TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400224
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 00224/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, proposto dalla società DS Italia 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L R e G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dal MASE rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'impianto della ricorrente, con conseguente accertamento e declaratoria dell'obbligo di provvedere;

e per la conseguente condanna

del MASE a concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento di VIA, entro un termine non superiore a 30 giorni, con espressa richiesta di nomina, ove occorrer possa, di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, e conseguente condanna del MASE al rimborso di tale somma pari a euro 10.264,85;

infine, per l’annullamento

della nota del MASE prot. n. 0022145 del 6 febbraio 2024, ricevuta via PEC in pari data, recante “ Riscontro nota n. prot. MASE/179096 del 7 novembre 2023 con cui si richiede rimborso ex art 25, comma 2-ter, D.Lgs. 152/2006, nonché a contestuale sollecito alla conclusione della procedura di VIA ”, nella parte in cui ritiene che il termine di conclusione della VIA non è rimasto inadempiuto e che nulla è dovuto alla Società con riferimento alla sua richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società DS Italia 1 s.r.l. (d’ora in avanti la “società” o “DS”) - operatore economico attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- presentava il 22 aprile 2022 presso il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o MASE) un’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 (per brevità anche “Codice Ambiente” o T.U.A.) sul progetto di un impianto agrisolare da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB) avente potenza nominale pari a 52,7MW.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto Agrisolare denominato “Rotello 52.7” nel territorio comunale di Rotello con le relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN). L’impianto Agrisolare sarebbe stato connesso tramite cavidotto interrato a una Stazione di Trasformazione 30/150 kV, ubicata all’interno del punto di raccolta condiviso da altri 4 produttori, denominato “Piana della Fontana”. La connessione alla RTN avverrebbe attraverso la Stazione Elettrica 380/150kV esistente denominata “Rotello”.

L’Impianto si collocava tra gli interventi attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I bis al Codice Ambiente, la cui valutazione in sede di VIA era rimessa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis , del d.lgs. n. 152/2006.



2. L’Amministrazione acquisiva detta istanza di VIA con nota VIR-SVE-01 prot. MiTE-53603 del 3 maggio 2022, identificandola con il codice ID_ VIP 8369.

All’esito di un primo vaglio di ammissibilità, in data 22 dicembre 2022 il suddetto Ministero con PEC di cui al prot. n. 161215 comunicava alla Società la procedibilità dell’istanza, pubblicando in pari data sul proprio portale istituzionale tutta la documentazione di progetto, e avviando dunque la fase della consultazione pubblica come previsto dallo schema procedimentale di cui all’art. 23 del Codice Ambiente.



3. Successivamente, in data 21 febbraio 2023 il Ministero della Cultura (“MIC”), con nota prot. n. 2405-P, richiedeva alla DS alcune integrazioni documentali con riferimento al progetto: integrazioni che la Società provvedeva a trasmettere al MASE e al MIC il successivo 10 luglio 2023.



4. Il MASE procedeva allora alla pubblicazione delle citate integrazioni il 20 luglio 2023 sul proprio portale istituzionale, unitamente all’avviso di avvio di una nuova consultazione pubblica, fissando per il 4 agosto 2023 il termine per la presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 5, del TUA.



5. Una volta scaduto detto termine il procedimento però non proseguiva oltre, la pratica rimanendo ancora ferma nella fase dell’istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC (come evincibile dallo screenshot del portale allegato in atti).



6. Stante l’inattività del MASE con riferimento alla debita finalizzazione del procedimento di VIA, la società inviava quindi all’Amministrazione:

- un primo sollecito formale in data 6 novembre 2023, espressamente richiedendo: (i) la conclusione della procedura di VIA, nonché, (ii) visto l’evidente inosservanza dei termini procedimentali inderogabilmente prescritti dal Codice Ambiente, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del Codice dell’Ambiente, giusta il disposto di cui all’art. 25, comma 2 ter dello stesso Codice;

- una seconda missiva in data 1° febbraio 2024, con la quale si reiteravano le richieste del precedente sollecito, e si invitava, peraltro, anche il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile ad esercitare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 quater , del TUA, il proprio potere sostitutivo per l’adozione degli atti omessi per la conclusione della VIA.



7. L’Amministrazione, di contro, con nota prot. n. 22145 del 6 febbraio 2024, in riscontro al primo sollecito del 2 novembre 2023 affermava la “piena legittimità” del proprio apparente superamento dei termini procedimentali di cui all’art. 25 del TUA, richiamandosi in proposito al contenuto dell’art. 8, comma 1, del Codice Ambiente. In particolare, la nota precisava che il progetto della DS non sarebbe rientrato tra quelli ai quali, ai sensi del citato art. 8, la Commissione sarebbe stata tenuta a dare preferenza nella trattazione: sicché, in forza del suddetto criterio di preferenza, il termine di conclusione del procedimento non poteva ritenersi inosservato.

Più in dettaglio, l’Amministrazione esprimeva a tale riguardo i seguenti più salienti argomenti: “ l’amministrazione è tenuta a dare precedenza senz’altro ai progetti di maggiore potenza, assegnando un ordine successivo a quelli con dimensioni e potenza minore pur presentati precedentemente (…) Il termine di conclusione del procedimento di VIA non può pertanto dirsi inadempiuto, in quanto il progetto in questione, di 52,7 MW si colloca in una fascia inferiore alla media di potenza dei progetti presentati e non presenta alcun criterio ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa (quali ad es. compresenza di sistemi di produzione di idrogeno verde, finanziamenti PNRR, idoneità dell’area) (…) L’amministrazione ha infatti agito nel preciso adempimento del citato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 che - in vista della sua specialità e della sua coerenza con l’interesse pubblico alla massima diffusione delle FER, prevalente a livello nazionale e sovranazionale - pone l’obbligo di prioritaria trattazione dei progetti con maggiore potenza, tra cui non rientra quello presentato dalla società istante (…) Per quanto sopra non risulta pertanto possibile dar corso alla richiesta di rimborso in oggetto ”.



8. Da tanto scaturiva la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale la DS Italia 1 chiedeva a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto la declaratoria dell'obbligo del MASE di provvedere con un provvedimento espresso sulla predetta istanza di essa ricorrente, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.

Con il ricorso, inoltre, la società chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsti dall’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, e, conseguente, il MASE fosse condannato al relativo rimborso per una somma pari a euro 10.264,85.

Infine, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale anche di dichiarare l’illegittimità della citata nota del MASE prot. n. 0022145 del 6 febbraio 2024, ricevuta via PEC in pari data, ove reputata lesiva, nella parte in cui vi si affermava che il termine di conclusione della VIA non fosse ancora spirato, e che nulla fosse dovuto alla Società con riferimento alla formulata richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.



8.1. Il ricorso veniva affidato alle censure di seguito distinte.

(A) Per la parte relativa alla domanda avverso il silenzio-inadempimento, e alla subordinata domanda di annullamento della predetta nota del MASE:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 7 del d.lgs. n. 152/2006. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990;

II. Falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 7 del d.lgs. n. 152/2006. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990.

In estrema sintesi, la ricorrente lamentava, con il primo motivo, che la procedura di V.I.A. non fosse stata ancora definita, in violazione dei principi regolanti il relativo procedimento amministrativo e dei termini per esso fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 2 della l. n. 241/1990, nonché 23 e 25 del D. lgs. n. 152/2006 (T.U.A.).

L’inosservanza del termine di conclusione del procedimento si sarebbe verificata, a suo avviso, tanto avuto riguardo al termine finale di adozione, da parte della Commissione PNRR-PNIEC, dello schema di provvedimento (oggetto peraltro del suo primo sollecito), quanto in relazione al termine di 30 giorni per l’esercizio, da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater del TUA, la cui attivazione era stata sollecitata con istanza del 1° febbraio 2024.

La DS contestava poi, con il secondo motivo, la legittimità della lettura fornita dal MASE alla disposizione di cui all’art. 8, comma 1, del Codice Ambiente, opponendo che l’articolo in questione non prevedeva effetti sospensivi automatici dei procedimenti di VIA già avviati al cospetto della presenza di progetti altrui aventi caratteristiche tali da “superare”, in termini di priorità di trattazione, i primi.

Ne discendeva, pertanto, il susseguente regolare corso dei termini procedimentali dettati dal Codice Ambiente, e quindi l’illegittimità del silenzio-inadempimento impugnato.

(B) Per la parte relativa all’obbligo del MASE di restituzione del 50% dei diritti di istruttoria:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2 bis, 2 ter e 7 del d.lgs. n. 152/2006. – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento del presupporti di fatto e diritto.

Per la ricorrente, una volta acclarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, da ciò discendeva con effetto automatico l’applicazione del disposto di cui all’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, che imponeva al MASE, nelle suddette condizioni, l’obbligo del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria spesi dalla DS.

Da qui la sussistenza del diritto della DS al predetto rimborso, con l’illegittimità della nota del MASE del 6 febbraio 2024 che aveva preteso di negarlo. Tutto ciò con la conseguente richiesta di condanna del MASE alla corresponsione della cifra di euro 10.264,85 (importo ottenuto partendo dalla cifra di 20.529,70 per spese di istruttoria, ottenuta in ragione del valore dell’Impianto da realizzare per come individuato dal computo metrico estimativo prodotto in sede di VIA e dal relativo quadro economico).

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