TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-18, n. 202319086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-18, n. 202319086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319086
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19086/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07440/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7440 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Antonio Mordini, 14;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D Vecchio e Francesco Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la Struttura affari legali del Segretariato generale, in Roma, Via del Quirinale, 30;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. Prima Stralcio, -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 114 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione del Collegio il giudizio introdotto dal sig. -OMISSIS- – appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, attualmente in quiescenza – avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza in epigrafe.

2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il ricorrente è stato impiegato presso il Reparto carabinieri della Presidenza della Repubblica dal -OMISSIS- ed è stato trasferito d’autorità da tale Reparto, a seguito di una vicenda di rilievo disciplinare, con provvedimento del -OMISSIS-. Il trasferimento è stato poi annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, -OMISSIS-, a seguito della quale il militare è stato nuovamente destinato al Reparto carabinieri della Presidenza della Repubblica.

Il ricorrente ha successivamente agito innanzi a questo Tribunale al fine di ottenere la corresponsione degli emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico di appuntato dei Carabinieri (indennità di funzione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto presidenziale 25 marzo 1997, n. 97/N, e assegni ad personam , di cui agli articoli 6- quater e 7 del medesimo decreto), spettanti al personale dell’Arma in servizio presso la Presidenza della Repubblica. Il sig. -OMISSIS- ha allegato, infatti, di non aver percepito tali emolumenti, per il periodo dal mese di -OMISSIS-, e di averli ricevuti in misura inferiore al dovuto successivamente al rientro presso il Reparto carabinieri della Presidenza della Repubblica.

Con ricorso iscritto al ruolo generale n. -OMISSIS-, il militare ha quindi domandato l’accertamento e la conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione dell’indennità di funzione e degli assegni ad personam , nella medesima misura percepita prima dell’illegittimo trasferimento d’autorità disposto nei suoi confronti;
in subordine, ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 15.000,00.

Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza azionata in questa sede, mediante la quale è stato ritenuto “ sussistente il diritto del ricorrente a percepire gli importi spettanti a titolo di assegno funzionale e di assegni ad personam dovuti, ai sensi degli articoli 2 e 6 quater del D.P.R. 31/12/2007 n. 19/N, ove non corrisposti nella misura spettante prima del trasferimento, dall’atto del rientro in servizio presso il reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica disposto con nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e fino alla data di effettiva spettanza, sulla base della normativa in tema di trattamento economico applicabile ”. Nella medesima pronuncia si è, inoltre, precisato che “ L’accoglimento della domanda principale esonera il Collegio dall’esame delle ulteriori domande risarcitorie formulate in subordine ”.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 21 giugno 2022 e depositato il successivo 28 giugno, il sig. -OMISSIS- ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza ora richiamata, domandando anche la nomina di un commissario ad acta e chiedendo, inoltre, di fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm., una somma di denaro a carico della parte resistente per ogni eventuale ulteriore ritardo.

4. Si sono costituiti in giudizio il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nonché il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, questi ultimi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato.

5. In particolare, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha preliminarmente evidenziato la circostanza che la sentenza azionata non è passata in giudicato, in quanto pende innanzi al Consiglio di Stato l’appello proposto dal medesimo Segretariato generale.

La parte ha reso noto, poi, di aver dedotto in appello il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, ritenendo dirimente e pregiudiziale la questione di giurisdizione anche nell’odierna controversia, ha chiesto la sospensione del presente giudizio di esecuzione, ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 296 cod. proc. civ., fino alla decisione dell’appello.

Il Segretariato generale ha inoltre sostenuto che la sentenza di primo grado non potrebbe essere immediatamente eseguita, in quanto si baserebbe su un’errata ricostruzione giuridica, avendo affermato la legittimazione passiva del Ministero della difesa e, conseguentemente, posto a carico di tale Ministero emolumenti previsti dall’ordinamento interno del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e che potrebbero essere corrisposti unicamente da quest’ultimo, sul presupposto dello svolgimento effettivo di una prestazione di lavoro presso l’Organo costituzionale. Più in dettaglio, secondo la parte, il Ministero della difesa avrebbe potuto essere condannato a versare tali emolumenti soltanto in accoglimento della domanda risarcitoria subordinata, e non invece, come avvenuto, in accoglimento della domanda principale, avente ad oggetto la parte di trattamento economico che viene corrisposta direttamente dal Segretariato generale, per l’attività effettivamente svolta dal lavoratore presso la Presidenza della Repubblica.

Sulla base di tale ricostruzione, il Segretariato generale ha domandato, in subordine rispetto alla richiesta di sospensione del giudizio, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti pretese del ricorrente o comunque l’infondatezza delle medesime pretese.

6. In replica, il sig. -OMISSIS- ha evidenziato che l’appello avverso la sentenza azionata è stato proposto unicamente da parte del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e non anche dal Ministero della difesa, nei cui confronti la decisione giurisdizionale sarebbe ormai passata in giudicato.

La parte ha poi eccepito il difetto di ius postulandi della difesa del predetto Segretariato generale, che, in tesi, avrebbe dovuto obbligatoriamente essere rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato.

Ha rimarcato, inoltre, che la sentenza azionata ha individuato l’effettivo datore di lavoro del ricorrente nel Ministero della difesa, il quale sarebbe perciò tenuto a corrispondere al sig. -OMISSIS- le somme richieste e nei cui confronti la sentenza sarebbe passata in giudicato, con conseguente difetto di interesse del Segretariato generale a resistere nel presente giudizio.

L’istanza di sospensione del processo non potrebbe, invece, trovare accoglimento, atteso che non è stata domandata al Giudice d’appello la sospensione della sentenza qui azionata e perché, inoltre, l’eccezione di difetto di giurisdizione, sulla quale si basa l’istanza di sospensione, sarebbe priva di fondamento, come già ritenuto dalla pronuncia oggetto della domanda di ottemperanza.

Infine, il ricorrente ha sostenuto che non potrebbe essere messa in discussione in questa sede l’eventuale non corretta qualificazione della domanda accolta ad opera della decisione da eseguire, in quanto la sentenza avrebbe ormai riscritto l’assetto dei rapporti tra il sig. -OMISSIS- e il Ministero della difesa.

7. In esito alla camera di consiglio del 16 dicembre 2022, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale si è prospettato alle parti che: (i) “ la sentenza della quale si chiede l’esecuzione ha accolto la domanda proposta in via principale dal ricorrente, avente ad oggetto la corresponsione degli assegni dovuti al militare sulla base del titolo costituito dal rapporto di lavoro ”;
(ii) “ la sentenza risulta essere stata pronunciata tanto nei confronti del Ministero della difesa, quanto nei confronti della Presidenza della Repubblica, e appare aver accertato nei confronti di entrambe tali Amministrazioni il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico che gli sarebbe spettato ove il rapporto di lavoro fosse proseguito senza soluzione di continuità presso la Presidenza della Repubblica ”;
(iii) “ la difesa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha allegato – senza contestazione sul punto da parte del ricorrente – che, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, gli emolumenti dovuti sarebbero stati a carico dello stesso Segretariato, il quale tuttavia non risulta aver ricevuto la notifica della sentenza esecutiva, né risulta destinatario della domanda di esecuzione contenuta nelle conclusioni del ricorso ”.

8. L’Avvocatura generale dello Stato ha successivamente depositato una memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, recante una domanda di esecuzione non proposta verso uno dei due soggetti nei cui confronti la decisione giurisdizionale azionata è stata emessa.

9. Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

10. Va anzitutto rigettata l’eccezione di difetto dello ius postulandi della difesa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, sollevata dalla parte ricorrente.

Al riguardo, occorre infatti tenere presente che il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412, recante “ Norme esecutive della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell’assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull’istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 20 luglio 1949, prevede, all’articolo 13, che “ L’Amministrazione della Presidenza della Repubblica è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ”. Sussiste, pertanto, la mera facoltà, e non l’obbligo, per la predetta Amministrazione di avvalersi di tale patrocinio, come del resto affermato anche dalla dottrina, la quale riconduce il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei confronti degli Organi costituzionali all’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 – concernente il c.d. patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato – e non invece all’articolo 1 del medesimo decreto, che si riferisce al patrocinio obbligatorio.

11. Ciò posto, deve ancora osservarsi che la circostanza che penda appello nei confronti della sentenza azionata non costituisce una ragione di per sé sufficiente a sorreggere la sospensione del giudizio di esecuzione, atteso che, seguendo la diversa linea argomentativa proposta dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ne risulterebbe vanificata la provvisoria esecutività che la disciplina primaria riconnette alle sentenze non sospese del Giudice amministrativo (cfr. articoli 33, comma 2, e 98 cod. proc. amm.).

D’altro canto, non è neppure consentito in questa sede vagliare i motivi di appello e assumere una determinazione di eventuale sospensione del giudizio di esecuzione della sentenza impugnata sulla base della natura più o meno radicale dei vizi del provvedimento giurisdizionale dedotti innanzi al Consiglio di Stato.

L’istanza di sospensione del giudizio deve essere quindi respinta.

12. Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l’esecuzione risulta essere stata pronunciata sia nei confronti del Ministero della difesa, sia nei confronti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Al riguardo, sono necessarie, tuttavia, alcune precisazioni.

12.1. Dalla lettura della sentenza emerge che questo Tribunale ha rigettato l’istanza di estromissione dal giudizio del Ministero della difesa;
istanza che era stata avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato, in considerazione del fatto che soltanto il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sarebbe stato eventualmente obbligato a corrispondere gli emolumenti previsti nei confronti del personale in servizio presso la Presidenza della Repubblica.

Al riguardo, nella sentenza azionata si legge che “ Emerge dagli atti del giudizio e non è contestato che il ricorrente è stato, sino al momento del suo pensionamento, sempre un militare inserito nei ruoli del Ministero della Difesa. Anche a seguito dell’assegnazione presso il Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, il -OMISSIS- ha continuato a rivestire lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri e non è mai transitato nei ruoli del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Ne deriva la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Difesa, effettivo datore di lavoro dell’odierno ricorrente ”.

12.2. Se, da un lato, il Ministero della difesa è stato espressamente ritenuto quale legittimato passivo della domanda, per altro verso la sentenza non ha dichiarato il difetto di tale legittimazione in capo al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, né comunque ha esplicitato il ruolo del medesimo Segretariato rispetto all’accoglimento della domanda principale del sig. -OMISSIS-.

13. Il Collegio ritiene tuttavia che non debba essere approfondita in questa sede l’interpretazione della sentenza azionata, nella parte in cui si riferisce alla posizione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

13.1. Occorre infatti osservare che il sig. -OMISSIS- ha agito per l’esecuzione della sentenza unicamente nei confronti del Ministero della difesa, e non anche nei confronti del predetto Segretariato generale.

Tale scelta processuale non osta, a un più meditato esame, all’ammissibilità della domanda, atteso che il Ministero della difesa è stato espressamente individuato quale legittimato passivo della pretesa del sig. -OMISSIS-. Non assume rilievo in questa sede, pertanto, la circostanza che gli emolumenti dovuti dovrebbero essere ordinariamente corrisposti dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

13.2. L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale deve essere, perciò, rigettata.

14. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza azionata è stata notificata al Ministero della difesa, presso la Direzione generale per il personale militare e la Direzione generale della previdenza militare e della leva, il 9 dicembre 2021.

Risulta decorso, pertanto, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

L’Amministrazione non ha, tuttavia, adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

15. Deve, conseguentemente, ordinarsi al Ministero della difesa di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto, nel termine di novanta giorni, decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Ragioneria in possesso di adeguata competenza, il quale provvederà, entro novanta giorni dalla richiesta a tal fine formulata dal ricorrente, a quantificare somme dovute al medesimo e al relativo pagamento.

16. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm., essendo tale misura, nel caso in esame, non funzionale e utile, in considerazione della nomina di un commissario ad acta , chiamato a insediarsi in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.

Deve, infatti, tenersi presente che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria, “ (...) il mantenere l’ astreinte , nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest’ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte” (Ad. plen. n. 7 del 2019).

17. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della difesa e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

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