TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-04-19, n. 201802580
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2018
N. 02580/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03103/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3103 del 1993, proposto da Societa' R. L. Edicom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Scotto, Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via Caracciolo n.15;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatura comunale, domiciliato in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo presso gli uffici dell’avvocatura comunale;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
della S.R.L. Saan, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G.Orsini n.46;
per l'annullamento
- dell'ordinanza sindacale n. 004 del 18.01.1993, recante l’annullamento d'ufficio delle concessioni edilizie n. 35/83 e 21/88 e contestuale ordine di demolizione del manufatto;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe la Edicom s.r.l. impugna l’ordinanza sindacale n. 4 del 18.01.1993, recante l’annullamento d'ufficio delle concessioni edilizie n. 35/83 e 21/88 e il coevo ordine di demolizione del manufatto medio tempore eseguito.
Il suddetto atto di ritiro risulta adottato all’esito di un tortuoso iter giudiziario di cui si fa menzione nel preambolo dello stesso provvedimento, all’uopo evidenziandosi che, dopo l’iniziale sequestro della pratica in data 1984, ed una parziale condanna in primo grado (con sentenza del 13.2.1990) per i delitti di cui agli artt. 483 e 488 c.p., la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza m. 2601 del 13.4.1992, proscioglieva gli appellanti ora per non aver commesso il fatto ora perché il fatto non costituiva reato.
Ed, invero, all’esito di tale giudizio, la società SA.AN s.r.l., avente causa della Edicom, con istanza del 6.7.1992 chiedeva la voltura della concessione edilizia n. 21/88 rilasciata in variante rispetto al precedente titolo n. 35 del 9.3.1983 e, poi, con ulteriore istanza, in data 23.9.1992, reiterava la richiesta di voltura “sollecitando anche l’aggiornamento della validità della concessione in considerazione delle sospensioni dei lavori imposte dai diversi provvedimenti giudiziari” (così il provvedimento impugnato).
Ed è proprio in riscontro a tale istanza che il Comune di Napoli rilevava, anzitutto, che in “via Cattaneo non è mai esistito l’insediamento calzaturiero di proprietà della SO ….di cui si era richiesto e ottenuto l’ampliamento in forza delle concessioni n. 35/83 e 21/88”.
Di poi, pur dando atto dell’avviso contrario espresso dalla commissione edilizia, evidenziava, a sostegno del disposto annullamento, che:
- l’opera non era stata ultimata ed era ancora al rustico ( risultano innalzati con pilastri 5 piani f.t. con solaio in opera con predisposizione per un ulteriore piano in quanto risultano realizzati altre due pilastri sull’eventuale copertura );
- sussiste un interesse pubblico all’annullamento attuale, concreto e specifico in quanto il rustico ricade su area inedificabile in base al PRG (parte in zona A/2 che non consente incrementi di volume e parte in zona a parco pubblico) che ritiene sia opportuna resti inedificata in considerazione anche del rapporto di contiguità con lo svincolo della tangenziale;
- l’inesistenza dell’edificio produttivo mai avrebbe potuto condurre al rilascio dei titoli annullati, neppure sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 1 del 4.8.1981.
A sostegno dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
l - Violazione dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 e violazione del giusto procedimento di legge.
Risulterebbero violate le garanzie di partecipazione al procedimento.
2 - Violazione dei principi generali in tema di annullamento di ufficio degli atti amministrativi in relazione alla delibera consiliare n. 1 del 1981; eccesso di potere; assenza dei presupposti.
Il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe stato adottato in totale assenza dei presupposti.
Anzitutto, l’accertamento incidentale della Corte d’Appello di Napoli sulla inesistenza di attività produttiva nell’immobile di via Cattaneo non esplicherebbe efficacia vincolante nel giudizio in corso sia perché incidentale sia perché pronunciata inter alios .
Inoltre, tale assunto sarebbe inconferente in quanto, il provvedimento di concessione edilizia sarebbe stato