TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202300617

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202300617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300617
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 00617/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2020, proposto da
P C, rappresentato e difeso dall’Avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Bisceglie, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota del Comune di Bisceglie del 28.08.2020, di diniego di ritipizzazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Consigliere R T, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è proprietario di un immobile identificato catastalmente dal foglio 12, particella 1614/2 e di un giardino contrassegnato dalla particella 1188 del medesimo foglio del Comune di Bisceglie.



1.1. Con delibera consiliare n. 135 del 6.6.1974, quest’ultimo ha adottato il P.R.G., il quale, per quanto qui interessa, prevedeva la realizzazione di una strada comprendente anche l’area di proprietà del ricorrente.



1.2. Tale strada non risulta essere mai stata realizzata.



1.3. Ritenuto, perciò, decaduto il vincolo preordinato all’esproprio, in data 9.3.2020 il ricorrente ha inviato all’Amministrazione comunale una istanza tesa ad ottenere la ritipizzazione dell’area interessata.



1.4. Lo stesso ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento;
in pendenza del relativo giudizio, in data 20.08.2020 il Comune ha emesso la nota con la quale ha rappresentato l’assunta sua assenza di inerzia, comunicando che il PUG era nella fase della proposizione al Consiglio comunale e comunque sostenendo che le previsioni di PRG non avrebbero decadenza quinquennale e che in ogni caso, in fase di discussione consiliare del PUG, si sarebbe presa in considerazione la sua istanza.



2. Detta nota è stata impugnata col ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura:

I) Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. - eccesso di potere – difetto di istruttoria.

L’Amministrazione sarebbe tenuta ad iniziare il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell’area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, senza ravvisarsi la necessità di esserne sollecitata da un’apposita istanza del privato interessato.

A fronte poi di una precisa istanza del privato, il procedimento - anche quello riguardante gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione - sarebbe soggetto al dovere di conclusione in forma espressa ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990.

II) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia e difetto dei presupposti.

La nota comunale adduce come giustificazione per l’inerzia determinatasi la circostanza secondo cui da anni sarebbe in itinere l’approvazione di un nuovo P.U.G. comunale: quindi ciò precluderebbe in radice ogni possibile soddisfacimento dell’interesse fatto valere dal ricorrente.

Si osserva in ricorso che tali procedure amministrative possono richiedere molti anni ovvero protrarsi a tempo indeterminato, persino con eventuale non conclusione. Se, quindi, un procedimento in itinere relativo ad un P.U.G. precludesse per ciò soltanto la possibilità di ottenere la ritipizzazione di un’area per la quale è (peraltro da decenni) decaduto il vincolo espropriativo, si giungerebbe alla conclusione secondo cui i cittadini vedrebbero i propri diritti di proprietà di fatto negati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi