TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-03-26, n. 201800357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-03-26, n. 201800357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800357
Data del deposito : 26 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2018

N. 00357/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00126/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. R A, S B e C G, nonché dagli stessi avvocati, nel loro interesse, in qualità di procuratori antistatari, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Bertola, 2;

contro

Ministero della Salute non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 4223/2014 emessa dal Tribunale di Torino, nel giudizio n. 4223/2014, con cui è stata accolta la domanda tesa ad ottenere il diritto alla rivalutazione dell’indennizzo di cui alla L. 210/1992.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I) Parte ricorrente ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’ottemperanza del titolo indicato in oggetto.

Con sentenza n. 575 del 5.5.2017 il ricorso veniva accolto, con nomina del Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega.

Veniva quindi nominato il Dott. Guerino De Luca;
dopo il suo insediamento (si veda verbale doc. n. 2), il Ministero provvedeva ad adottare i decreti di liquidazione.

Alla camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il pagamento è stato effettuato, insistendo per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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