TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-05-16, n. 202000345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-05-16, n. 202000345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000345
Data del deposito : 16 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2020

N. 00345/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00050/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2020, proposto da
Expertmed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Catarisano, Federico Garufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Catarisano in Milano, via G.B. Bazzoni n. 2;



contro

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Intermedica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna

del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria all’ostensione dell’offerta tecnica presentata da Intermedica S.r.l. per il lotto 2 della “ procedura negoziata per la fornitura, per due anni, di contenitori secondari e terziari per il trasporto di emocomponenti per l’UOC di Medicina Trasfusionale ”, di cui Intermedica S.r.l. è risultata aggiudicataria, richiesto da Expertmed S.r.l. con istanza del 4 dicembre 2019 e sollecitato con nota del 20 dicembre 2019, e conseguentemente

per l’annullamento

- della nota del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica prot. n. 25713 del 18/12/2019, comunicata via pec in pari data, con cui il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha negato l’accesso all’offerta tecnica di Intermedica S.r.l., sul rilievo che “ la ditta Intermedica, con dichiarazione sugli atti di gara, ha negato l’accesso alla documentazione tecnica prodotta in gara ” e della nota del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica prot. n. 350 del 9/01/2020, comunicata via mail in pari data e via pec il 10 gennaio 2020, con cui il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha comunicato che “ l’accesso ai documenti tecnici [di Intermedica S.r.l.] non può essere consentito ”, sul rilievo che “ con nota prot. n. 34 del 03.01.2020 la società Intermedica ha comunicato l’opposizione all’accesso agli atti poiché “tutti i dati e le informazioni contenute nella documentazione tecnica costituiscono know how riservato e sostanziale di esclusiva proprietà di Intermedica S.r.l., in quanto sono ‘Segreti Tecnici’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e Segreti Commerciali a norma degli articoli 1 e 98 del Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 30/2005 come riformato dal D.Lgs 63/2018. A riprova si evidenzia che sul B.O.Kit insiste un attestato di brevetto n° 280188, rilasciato da Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 6 luglio 2015 ” nonché sul rilievo che “ ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso può essere consentito nell’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, ‘ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica prot. n. 25727 del 18/12/2019, conosciuta soltanto l’8 gennaio 2020 in occasione della trasmissione, con nota prot. n. 239 inviata a mezzo pec, della determina di aggiudicazione n° 1429 del 28.11.2019 e dei verbali di gara redatti in data 13.11.2019 e 15.11.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenuta senza discussione orale ai sensi dell’art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020, il dott. Alberto Romeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con R.D.O. n. 2416032 del 15.10.2019, l’U.O.C. Provveditorato – Economato e Gestione Logistica del Grande Ospedale Metropolitano ‘BMM’ di Reggio Calabria, indiceva tramite piattaforma MEPA una procedura negoziata per la fornitura per due anni di contenitori secondari e terziari per il trasporto di emocomponenti per l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale, articolato in due lotti e da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. Con determina del 28/11/2019, per quanto qui rileva, il secondo lotto veniva aggiudicato alla Intermedica s.r.l., posizionandosi seconda in graduatoria la società odierna ricorrente Expertmed s.r.l.

1.2. Avuta conoscenza della determina di aggiudicazione per effetto della relativa pubblicazione sull’albo on-line dell’Azienda Ospedaliera (così dichiarato in ricorso), quest’ultima presentava in data 4.12.2019 istanza di accesso agli atti della procedura, con particolare riferimento all’ “ offerta tecnica ed alla documentazione tecnica dei prodotti offerti da Intermedica s.r.l., a tutti i verbali di gara (…) inclusi quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica di Intermedica S.r.l., nonché ad ogni ulteriore atto e/o provvedimento relativo alla gara, motivando con l’esigenza di poter verificare la conformità, alle previsioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni della procedura di gara in oggetto, dell’offerta presentata da Intermedica S.r.l. e dell’operato di Codesta Azienda Ospedaliera, al fine di tutelare i diritti di Expertmed S.r.l. ove in esito a tale verifica ne sussistessero i presupposti ”. Segnalava inoltre il carattere d’urgenza dell’istanza, “ attesa la sua strumentalità all’eventuale difesa in giudizio dei propri diritti ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, anche in considerazione della mancata applicazione alla presente gara del termine di stand still, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016; diffidando al contempo l’Azienda Ospedaliera dallo stipulare il contratto con Intermedica S.r.l. nelle more dell’espletamento del richiesto accesso documentale e della proposizione dell’eventuale ricorso per non precludere l’effettività della tutela giurisdizionale ”.

1.3. In data 18/12/2019 l’Azienda Ospedaliera comunicava all’istante di aver trasmesso gli atti per il relativo rilascio all’U.O.C. Affari Legali, facendo tuttavia presente che “ la ditta Intermedica, con dichiarazione sugli atti di gara, ha negato

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