TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-06-17, n. 200904044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-06-17, n. 200904044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904044
Data del deposito : 17 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02220/2008 REG.RIC.

N. 04044/2009 REG.SEN.

N. 02220/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2008, proposto da:
Total Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. V C, P C, C S Rsi, con domicilio eletto presso C S Rsi in Milano, via M. Buonarroti 39;

contro

Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Movimento per la Difesa del Cittadino, Federconsumatori, Adiconsum, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso F M in Milano, via Camperio N. 9;

Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Anaclerio, Stefano Fiorentini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Francesco Anaclerio in Milano 3816af, viale Caldara, 20;

Acquirente Unico Spa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, Ennio Magri', Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Ennio Magri' in Milano, via Camperio 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della delibera AEEG ARG/com 91/08 del 4.7.08.

- della determina n. 47/08 del 1/08/08

Nonché con motivi aggiunti

- della delibera VIS 109/08 del 11/12/08

- della delibera VIS 111/08 del 15/12/08

- di ogni atto presupposto o consequenziale

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 il Governo, “in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe”, ha imposto ai soggetti che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, nella produzione e commercializzazione di energia elettrica e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi complessivamente superiore a 25 milioni di Euro, un’addizionale che ha aumentato del 5,5% l’IRES da essi dovuta in base alla applicazione degli ordinari scaglioni di reddito prodotto.

La misura fiscale è stata accompagnata dall’imposizione di un divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere della maggiore imposta demandando alla Autorità per l’energia elettrica ed il gas il compito di vigilare sulla sua puntuale osservanza, relazionando entro il 31 dicembre al parlamento sugli effetti della addizionale introdotta.

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in attuazione al disposto della legge, ha adottato in prima battuta la delibera n. 91 del 4 luglio 2008 avente ad oggetto “disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiore imposta di cui all’art. 81 comma 18 del D.L. 112/08”.

Con tale atto essa ha stabilito che per assicurare che gli operatori economici su cui grava l’addizionale non traslino il predetto onere sui prezzi al consumo è necessario che essi non aumentino i propri margini operativi lordi unitari (di seguito anche: MOLu) con riferimento ai prodotti relativi ai settori di cui al citato art. 18 comma 71 del D.L. 112/08, salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate.

Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari l’AEEG ha stabilito che, ai sensi dell’art. 2 comma 20 lett. a) della L. 481/95, le imprese assoggettate alla addizionale debbano trasmettere ad essa entro il 31 luglio 2008 l’ultimo bilancio di esercizio disponibile, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 (se disponibili), i documenti di budget relativi al 2008, una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’art. 81 comma 16 del D.L. 112/08 riferiti sia all’anno 2007 e che al primo semestre 2008.

L’Autorità si è riservata di delineare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le dovranno essere trasmessi per la verifica del rispetto del divieto di traslazione, incaricando il Direttore Generale di istituire un gruppo di lavoro composto da adeguate competenze professionali e di proporre un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l’efficace esercizio della funzione di vigilanza attribuitale dalla legge sulla materia.

Avverso tale delibera è insorta la S.p.a. Total Italia, inclusa fra le società sottoposte al potere di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 D.L. 112/08 nonché della normativa sulla liberalizzazione dei prezzi;
violazione dell’art. 41 Cost. interpretato alla luce dei principi pro concorrenziali del Trattato CE.

Con la delibera 91/08 L’Autorità ha inteso trasformare il divieto di traslazione dell’onere fiscale sui prezzi al consumo in un meccanismo che impone di non incrementare i margini operativi lordi se non in relazione ad una variazione dei costi. Ma tale impostazione contrasta in maniera evidente con il vigente regime di libertà dei prezzi dei prodotti petroliferi introdotto con le delibere CIPE del 30/09/1993 e 13/04/1994, nonché dal DM del 7/5/1994.

La delibera impugnata va, quindi, oltre il disposto del D.L. 112/08 che non ha previsto alcuna limitazione della libertà degli operatori privati di attuare proprie politiche dei margini, di stabilire liberamente i prezzi di vendita dei propri prodotti e di determinare le proprie strategie produttive e commerciali.

Oltretutto il sostanziale blocco dei margini che deriva della delibera impugnata non determina una situazione uniforme per tutte le imprese ma cristallizza il valore del margine di ciascun operatore a quello che esso era alla data della entrata in vigore del D.L. 112/08, introducendo così nel mercato elementi di disuguaglianza e sperequazione.

Del resto, se questo fosse stato davvero l’intento del decreto legge 112/08, tale norma dovrebbe ritenersi incostituzionale per violazione dell’art. 41 della carta fondamentale che, evolutivamente inteso, incorpora oramai anche il principio comunitario di libertà di concorrenza

2) Violazione dell’art. 81 del D.L. 112/08;
eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, difetto di proporzionalità del meccanismo di fissazione dei margini e del controllo dei prezzi, violazione del principio di parità e non discriminazione fra gli operatori economici;
violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

L’alterazione del margine operativo lordo per ogni unità di prodotto non implica necessariamente una traslazione dell’addizione IRES imposta dal decreto 112/08 sui prezzi al consumo ma può essere la conseguenza di altri fattori economici come le strategie commerciali dell’impresa, gli investimenti sulla logistica o sulla rete di vendita etc.

Sicchè, ponendo un’indimostrata equivalenza fra aumento dei margini e traslazione di imposta la delibera 91/08, l’Autorità avrebbe ingessato i comportamenti economici degli operatori di settore, obbligandoli a non modificare i prezzi in relazione alle mutevoli dinamiche della domanda e dell’offerta ed impedendo loro di perseguire autonomamente le proprie strategie di attacco al mercato. Da tale meccanismo sarebbero del tutto esenti le imprese che abbiano intrapreso la propria attività dopo l’entrata in vigore del D.L. 112/08, le quali avrebbero la possibilità di fissare ex novo i propri margini senza doversi attenere ai livelli di un determinato momento storico.

3) Violazione di legge e incompetenza: mancato rispetto del principio di riserva di legge e della tassatività dei poteri attribuiti all’AEEG;
violazione dell’art. 97 Cost.;
violazione della L. 481/95;
eccesso di potere per sviamento.

L’Autorità con la delibera impugnata ha inteso adottare un sistema di costante monitoraggio delle condotte degli operatori assoggettati dal D.L. 112/08 all’addizionale IRES.

Tuttavia, una tale generalizzata funzione di indagine preventiva sui prezzi dei prodotti, sui margini dei prodotti e sulla gestione aziendale non è prevista né dal citato decreto né dalla legge istitutiva dell’AEEG la quale conferisce alla predetta Autorità di poteri di carattere ispettivo su singoli comportamenti, ma non consente che si possa mettere sotto tutela l’intera gestione aziendale.

5) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90;
eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà relativamente all’accertamento della mancanza di concorrenzialità nei settori interessati.

La delibera 91/08 giustifica l’adozione delle misure preventive di controllo sull’osservanza del divieto di traslazione affermando che nei settori interessati dal provvedimento legislativo non sussisterebbe ancora un sufficiente livello di concorrenzialità.

Si tratta, tuttavia, di una motivazione generica in quanto non indica quale sia il livello minimo di concorrenzialità necessario al fine di neutralizzare il fenomeno traslativo, né in base a quali elementi di fatto l’Autorità avrebbe maturato il proprio convincimento in ordine all’affermato deficit concorrenziale.

Si tratta altresì di motivazione contraddittoria in quanto l’Autorità, anziché favorire il raggiungimento di un più elevato standard di concorrenzialità avrebbe predisposto misure che inibiscono il libero esplicarsi del gioco della concorrenza.

5) Incompetenza e violazione di legge relativamente all’accertamento della presunta anticoncorrenzialità del mercato nei settori interessati;
violazione del riparto di competenze fra l’AEEG e l’AGCM con particolare riferimento all’art. 2 par. 33 della L. 481/95.

L’autorità avrebbe adottato provvedimenti volti ad eliminare una situazione anticoncorrenziale in un determinato settore di mercato senza averne il potere, in quanto ogni misura incidente sulle dinamiche concorrenziali e sulla formazione dei prezzi spetterebbe all’Autorità garante della concorrenza e del mercato alla quale devono essere segnalate eventuali violazioni della L. 287/90.

6) Violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e del regolamento della Commissione n. 1 del 2003.

Anche ammesso che la AEEG avesse i poteri per rimuovere una situazione non concorrenziale riscontrata sui mercati dell’energia, essa avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato dichiarando la nullità di eventuali intese o pratiche concordate fra le imprese del settore, o accertando l’esistenza di un abuso di posizione dominante. Non avrebbe potuto, invece, emettere nuove disposizioni non previste da alcuna norma nazionale o comunitaria.

7) Violazione della normativa sugli aiuti di stato di cui all’art. 87 e ss. Del Trattato CE e del regolamento 659/99;
istituzione di un aiuto senza l’autorizzazione della commissione ex art. 88 Trattato CE. Violazione dell’art. 41 Cost.

La misura fiscale introdotta dal D.L. 112/08 colpisce solo alcune delle imprese che operano nei settori da esso previsti, lasciando fuori dall’ambito di applicazione della addizionale le imprese che non hanno raggiunto la soglia di 25 milioni di Euro di ricavi e quelle per le quali il monte dei ricavi, ancorchè superiore alla predetta soglia, non costituisca il risultato dell’attività prevalente.

Si tratta dunque di una ipotesi di esenzione fiscale discriminatoria che ai sensi della giurisprudenza comunitaria costituisce aiuto di stato.

8) Violazione dell’art. 88 par. 3 del Trattato CE;
istituzione di un aiuto di stato senza la previa autorizzazione della Commissione;
obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

La delibera n. 91/08, in quanto costituente aiuto di stato erogato senza l’autorizzazione della Commissione, deve essere annullata da questo TAR in diretta applicazione del Trattato CE, anche disapplicando disposizioni interne aventi rango legislativo. In caso il TAR dubiti della legittimità comunitaria della predetta delibera dovrà rimettere la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee al fine di verificare se il meccanismo di controllo dei margini da essa selettivamente previsto solo a carico di talune imprese sia o meno conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato.

8) Violazione della disciplina comunitaria sulla libertà di circolazione delle merci.

La misura disposta dall’AEEG, in quanto tendente a tenere sotto controllo i margini ed i prezzi degli operatori che svolgono la propria attività sui mercati energetici, scoraggia l’afflusso di merci da altri paesi membri, finendo in tal modo per compartimentalizzare una parte del mercato interno.

9) Violazione di legge e contrarietà a norme di diritto comunitario derivato.

La delibera 91/08, fissando un tetto massimo ai prezzi petroliferi, si porrebbe in contrasto con la decisione del Consiglio del 5/06/97 n. 97/374/CE che ha abrogato una precedente decisione che consentiva agli stati di fissare prezzi massimi nel settore petrolifero.

10) Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, illogicità manifesta, violazione dell’art. 1 della L. 241/90.

L’ordine di trasmettere i bilanci non costituisce una misura idonea, e, quindi proporzionata, al fine di accertare eventuali violazioni del divieto di traslazione della maggiorazione IRES.

Inoltre, per gli operatori che commercializzano una pluralità di prodotti il calcolo del margine operativo per ciascuna unità di prodotto risulta praticamente impossibile.

Il dato richiesto dall’Autorità risulta poi anche inutile in quanto le variabili che incidono sulla formazione del MOLu sono potenzialmente infinite ed è pertanto impossibile isolare fra queste eventuali intendimenti traslativi.

L’inutilità della richiesta del MOLu dipende anche dal fatto che, ai fini dell’accertamento della traslazione della maggiorazione di imposta sarebbe stato più proficuo effettuare un’indagine sull’andamento dei prezzi attraverso informazioni di cui l’Autorità già dispone.

Inoltre, l’Autorità ha esteso il proprio potere di vigilanza a tutti i segmenti del processo di produzione e commercializzazione dei prodotti petroliferi ed elettrici, mentre la traslazione di imposta vietata dal legislatore riguarda solo l’ultima fase di scambio della filiera di produzione e commercializzazione dei prodotti petroliferi e dell’energia elettrica, e cioè quella di acquisto al consumo.

In data 25 settembre 2008 la Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha avviato un procedimento di consultazione sollecitando le imprese a far pervenire osservazioni e suggerimenti in relazione ad un documento recante i criteri per l’impostazione della vigilanza sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiore imposta prevista dall’art. 81 del D.L. 112/08.

All’esito della consultazione l’AEEG ha adottato la delibera n. 109 del 11 dicembre 2008 con la quale ha inteso affinare e semplificare i criteri di svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, prevedendo: a) un’autoassunzione di responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo delle imprese assoggettate a vigilanza in ordine al rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES;
b) l’adozione di un sistema di verifica basato su più livelli di approfondimento mediante l’individuazione di un indicatore di primo livello che consenta di poter poi concentrare l’analisi solo su alcuni dei soggetti interessati secondo criteri più specifici che essa si è riservata di stabilire in un successivo momento;
c) la semplificazione delle modalità di raccolta dei dati contabili richiesti alle imprese al fine di poter operare la valutazione di primo livello attraverso la predisposizione di tabelle di semplice compilazione dalle quali emergano i costi ed i ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto, oppure i prezzi al consumo relativi ai prodotti per i quali è già in essere per le altre amministrazioni il monitoraggio.

Con la medesima delibera la Autorità ha quindi ordinato agli operatori soggetti al suo potere di vigilanza ex art. 81 del D.L. 112/08 di:

- inviare entro il 15 marzo 2009 alla stessa una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi societari di controllo in cui si attesti di aver adottato ed attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta di cui all’art. 81, comma 16 del D.L. 112/08, che le stesse sono state portate a conoscenza del personale funzionalmente interessato e che non sono stati accertati casi di violazione delle medesime da parte del suddetto personale;

- di inviare entro 30 giorni dalla sua approvazione il bilancio di esercizio e quello consolidato, indicando l’importo corrispondente alla addizionale di cui all’art. 81 comma 16 del D.L. 112/08;

- compilare con cadenza semestrale le tabelle di cui all’allegato A della delibera medesima provvedendo alla relativa trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre;

- di motivare le eventuali variazioni positive del margine di contribuzione semestrale quale risultante dalle tabelle compilate rispetto al semestre precedente l’entrata in vigore del D.L. 112/08.

La delibera ha poi previsto che, in alternativa alla trasmissione delle tabelle afferenti i margini di contribuzione per prodotto o famiglia di prodotti, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico “P I” di cui alla rilevazione del Ministro per lo viluppo Economico, possono trasmettere, con periodicità trimestrale, gli stessi dati sui prezzi di vendita inviati al suddetto Ministero suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali. In tal caso, è previsto che l’obbligo di motivazione debba scattare in caso di variazione dello “stacco” del singolo operatore rispetto allo “stacco UE” relativo ai corrispondenti trimestri precedenti l’entrata in vigore del D.L. 112/08.

Anche la suddetta delibera è stata impugnata da Total Italia S.p.a. che ha formulato a tal fine i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1) Violazione dell’art. 23 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del D.L. 112/08;
carenza di potere;
violazione dell’art 81 del D.L. 112/08 e del D.Lgs 231/01;
carenza di potere violazione dell’art. 97 Cost. per manifesta sproporzione e abnormità dell’obbligo imposto dall’art. 2 della delibera 109/08.

L’articolo 2 della delibera impugnata con motivi aggiunti, nella parte in cui chiede la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi di controllo delle imprese vigilate con la quale si attesti l’adozione e l’attuazione di disposizioni organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto di traslazione è totalmente priva di basi legali, oltre che assolutamente indeterminata nel suo oggetto.

Con tale norma, in sostanza, l’Autorità, resasi conto della impossibilità del compito di verifica del rispetto del divieto di traslazione di imposta attribuitole dal legislatore, cercherebbe di trasferire sulle imprese un obbligo di autocontrollo senza che a tal fine sussista alcuna base legale.

2) Violazione dell’art. 81 del D.L. 112/08 della normativa sulla liberalizzazione dei prezzi;
violazione dell’art. 41 cost. letto alla luce dei principi del diritto comunitario.

Il meccanismo di controllo delineato dalla delibera n. 109/08 si pone in linea di continuità con quello stabilito dalla delibera 91/08 in quanto impone di mantenere costante il differenziale costi/ricavi anche se in relazione ad un parametro di riferimento che non è più il margine operativo lordo unitario ma il margine di contribuzione diretto per prodotto o famiglia di prodotti. La nuova delibera incorre, quindi, nelle stesse censure già denunciate a riguardo con il ricorso principale.

3) Eccesso di potere per sviamento;
violazione dell’art. 81 del D.L. 112/08 sotto il profilo della proporzionalità del meccanismo di fissazione dei margini e di controllo dei prezzi;
violazione del principio di parità e non discriminazione fra gli operatori economici;
violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

Il meccanismo di controllo stabilito dalla delibera 109/08 impone una presunzione insuperabile di traslazione del maggior onere fiscale sui prezzi ogniqualvolta un operatore intenda semplicemente avvalersi della propria libertà economica al fine di determinare liberamente le proprie condotte sul mercato cristallizzando quelle in atto alla data di entrata in vigore del D.L. 112/08.

4) Violazione di legge;
eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.

Una volta giunta alla conclusione che l’impostazione data all’esercizio della attività di vigilanza dalla delibera n. 91 /08 non era più sostenibile sia quanto a criteri metodologici (presunzione di traslazione basata sull’aumento del MOLu), che quanto ad oneri documentali posti a carico delle imprese (trasmissione semestrale dei dati afferenti il MOL unitario), l’Autorità avrebbe dovuto annullare la delibera n 91/08 e restituire alle imprese la documentazione ad essa inviata in adempimento all’ordine impartito con tale delibera. Invece, l’AEEG, non solo non ha fatto tutto ciò ma ha anche promosso con la delibera n. 111/08 un programma di verifiche ispettive a carico delle imprese che non abbiano adempiuto alle richieste istruttorie contenute nella predetta delibera, e , ciò che più conta, ha introdotto con la delibera n 109/08 un sistema di controllo del tutto equivalente a quello a cui si ispirava la delibera 91/08.

5) Violazione di legge e incompetenza: mancato rispetto della riserva di legge e della tassatività dei poteri attribuiti all’AEEG;
violazione dell’art. 97 Cost.;
violazione dell’art.2 comma 12, 20 e 22 L. 481/95;
eccesso di potere per sviamento.

Il meccanismo di verifica del differenziale fra costi e ricavi di ciascuna impresa esulerebbe dai poteri attribuiti all’AEEG dalla L. 481/95 e non sarebbe nemmeno ricavabile dall’art. 81 del D.L. 112/08 che non ha attribuito ad essa alcun nuovo potere rispetto a quelli di cui già essa disponeva in base alla propria legge istitutiva.

6) Violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato di cui agli artt. 87 e ss del Trattato CE e al reg. 659/99;
istituzione di un aiuto senza l’autorizzazione della Commissione;
violazione dell’art. 41 Cost. interpretato alla luce del diritto comunitario.

Anche la delibera n 109/08 incorre nelle medesime censure sotto tale profilo già rubricate nel ricorso principale avverso la delibera 91/08.

7) Violazione della normativa comunitaria sulla circolazione delle merci;
contrarietà alle norme del diritto comunitario derivato

Anche la delibera n 109/08 incorre nelle medesime censure sotto tale profilo già rubricate nel ricorso principale avverso la delibera 91/08.

8) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
eccesso di potere per illogicità manifesta;
violazione dell’art. 1 della L. 241/90.

I meccanismi di controllo sui margini e sui prezzi istituiti dalla delibera n. 109/08 sono del tutto inutili in quanto non è possibile isolare fra le mille variabili che condizionano l’aumento dei margini e dei prezzi l’intendimento di traslare la maggiorazione di imposta IRES sui prezzi al consumo.

Nel tentativo di giungere a tale impossibile risultato l’Autorità ha introdotto un vincolo abnorme sulla libertà di impresa, pretendendo di controllare capillarmente tutte le cause, anche marginali, che possono influenzare le variazioni in aumento dei parametri da essa individuati per scoprire i fenomeni traslativi.

9) Eccesso di potere;
violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

L’addizionale IRES è costituzionalmente illegittima in quanto erige il fatto stesso dell’appartenenza di un determinato soggetto ad una data categoria economica a presupposto dell’inasprimento dell’imposizione fiscale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di una maggior capacità contributiva. Ciò viola anche il principio di uguaglianza in quanto le imprese assoggettate al tributo vengono discriminate rispetto ad altri operatori che, non operando nei medesimi settori, rimangono soggetti alle normali aliquote IRES qualunque sia il volume dei ricavi o dei profitti da essi conseguiti, e vengono altresì discriminate nei confronti delle imprese che operano nei medesimi settori produttivi ma che, vuoi per fatto che non raggiungano la soglia di fatturato prevista dal decreto legge, vuoi perché realizzino una quota di fatturato superiore in altri settori, sono esonerate dall’addizionale del 5,5% sulla predetta imposta e dal conseguente divieto di traslazione che comporta altresì la vigilanza dell’AEEG.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

Sono intervenuti ad opponendum il Movimento per la difesa del cittadino, la Federconsumatori, l’Adiconsum, l’Acquirente Unico S.p.a. ed il gestore dei Servizi Elettrici S.p.a. che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 7 maggio 2009, relatore Dott. Raffaello Gisondi, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

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