TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-09-30, n. 201002277

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-09-30, n. 201002277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201002277
Data del deposito : 30 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00272/2007 REG.RIC.

N. 02277/2010 REG.SEN.

N. 00272/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 272 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C, N C e M C, con domicilio –per legge- presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

contro

MINISTERO dell’ INTERNO - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

del RIGETTO del 27.6.2005 del Ministero dell’Interno dell’ ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL “RICOLLOCAMENTO NEL SETTORE OPERATIVO” dei VIGILI del FUOCO presentata dal ricorrente il 16.2.2005, in precedenza transitato nel SATI il -OMISSIS- (per inidoneità al servizio operativo), in applicazione dell’art. 33, comma 1 bis, del

CCNL

24.5.2000, integrato nel 2002 e nel 2004;

nonché di tutti gli altri atti, preliminari e/o conseguenti, antecedenti e/o comunque presupposti e collegati e/o dipendenti dal provvedimento impugnato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/05/2010 il Consigliere dott. G F e uditi per le parti i difensori avv. Cova per il ricorrente e avv. dello Stato Salis per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, vigile del fuoco dal -OMISSIS- (“-OMISSIS-” dal -OMISSIS-) era transitato il -OMISSIS- dal servizio operativo al settore “S.A.T.I.” (Servizi Amministrativi Tecnici e Informatici del Corpo), per motivi di salute, a causa della riscontrata inidoneità al “servizio operativo” (con conseguente passaggio da “-OMISSIS-” ad “assistente amministrativo contabile”).

È stato, in particolare, ricollocato, con decreto ministeriale del 15 aprile 2002 nel nuovo profilo professionale di amministrativo, in applicazione dell'articolo 33 del CCNL del 24 maggio 2000, con cancellazione del ruolo dei -OMISSIS- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 20 febbraio 2001 (data della riscontrata inidoneità permanente da parte della CMO), in accoglimento della sua domanda di transito, formulata dall'interessato il 12 marzo 2000.

Con una prima istanza del 5 novembre 2002 ha chiesto la ricollocazione nel ruolo operativo;
è stato quindi sottoposto a visita di controllo da parte della CMO di 2^ istanza, la quale ha però rinnovato il giudizio di inidoneità del 2001 (cfr. verbale del 27.6.2003: “-OMISSIS-”).

Due anni dopo, con una successiva seconda istanza del 23 novembre 2004 ha, poi, chiesto nuovamente, ma in applicazione dell'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28/5/2004 (nel frattempo intervenuto –con integrazione della norma base, art. 33- , il reintegro nel settore operativo (ricollocamento in settore operativo dei vigili del fuoco, in applicazione delle norme del CCNL che lo ammettevano -in particolare art. 18, comma 10, del

CCNL

24.4.2002, come integrato nel 2004 –con il comma 1 bis-).

La CMO questa volta gli ha riconosciuto la “parziale idoneità” al servizio operativo (cfr. verbale 15.3.2005), e nello specifico:

-ha confermato l' “inidoneità permanente” allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale;

-tuttavia lo ha riconosciuto "inidoneo in modo parziale con esclusione del servizio tecnico urgente di soccorso".

Il ricorrente, alla luce del giudizio espresso dalla CMO, chiedeva con nota del 13 aprile 2005 (indirizzata al comandante provinciale di -OMISSIS-), di essere integrato allo svolgimento di attività istituzionali <correlate>
al soccorso (con esclusione di quelle “proprie” di soccorso), così come disposto dall'articolo 33 comma 1 bis del CCNL, comma inserito dall’art. 1 bis del CCNL del 2004.

Il Comandante del comando provinciale di -OMISSIS-, con nota del 22 aprile 2005, indirizzata al ministero dell'interno, evidenziava che "il dipendente può essere proficuamente utilizzato in attività istituzionali <correlate>
al soccorso di seguito segnate: servizio sala operativa;
magazzino generale e magazzino pronto impiego;
gestione dei servizi in turno;
consegnatario e vice consegnatario;
autorimessa;
laboratori autoprotettori – NBCR - SAF".

Il ministero, con nota del 6 maggio 2005, comunicava al Comandante provinciale che la riammissione poteva avvenire solo nel caso in cui fosse stata accertata “ un'incondizionata idoneità al servizio di istituto”, in quanto “la facoltà di restare nel settore operativo dopo il riconoscimento del idoneità parziale è stata ritenuta applicabile soltanto per i dipendenti in servizio nel settore operativo e non per coloro che sono già transitati nel SATI”.

Con successiva nota del 27 giugno 2005 (atto impugnato) il ministero comunicava al Comandante provinciale che la domanda di ricollocamento nel settore operativo non poteva essere accolta, in quanto è necessario il riconoscimento di una "incondizionata idoneità al servizio operativo", ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 del CCNL del 24 aprile 2002 (che richiede la verifica dell’ “idoneità fisica”) Invece il ricorrente è stato riconosciuto solo inidoneo parzialmente al servizio operativo .

In tale provvedimento (prima oggetto di ricorso innanzi al G.O., nel giugno 2006, e successivamente impugnato, nel marzo 2007, innanzi al giudice amministrativo) si forniva l'indicazione, al destinatario, del giudice del lavoro civile quale autorità competente all'esame di eventuali impugnazioni.

L'interessato esperiva prima un tentativo di conciliazione davanti al collegio da costituirsi presso la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
tentativo che non si è potuto compiere a causa del fatto che l'amministrazione ha rifiutato la procedura davanti al collegio, precisando che la normativa sopravvenuta - L. 252 30.9.2004 e decreto legislativo n.217 del 13.10.2005- aveva sottratto la giurisdizione al giudice del lavoro, per assegnarla al Tar (cfr. nota del comandante provinciale di -OMISSIS- del 3 aprile 2006 indirizzata al ricorrente).

La difesa del ricorrente sosteneva invece l'infondatezza della tesi, in quanto la presupposta legge 252/2004 -che ha “ripubblicizzato” il contratto di lavoro per i vigili del fuoco-, all'articolo 4, stabiliva che fino all'emanazione dei nuovi contratti di lavoro rimangono validi quelli esistenti. E nel caso di specie il nuovo contratto collettivo non era stato ancora emanato, elemento che avrebbe, secondo il ricorrente, impedito l'applicabilità della normativa circa il passaggio della giurisdizione, con conseguente conservazione della stessa in capo al giudice ordinario del lavoro.

Il ricorrente dopo la tentata conciliazione, avviava un contenzioso civile innanzi alla sezione lavoro del tribunale di -OMISSIS- (ricorso consegnato per la notifica il 23 giugno 2006, con contestuale istanza cautelare ex articolo 700 c.p.c.).

Con ordinanza n. 56 del 13 luglio 2006, ex articolo 669 septies del c.p.c., il giudice del lavoro del tribunale di -OMISSIS- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo al comma 1 bis della legge 252/2004 (norma estranea alla delega contenuta nel solo articolo 2 della medesima legge) immediata natura precettiva. Il ricorso veniva quindi rigettato.

**

Con ricorso consegnato per la notifica l'8 marzo 2007 il ricorrente attivava un nuovo contenzioso (ancorchè non in forma esplicita di “riassunzione”, ma così riconoscibile nella sostanza) innanzi al Tar Sardegna, impugnando il provvedimento ministeriale del 27 giugno 2005, rinnovando la richiesta di ricollocamento nel servizio operativo - in attività parziali- (già in precedenza formulata innanzi al giudice ordinario).

Ha sostenuto in particolare l'errata interpretazione formulata dalla direzione centrale ministeriale del comma 10 dell'articolo 18 del CCNL integrativo del 24 aprile 2002 (che ha integrato l'articolo 33 del CCNL del 24/5/2000), norma che prevede il ricollocamento nel settore operativo proprio per il personale in precedenza effettivamente “transitato” al SATI per l'inidoneità psico-fisica, a 3 condizioni (che ne sia riconosciuta la parziale idoneità;
che non sia trascorso il quinquennio dal collocamento presso il SATI;
che l'interessato ne faccia richiesta);
sostiene la difesa del ricorrente che sarebbe infondata la tesi dell’Amministrazione (con nota ministeriale del 6 maggio 2005) che limita l'applicabilità della norma, escludendo la sua applicazione per coloro che "sono già transitati nel SATI".

Si è costituita in giudizio l'amministrazione sostenendo:

-l'irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato quanto meno dal 7 dicembre 2005 (data nella quale ha inoltrato richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione);
il ricorso notificato l'8 marzo 2007 sarebbe quindi tardivamente proposto;
il rientro nel regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco, con devoluzione di tutte le controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è avvenuto ad opera dell'articolo 1 della legge 254/2004, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, come la giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite ha riconosciuto;

-in ogni caso il ricorso sarebbe tardivo anche qualora si prendesse riferimento l'entrata in vigore del successivo decreto legislativo 217/2005;

-e non potrebbe essere riconosciuto errore scusabile al ricorrente in quanto il comandante provinciale di -OMISSIS-, con nota del 3 aprile 2006, notificata in pari data, in risposta alla richiesta del dipendente di tentativo di conciliazione, ex articoli 65 e 66 del decreto legislativo 165/2001 (in riferimento all'identico petitum oggetto del presente gravame), comunicava all'interessato che il tentativo di conciliazione era inammissibile perché la giurisdizione su queste controversie era stata devoluta al giudice amministrativo (all. doc. n. 16 della produzione dall'avvocatura del 29/5/2007);

-l'infondatezza del ricorso in quanto l’art. 18 del CCNLI del 26.5.2004 (comma 1 bis dell’art. 33) non sarebbe applicabile (in quanto si riferirebbe solo a situazione di inabilità provvisoria);
la disposizione sarebbe volta al recupero in servizio del personale in previsione della sua riammissione al termine dell’assenza per infortunio o malattia (la norma invocata sarebbe cioè applicabile solo al personale “temporaneamente” inabile e non anche al dipendente affetto da patologie permanenti o croniche);
in definitiva l’art. 18 del contratto del 2004 sarebbe applicabile solo a situazioni “provvisorie” (con necessario rispetto dell’art. 12 della L. 521/1988).

La difesa del ricorrente ha contro dedotto.

All’udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato spedito in decisione;
la difesa del ricorrente ha chiesto, eventualmente, l’assegnazione di un termine per la riassunzione, con riconoscimento di errore scusabile in considerazione della normativa che si è succeduta.

DIRITTO

Il ricorrente ha formulato istanza di reintegro nel settore operativo, in forma parziale, in relazione alla riconosciuta inidoneità (solo) limitata.

I°) QUADRO NORMATIVO.

In materia si rinvengono 3 norme di fonte contrattuale (il successivo D. Lgs. 217/2005 all’art. 134 rubricato "Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica" ha poi sintetizzato le disposizioni in un'unica norma –in particolare commi 1 e 5-):

Il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi