TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202202826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202202826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202826
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 02826/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02150/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;



per l’annullamento

- del decreto del 26.03.2013, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha revocato il telegramma di dispensa dal servizio per fisica inabilità per intervenuta destituzione dal servizio in data antecedente a quella della dispensa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 24/10/2013 e depositato il 30/10/2013, il ricorrente - in servizio presso la Questura di-OMISSIS- come ispettore capo della Polizia di Stato al momento della sua collocazione in quiescenza (avvenuta il 17.07.2012) - espone che:

- in data 13.08.2012 il Ministero dell’Interno comunicava alla Questura di-OMISSIS- che era stato dispensato dal servizio per inabilità dal 17.07.2012, con riserva di valutare il periodo di sospensione cautelare dal sevizio da lui sofferto dal 13.02.2007 al 12.02.2012;

- con decreto del Capo della Polizia del 26.11.2012, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, con decorrenza 13.02.2007, e comunicato il mancato riconoscimento del periodo di sospensione cautelare come utile ai fini giuridici, economici e previdenziali;

- in data 08.07.2013, veniva notificato il decreto del 26.03.2013, del Direttore Centrale della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza, di revoca del telegramma di dispensa dal servizio per fisica inabilità “per intervenuta destituzione dal servizio in data antecedente a quella della dispensa” .

Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) “Violazione dl legge per falsa e/o erronea applicazione dell’art. 129 del D.P.R. n. 3/57. Violazione degli artt. 32 e 38 Cost. - Eccesso di potere per sviamento travisamento ed erronea valutazione dei fatti”.

Il ricorrente deduce che il dipendente, scaduto il periodo massimo di sospensione cautelare, viene automaticamente riammesso in servizio, con conseguente ripristino degli obblighi derivanti dalle funzioni e di tutte le garanzie spettanti al lavoratore di Polizia, sino alla data effettiva di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero, in caso di destituzione dal servizio, fino alla

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