TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-01-03, n. 202000028
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2020
N. 00028/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2019, proposto dall’Istituto di -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G P, PEC gianluigi.pellegrino@pec.it, e A T, PEC avv.testa@pec.giuffre.it, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell’avv. L P;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, in persona del Procuratore della Repubblica p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Calculli, PEC calculli0083@cert.avvmatera.it, e Maria Angela Rosaria Petrachi, PEC petrachi0366@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, nella parte in cui dispone l’esclusione -OMISSIS- dalla procedura negoziata telematica, per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso del Palazzo di Giustizia di Matera, classificatosi al -OMISSIS-, segnalandolo all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.lg.vo n. 50/2016, ed aggiudica il predetto appalto in favore dell’-OMISSIS-collocatasi al -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto -OMISSIS- a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto;
Visto il ricorso principale ed i relativi documenti allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della stazione appaltante e -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale, proposto -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il Cons. P M e uditi gli avv.ti Francesco Fanasca, per delega dell'avv. G P, e Francesco Calculli e l’avv. dello Stato Dorian De Feis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Determinazione -OMISSIS-il Ministero della Giustizia aveva indetto una procedura negoziata telematica, per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso del Palazzo di Giustizia di Matera -OMISSIS-, prevedendo l’importo a base di gara € 685.068,00 ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Poiché entro il termine del 2-OMISSIS- non era stata presentata alcuna offerta, con Determinazione n. -OMISSIS-la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera individuava 8 Istituti di Vigilanza, ai quali veniva chiesto di formulare un’offerta per l’esecuzione del predetto appalto.
Entro il termine perentorio del -OMISSIS-presentavano l’offerta 5 Istituti di Vigilanza.
Dopo che il Responsabile del procedimento aveva verificato la documentazione amministrativa (cfr. verbali nn. 1 e 2 del 20.2.2019, n. 3 del 25.2.2019 e n. 4 del 12.3.2019), la Commissione giudicatrice nelle sedute del 22.3.2019, del 25.3.2019 e dell’8.4.2019 ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche (cfr. verbali n. 5 del 22.3.2019, n. 6 del 25.3.2019 e n. 7 dell’8.4.2019) e nella seduta del 12.4.2019 ha assegnato i punteggi alle offerte economiche ed ha stilato la seguente graduatoria: -OMISSIS- Istituto di -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 76,74 punti, di cui 46,74 per l’offerta tecnica ed il punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, e -OMISSIS- Istituto di -OMISSIS-con il punteggio complessivo di 76,45 punti, di cui 54,39 per l’offerta tecnica e 22,06 punti per l’offerta economica (cfr. verbale n. 8 del 12.4.2019).
Successivamente la stazione appaltante ha accertato che il socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della -OMISSIS- (socio unico della concorrente -OMISSIS- cessato dalla qualità di socio il -OMISSIS-, con Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-, non passata in giudicato, era stato condannato alla pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi per il delitto di estorsione ex art. 629 C.P. (in quanto, “dietro la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento (che sarebbe stato in alcuni casi giustificato come dimissioni volontarie dei dipendenti, dimissioni fatte firmare già all’atto dell’assunzione senza data e quale condizione per essere assunti) costringeva i dipendenti delle predette società a comprarsi la divisa presso una ditta, ad effettuare le visite mediche presso un Centro da lui indicato sostenendone il costo, ad effettuare ore straordinarie non retribuite, ad effettuare turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero e/o settimanale, procurandosi con la predetta condotta un ingiusto profitto”), e pertanto, poiché tale Sentenza di condanna non era stata indicata nella dichiarazione sostitutiva ex art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, con Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, notificata con pec di pari data-OMISSIS-, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera ha escluso dalla gara l’Istituto di -OMISSIS- ed ha aggiudicato l’appalto in discorso in favore -OMISSIS-..
L’Istituto di -OMISSIS- con il ricorso principale, notificato il 23.9.2019 (lunedì) e depositato nella stessa data del 23.9.2019, ha impugnato la predetta Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, deducendo l’errata applicazione dell’art. 80, commi 3 e 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016 e della lex specialis di gara, attesochè: 1) la suddetta Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-era stata emessa nei confronti di uno dei 4 soci del diverso Istituto di Vigilanza -OMISSIS- (poi cessato dalla carica il -OMISSIS-), socio unico dell’Istituto di -OMISSIS-mentre il predetto art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, per quanto riguarda le società di capitali, si riferisce esclusivamente al “socio unico persona fisica” ed al “socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci”, e non anche ai soci dei soci o al socio del socio di una persona giudica; 2) tale Sentenza non era definitiva e pertanto non doveva essere dichiarata, anche perché il modulo di autodichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, allegato al disciplinare di gara, si riferiva esclusivamente alle Sentenze di condanna passate in giudicato; 3) comunque, l’art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 si riferisce esclusivamente ai delitti, indicati nel comma 1 dello stesso art. 80, ed alle interdittive antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 80; 4) in ogni caso, la stazione appaltante non aveva motivato l’inaffidabilità professionale, derivante dalla citata Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-; 5) l’illegittimità in via derivata, la decisione, pure contenuta nell’impugnata Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, di segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.lg.vo n. 50/2016, per l’insussistenza del presupposto della falsa dichiarazione.
Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e l’Istituto di Vigilanza aggiudicatario, sostenendo l’infondatezza del ricorso principale.
L’Istituto di -OMISSIS-con ricorso incidentale, notificato il