TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-07-04, n. 201303437

CS
Parere interlocutorio
21 maggio 2014
TAR Napoli
Sentenza
4 luglio 2013
TAR Napoli
Ordinanza collegiale
25 marzo 2013
TAR Napoli
Ordinanza cautelare
29 marzo 2012
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Parere definitivo
5 dicembre 2014
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) con numero di registro generale 393 del 2012. Le parti in causa erano il Comune di Sessa Aurunca, che ha impugnato un atto del Commissario ad acta, e il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, con l'intervento di E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. Il Comune contestava la debenza di somme richieste e le modalità di riparto dei debiti consortili, sostenendo di non essere legittimato passivo in quanto non parte dei giudizi precedenti. Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando inammissibile l'intervento del Comune di Falciano del Massico e confermando che il soggetto debitore era il Consorzio, non i singoli Comuni. Tuttavia, ha annullato in parte l'atto del Commissario ad acta, ritenendo che non potesse sostituirsi agli organi comunali per disporre pagamenti. La sentenza ha ribadito la necessità di rispettare i limiti del giudicato e la soggettività giuridica autonoma del Consorzio rispetto ai Comuni consorziati. Le spese di giudizio sono state compensate, riconoscendo la complessità della questione.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-07-04, n. 201303437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201303437
Data del deposito : 4 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00393/2012 REG.RIC.

N. 03437/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00393/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2012, proposto da:
Comune di Sessa Aurunca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Verrillo, con domicilio eletto lo studio dell’Avv. E. Piscopo, in Napoli, via Genova,11;



contro

Consorzio Idrico Terra di Lavoro - C.I.T.L.; Commissario ad Acta Dott. Tommaso Infante,;



nei confronti di

E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Simone Carrano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Ponte di Tappia, n. 62;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Falciano del Massico, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Manica, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Rosaria Pollio in Napoli, via Marina, n. 20;



per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Commissario ad Acta a seguito di sentenza n.248/2011 del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, nel giudizio di ottemperanza del ricorso di cui al R.G. 2324/2010 proposto contro il Consorzio Idrico Terra di Lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Enel Servizio Elettrico S.p.A. succedeva nei rapporti di cui è causa, per atto di scissione parziale, ad Enel Distribuzione S.p.A. che a sua volta era succeduta ad Enel S.p.A.

Enel S.p.A. otteneva la sentenza n. 2288/99 della Corte di Appello di Napoli che condannava il Consorzio per l’Approvvigionamento Idrico di Terra di Lavoro - cui è in seguito succeduto il Consorzio Idrico Terra di Lavoro SE (in sigla “C.I.T.L.” come di seguito verrà indicato) - al pagamento della somma di lire 790.170.931 oltre alla rivalutazione monetaria ed al pagamento della metà delle spese processuali.

Enel Distribuzione S.p.A. agiva, quindi, per l’ottemperanza della suddetta sentenza e l’adito T.A.R., con sentenza n.10402/2005, accoglieva il ricorso nominando un Commissario ad acta.

Successivamente, con sentenza n. 8261 del 18.10.2006, il medesimo T.A.R. ordinava al Commissario ad acta di procedere all’espletamento dell’incarico ed, in seguito, con sentenza n. 21640 del 30.12.2008, sostituiva il medesimo Commissario ad acta, senza che però fosse dato effettivo adempimento.

Enel Distribuzione S.p.A. otteneva nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro anche i seguenti altri provvedimenti giurisdizionali:

- la sentenza n. 2587/02 della Corte di Appello di Napoli che ha condannato il Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 173.491,04, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali, secondo i criteri nella medesima sentenza indicati, nonché alle spese di lite liquidate complessivamente in euro 19.562,10;

- il decreto ingiuntivo n. 2596/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 2.523.047,22, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

- decreto ingiuntivo n. 3627/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 1.123.788,95, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

- decreto ingiuntivo n. 4458/2002 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 524.950,15, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

- decreto ingiuntivo n. 2275/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 1.785.545,20, oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati. Tale importo debitorio, deduce parte ricorrente, si sarebbe poi ridotto ad euro 1.784.566,10 in seguito ad alcuni versamenti parziali;

- decreto ingiuntivo n. 4258/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 546.575,84 (in realtà euro 549.979,01), oltre ad interessi ed alle spese di lite, come nel decreto indicati;

- decreto ingiuntivo n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli che ha ingiunto al Consorzio Idrico Terra di Lavoro al pagamento di euro 893.069,63 (in realtà euro 892.112,41), oltre ad interessi e alle spese di lite, come nel decreto indicati.

Enel Distribuzione S.p.A., per ottenere l’adempimento dei suindicati titoli e, in particolare, della sentenza n. 2587/02 della Corte di Appello di Napoli e dei decreti ingiuntivi n. 2596/2002, n. 3627/2002, n. 4458/2002, n. 2275/2004 (per la parte residua), n. 4258/2004 e n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli, notificava al Consorzio in questione, in data 19.10.2009, atto di diffida a pagare le relative somme, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni, senza che però venisse effettuato il pagamento di tali importi.

Enel Servizio Elettrico S.p.A. chiedeva quindi al presente T.A.R. di voler disporre l’ottemperanza dei titoli giudiziali suindicati, nominando a tal fine, qualora necessario, un Commissario ad acta.

L’adito T.A.R., con sentenza di ottemperanza n. 248/2011:

- specificava in via preliminare, che il ricorso per ottemperanza in questione non aveva ad oggetto la sentenza n. 2288/99 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;

- accoglieva il ricorso per gli altri titoli e, nello specifico, per la sentenza n. 2587/02 emessa dalla Corte di Appello di Napoli e ai decreti ingiuntivi n. 2596/2002, n. 3627/2002, n. 4458/2002, n. 2275/2004 (per la parte residua), n. 4258/2004 e n. 5197/2004 del Tribunale di Napoli, e dichiarava l’obbligo del Consorzio Idrico Terra di Lavoro - SE (C.I.T.L.) di dare loro esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Presidente della Sezione Regionale di Controllo Atti della Corte dei Conti della Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio.

Il Consorzio in questione non ottemperava e il Commisario ad acta, individuato nella persona del Dott. Tommaso Infante, visto il Bilancio di esercizio dell’anno 2009, la verifica di cassa alla data del 19.5.2011 ammontante a 10.000 e rilevata l’impossibilità di adempiere alla sentenza attraverso risorse di cassa o immobiliari della CTL, provvedeva, sulla base degli artt. 3, 26 e 29 dello Statuto del Consorzio ad effettuare un riparto, pro quota debito complessivo pari a 11.029.170,06, fra tutti gli enti locali partecipanti al Consorzio.

Ordinava quindi a tutti gli enti locali di pagare entro trenta giorni la loro quota di spettanza, indicando che in difetto avrebbe provveduto, in via sostitutiva, a dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Nello specifico, con atto prot. 2011/18455 dell’8.11.2011, richiedeva al Comune di Sessa Aurunca di pagare un ammontare di euro 588.859,01.

Il Comune in questione impugnava gli atti del Commissario ad acta, chiedendone l’annullamento e contestando la debenza delle somme, il riparto effettuato e le modalità indicate dal Commissario per il loro pagamento.

Si costituiva la controinteressata Enel Servizio Elettrico S.p.A.

Interveniva in giudizio, ad adiuvandum, il Comune di Falciano del Massico.

L’adito T.A.R., in sede cautelare, con le ordinanze n. 472/2012, “Atteso che, prima facie, il ricorso non appare sprovvisto di fumus boni iuris, quantomeno per la parte dell’atto del Commissario ad acta gravato che, seppure di non chiarissima formulazione, prevede il compimento, da parte del medesimo commissario, degli atti necessari all’adempimento in sostituzione degli organi comunali, comprese le modifiche del bilancio del Comune; Considerata, difatti, la differenza di soggettività giuridica tra il Consorzio destinatario della sentenza di ottemperanza e del Comune ricorrente aderente al medesimo Consorzio; Atteso che al pregiudizio paventato dal ricorrente può ovviarsi con la sospensione dell’atto del Commissario ad acta impugnato nella parte in cu prevede il compimento di attività in sostituzione agli organi comunali” accoglieva in tutti e due i giudizi l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia dell’atto gravato per la parte in cui prevede il

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