TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-04, n. 201200906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200906
Data del deposito : 4 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01001/2008 REG.RIC.

N. 00906/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01001/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2008, proposto da:
L M, rappresentata e difesa dall'avv. Serafino Picerno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Bari, via G. Re David, n. 1/E;

contro

Comune di Gravina in Puglia in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B M in Bari, via Imbriani, n. 91;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

“del diniego a realizzare un fabbricato ad uso residenziale in zona omogenea B 4/3 di completamento e ristrutturazione, su di un lotto in Via Federico Il di Svevia - Via Italo Calvino, riportato in catasto foglio 105 part.lle 158, l48 e 240 in parte, della comunicazione ex art 10 bis L 1990 n 241 contenuta nella note dirigenziale prot. n 2564 del 22.1.2008 e di tutti gli atti presupposti e connessi, lesivi degli interessi della ricorrente, compreso il piano particolareggiato della zona B/4-3 approvato con delibera consiliare n 48 del 31.07.2001 e la delibera consiliare n. 54 del 1995.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione del 4 aprile 2012, depositata il 5 aprile 2012, con la quale l’avvocato di parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa R G;
nessuno è comparso per le parti;

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 28 giugno 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 16 luglio 2008, la sig.ra L M ha chiesto l’annullamento del diniego concernente la richiesta di permesso di costruire da essa presentata, assunta al protocollo generale del Comune di Gravina in Puglia in data 18 ottobre 2007, relativa ad un fabbricato ad uso residenziale in zona omogenea B 4/3 di completamento e ristrutturazione, su di un lotto in Via Federico Il di Svevia - Via Italo Calvino, riportato in catasto foglio 105 particelle 158, l48 e 240 in parte, nonché della comunicazione ex art 10 bis della legge n 241 del 1990 di cui alla nota dirigenziale prot. n 2564 del 22 gennaio 2008;
che ha chiesto altresì l’annullamento del piano particolareggiato della zona B/4-3 approvato con delibera consiliare n 48 del 31.07.2001 e della delibera consiliare n. 54 del 1995;

VISTA l’ordinanza n. 386 del 23 luglio 2008, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

VISTA la dichiarazione del 4 aprile 2012, depositata il 5 aprile 2012, con la quale l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato la volontà della sig.r M di rinunciare al ricorso;

CONSIDERATA la mancata notifica della suddetta dichiarazione al Comune resistente, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO, stante il comportamento tenuto dalle parti, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;

RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

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