina, rappresentato e difeso dagli avv. L M, M C, con domicilio eletto presso M C in Venezia-Mestre, via G. Pepe. 6;

nei confronti di

La Margherita Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Volpe, Benedetta Pasti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'aggiudicazione definitiva della concessione demaniale marittima di cui alla determinazione del Responsabile del 1° Settore - Servizi Segreteria - Demanio Marittimo Turistico Ricreativo - protocollo Messo n. 623 del 03.12.2013 avente ad oggetto il "Bando di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità di stabilimento balneare nella zona Casoni nel Comune di Rosolina - località Rosolina Mare - determina di aggiudicazione definitiva";
di tutti i verbali di gara;
del bando di gara prot. 21029 del 28.12.2012 e dei successivi atti integrativi;
nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rosolina e di La Margherita Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;

considerato, infatti, che i motivi di ricorso non paiono suscettibili di favorevole considerazione, atteso che, come emerge dai verbali di gara, la commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha effettuato, con riferimento alle due proposte pervenute, una valutazione dei progetti adeguatamente motivata e conforme ai criteri di cui alla legge regionale n. 33/2002 (allegato S/3, lett. e)) ed a quelli indicati nell’avviso per il rilascio di concessione demaniale di data 28.12.2012, valutazione che non risulta inficiata dai vizi denunciati in ricorso;

considerato, altresì, con riferimento ai motivi aggiunti, che non sussiste pericolo di danno grave ed irreparabile, atteso che la legittimità del provvedimento impugnato in via principale va scrutinata con riferimento al momento di adozione dell’atto;

ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare

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