TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-03-21, n. 202300718
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00718/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ardissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, il Provveditore Regionale, notificato in data 12/11/2020, con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si impugna in questa sede la sanzione disciplinare della «censura», prevista dall’art. 79 del d.P.R. n. 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata dal Provveditorato Regionale per la Lombardia (PRAP) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia (DAP), nei confronti della ricorrente, direttrice della Casa Circondariale di -OMISSIS-, “ in considerazione dei toni e dei contenuti delle interlocuzioni intrattenute con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in merito al punteggio da attribuirsi, nel giudizio complessivo annuale, all'Ag. -OMISSIS- (in forza alla C.C. -OMISSIS- ma in servizio, in regime di distacco, presso quella Autorità di Garanzia), ritenuti irrispettosi del ruolo e delle prerogative propri del Garante ”.
La corrispondenza in questione, tra la ricorrente e il Garante dei diritti delle persone detenute ha avuto origine dall’attività di elaborazione della valutazione finale e l’attribuzione del connesso punteggio complessivo, per il lavoro svolto nell’anno 2019, dall’agente scelto della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, formalmente assegnato alla Casa Circondariale di -OMISSIS- ma temporaneamente comandato, nel periodo di riferimento, presso gli uffici del menzionato Garante. Quest’ultimo proponeva, per lo stesso, l’innalzamento del punteggio da 26/30esimi dell’anno precedente a 30/30esimi. In aggiunta, proponeva il conferimento di un punteggio extra di ulteriori 2 punti. Complessivamente, la proposta era di attribuire all’agente un punteggio di 32 punti.
Detta proposta veniva trasmessa dal Garante alla direttrice del carcere di -OMISSIS-, assieme al rapporto informativo sul lavoro svolto dal dipendente della polizia penitenziaria.
In data 20 giugno 2020, la ricorrente riscontrava la proposta del Garante accogliendola solo in parte in quanto non emergevano dal rapporto informativo allegato alla richiesta – peraltro identico a quello dell’anno precedente, una adeguata motivazione a supporto di tale proposta.
Seguiva, in data 23 giugno 2020, la risposta del Garante con la quale quest’ultimo reclamava la sua competenza in merito alla valutazione del personale assegnatogli anche, come nel caso di specie, in regime di comando. Dal confronto tra la ricorrente e il Garante risultava uno scambio di note dai toni accessi che induceva, in data 9 luglio 2020, il Garante a informare il PRAP e la direzione generale del personale e risorse umane del DAP del conflitto venuto a crearsi con la direttrice della Casa Circondariale di -OMISSIS-, chiedendo una valutazione in merito. Il PRAP riscontrava la richiesta invitando la dr.ssa -OMISSIS- a provvedere nei termini richiesti dal Garante quale unico soggetto in grado di valutare la prestazione e la capacità dell’agente, posto in posizione di comando; inoltre, facendo presente che uno scostamento dalle valutazioni del Garante non sostenuto da una puntuale contro-motivazione avrebbe potuto essere interpretato come offensivo, poiché sintomatico della mancanza di fiducia nella capacità di giudizio e obiettività dello stesso.
Ne emergeva, infine, l’attivazione di un procedimento disciplinare che conduceva all’applicazione della sanzione della censura alla ricorrente comminata con decreto nr. -OMISSIS-