TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700123

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700123
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00123/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2016, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, C.F. MRGSFN82T48A883E, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, Piazza Massari, 6;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Pizzoli, 8;

nei confronti di

A D'Anna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA, n. 2148 del 24.12.2015, mai notificata, recante l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi a partecipare all'avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27.1.2016 e pervenuto in Segreteria in data 29.1.2016, Conserva Pietro adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Evidenziava in fatto che, in data 22.10.2015, l'ASL BA indiceva "Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza".

Partecipavano alla selezione 78 medici, tra cui il Dott. Conserva, medico chirurgo iscritto all'albo a far data dal 2005, il quale evidenziava la propria esperienza pluriennale nell'U.O. di "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza", giusta domanda di partecipazione, in atti.

Con deliberazione del D.G. n. 2103 in data 17.12.2015, l’Amministrazione aslina disponeva l'esclusione di cinque concorrenti ed ammetteva il ricorrente alla fase successiva concernente la valutazione dei titoli.

Tuttavia, con la successiva deliberazione n. 2148/2015, l’Amministrazione riformulava l'elenco dei candidati ammessi ed escludeva il Dott. Conserva dalla selezione in esame, sulla base della seguente motivazione: "Visto che a seguito di un ulteriore verifica delle istanze pervenute mediante posta elettronica è stato rilevato che, per mero materiale: (...) 2) i Dott.ri Conserva Pietro, (...) risultano nell'elenco degli ammessi pur non essendo in possesso di una specializzazione equipollente o affine;
ritenuto, per le succitate motivazioni, di dover procedere a riformulare l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi".

Conclusa la fase di valutazione dei titoli, l'ASL BA, con deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20.1.2016, pubblicata sul sito istituzionale in data 22.1.2016, approvava la graduatoria finale di merito della menzionata selezione e conferiva quattro incarichi ai primi quattro candidati che si fossero dichiarati immediatamente disponibili a prestare servizio, attingendo dalla predetta graduatoria secondo l'ordine della stessa.

Con il ricorso in esame, il Dott. Conserva adiva il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, chiedendo, con contestuale richiesta cautelare, l'annullamento della detta deliberazione, altresì instando per la declaratoria d'inefficacia e/o annullamento e/o nullità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi con i soggetti collocati nella graduatoria suddetta;
nonché l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla fase valutativa dei titoli ed all'inserimento nella relativa graduatoria;
nonché, in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale riveniente al ricorrente dall'illegittima e ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale.

Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 19.2.2016, si costituiva in giudizio l’Amministrazione aslina eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso introduttivo, altresì evidenziandone l’infondatezza in fatto ed in diritto.

All’udienza camerale del 24.2.2016 il ricorrente rinunciava all'istanza cautelare.

Con istanze di prelievo ex artt. 71 e 71 bis c.p.a., depositate rispettivamente il 26.2.2016 e il 23.6.2016, il Dott. Conserva segnalava di avere interesse ad una sollecita definizione del giudizio in questione.

All’udienza pubblica del 6.12.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Non vi è stata la notifica del ricorso introduttivo a tutti coloro che sono stati utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito di cui all’avviso fatto oggetto del presente contenzioso.

Come è noto, "in materia di impugnazione di una graduatoria concorsuale rivestono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che dall'accoglimento del ricorso, in relazione alle censure dedotte, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore, con la conseguenza che se risulta dedotta una censura attinente alla regolarità della procedura concorsuale nel suo complesso, vanno evocati tutti i soggetti collocati in graduatoria e anche quelli dichiarati idonei non vincitori, che precedano il ricorrente;
costituisce pertanto vizio della procedura, rilevabile dal giudice anche d'ufficio in appello e comportante l'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, il fatto che questa sia stata emessa senza che il giudice adito avesse disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a tutti i controinteressati, come sopra individuati" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1230 del 3.3.2009).

Poiché, nel caso di specie, l’accoglimento dell’impugnativa del ricorrente sarebbe stata idonea ad arrecare una modifica alla posizione in graduatoria di una pluralità di soggetti - ad evidente detrimento di tutti coloro che si fossero visti postergati a causa di detto inserimento - il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a tutti gli effettivi controinteressati che sarebbero potuti essere attinti dagli effetti dell’accoglimento delle censure così come svolte in atti.

Ne consegue che il ricorso è, sotto tale angolo visuale, palesemente inammissibile.

Ad abundantiam , il ricorso è altresì infondato nel merito.

Parte ricorrente ritiene che “a mente del D.M. 30.1.1998 la specializzazione nella disciplina in Reumatologia è considerata equipollente a quella in "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza"” di modo che, in ragione di tale postulato, il ricorrente, in possesso della specializzazione in Reumatologia, asserisce di essere in possesso dei titoli per partecipare alla procedura selettiva in questione.

Deve sul punto osservarsi, in sintesi, che:

- l'articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 1997 dispone che i requisiti specifici di ammissione al concorso sono:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;

- a norma dell'articolo 56 dello stesso D.P.R. n. 483 “ai fini dei concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale.”;

- l'avviso pubblico di cui è causa disponeva che “possono partecipare all'avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente bando: (...) b) specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o disciplina affine, stabilite dal D.M. 30.1.1998 e D.M. 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni”;

- parte ricorrente è in possesso della specializzazione in Reumatologia, non potendo, pertanto, essere ammessa alla procedura selettiva in esame, in quanto i DD.MM. Sanità ora citati non contemplano tra le equipollenze ed affinità alla disciplina di "Medicina e Chirurgia d'accettazione ed urgenza" quella della Reumatologia.

Infatti, il punto 13 del D.M. 30.1.1998 annovera come equipollenti alla "Medicina e Chirurgia d'accettazione ed urgenza" la Cardiologia e la "Cardiologia e Reumatologia" ma non la Reumatologia in quanto tale, evidentemente perché quest'ultima è disciplina diversa dalla "Cardiologia e Reumatologia".

Inoltre, a riprova di quanto precede, il punto 25 del medesimo decreto riconosce l'equipollenza della disciplina "Cardiologia e Reumatologia" alla "Reumatologia", sancendo sostanzialmente che queste due discipline pur essendo ontologicamente diverse, possono considerarsi equivalenti.

Nulla viene detto sull'eventuale equipollenza tra "Medicina e Chirurgia d'accettazione ed urgenza" e "Reumatologia" di modo che la tesi di parte ricorrente, secondo cui “a mente del D.M. 30.1.1998 la specializzazione nella disciplina in Reumatologia è considerata equipollente a quella in "Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'Urgenza"” appare una chiara forzatura.

Infatti non è ammissibile ritenere sussistente l'equipollenza tra titoli sulla base di una sorta di "proprietà transitiva" o di equipollenza derivata senza che il suddetto interscambio tra l'una e l'altra specializzazione comporti una "vanificazione" della stessa normativa in tema di equipollenza ed affinità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 465 del 28.1.2009).

Ed invero, secondo la migliore giurisprudenza, considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica atteso che “sia per ritenere un titolo di studio assorbente rispetto ad un altro, o perché quest'altro sia propedeutico rispetto al primo o perché il primo tratti delle stesse, fondamentali materie dell'altro, ma in maniera più approfondita, sia per ritenere l'equipollenza fra più titoli di studio, occorre un atto normativo;
l'equipollenza fra titoli di studio (equipollenza di cui l'assorbenza costituisce un particolare e più limitato aspetto) può essere infatti stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece, ad opera dell'Amministrazione o del giudice, in base a valutazioni sull'ampiezza degli esami sostenuti o sull'eventuale assorbenza di un titolo rispetto ad un altro” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6933 del 28.12.2011).

Su tali premesse, il ricorso, oltre che inammissibile, non può che considerarsi infondato anche nel merito.

Da ultimo, tenuto conto della natura latu sensu lavoristica della presente controversia, dei rapporti di servizio già intercorrenti fra le parti e della minima attività processuale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi