TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-07, n. 202007771
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2020
N. 07771/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08398/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2014, proposto dal sig. R S, rappresentato e difeso dagli avv.ti F C, Fiamma Cece, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lima, n. 15;
contro
Comune di Nepi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, n. 72;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 903, prot. 6833 del 03.04.2014, notificata il 04.04.2014, avente ad oggetto la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
e per quanto occorre possa:
- dell’ordinanza di sospensione lavori n. 761/UT del 25.11.2008 adottata dal Comune di Nepi;
- dell’ingiunzione di demolizione n. 762/UT del 25.11.2008 adottata dal Comune di Nepi;
- di ogni altro atto non cognito, precedente o successivo, connesso e coordinato con l'atto gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nepi;
Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notificazione in data 30.05.2014 e depositato in data 25.06.2014, il ricorrente, quale proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione della superficie coperta di complessivi mq. 71,20, con una altezza di 3,20 metri, oltre tettoia e portico, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 762/UT del 25.11.2008, ha impugnato il provvedimento n. 903, prot. 6833 del 03.04.2014 con cui il Comune di Nemi, preso atto della mancata ottemperanza all’ordinanza in questione, ha disposto la trascrizione nei registri immobiliari dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile in parola nonché dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, corrispondente alla superficie catastale della particella 164, oggetto di preventivo frazionamento in atti dell’Agenzia del Territorio n. 181316 del 11.12.2012.
Sono stati, altresì, impugnati, quale atti presupposti, l’ordinanza di sospensione lavori n. 761/UT del 25.11.2008 e l’ordinanza di demolizione n. 762/UT del 25.11.2008, entrambe adottate dal Comune di Nepi.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ I. Violazione e falsa applicazione art. 31 del D.P.R. n°380 del 2001 e art. 15 comma 2 e 3 della Legge Regione Lazio n. 15 del 11/08/2008. Eccesso di potere sotto le sue figure sintomatiche, illogicità, difetto della motivazione, contraddittorietà”.
Il provvedimento di acquisizione oggetto di gravame sarebbe illegittimo in quanto carente della puntuale quantificazione dell'area da acquisire, ulteriore e diversa rispetto a quella di sedime del fabbricato abusivo.
- “ II. Violazione e falsa applicazione degli art. 31 e ss della 1. 47/1985, dell’art. 39 Legge 724 del 23.12.1994. Violazione dell'art. 3 della 1. 47/1945. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, errore nei presupposti di fatto ”.
Nel disporre l’acquisizione gratuita al suo patrimonio, il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che parte dell’immobile in questione, per una superficie complessiva di mq. 30, era stato oggetto di una istanza di sanatoria n. 950/95, prot. n. 2001 del 27.02.1995, inevasa, in pendenza della quale erano stati rilasciati i nulla-osta favorevoli avuto riguardo sia al vincolo paesaggistico-ambientale che al vincolo idrogeologico, insistenti sull’area oggetto di intervento. Nelle more di siffatto procedimento di condono, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto disporre l’acquisizione gratuita del manufatto nella sua interezza (mq. 71,20), nonché dell’ulteriore area di pertinenza dello stesso.
- “ III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 D.P.R. 380/2001 e del Part. 16 comma 3 1r. 15/2008. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti di fatto, eccessiva sproporzione tra illegittimità rilevata e sanzione applicata”.
L'amministrazione avrebbe dovuto considerare la necessità di comminare, ex art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, una sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria e ablatoria, stante l’impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive ulteriori e diverse rispetto a quelle legittimamente realizzate, per le quali pendeva istanza di condono.
3. Il Comune di Nepi, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’intempestività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, notificata al ricorrente in data 29.11.2008. Ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza del gravame.
4. In occasione dell’udienza pubblica del 23 giugno 2020, in vista della quale le parti hanno depositato articolate difese conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è irricevibile per tardività, avuto riguardo all’azione di annullamento dell’ordinanza di demolizione e dell’ordinanza di sospensione lavori, entrambe notificate a mani del ricorrente in data 29.11.2008.
I provvedimenti in questione, in quanto immediatamente lesivi della sfera giuridica dell’istante, avrebbero dovuto da quest’ultimo essere gravati entro l’ordinario termine decadenziale di 60 giorni dalla relativa conoscenza (29.11.2008). L’odierno ricorso è stato, invece, notificato soltanto in data 30.05.2014 e depositato il successivo 25.06.2014, con conseguente irricevibilità dello stesso, in parte qua , per tardività.
6. Quanto all’impugnazione del provvedimento n. 903, prot. 6833 del 03.04.2014, il ricorso è infondato.
7. Rileva, innanzitutto, il Collegio come l’inutile decorso del suddetto termine decadenziale abbia determinato la definitiva consolidazione delle statuizioni demolitorie di cui all’ordinanza n. 762/UT del 25.11.2008, con conseguente impossibilità, per il ricorrente, di contestarne la portata in sede di impugnazione dei successivi atti meramente esecutivi, tra cui quello di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prot. 6833 del 03.04.2014.
7.1 Ed invero, con il provvedimento n. 762/UT del 25.11.2020, il Comune di Nepi ha ordinato la demolizione dell’intero fabbricato destinato a civile abitazione, per una superficie coperta di complessivi mq. 71,20, oltre tettoia e portico, ivi inclusa la porzione di 30 mq. oggetto dell’istanza di condono n. 950/95, prot. n. 2001 del 27.02.1995.
Ciò posto, la censura relativa alla pretesa impossibilità, per l’ente locale, una volta constatata l’inottemperanza, di acquisire al patrimonio comunale il fabbricato nella sua interezza (pari a 71,20 mq.), in assenza della preventiva definizione del procedimento di condono in questione (relativo alla porzione di mq. 30), afferisce, in realtà, al perimetro del potere ripristinatorio esercitato dall’ente locale e, come tale, avrebbe dovuto mossa dal ricorrente mediante la proposizione di un tempestivo ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.
8. Analoghe considerazioni valgono in merito alla pretesa necessità, per il Comune di irrogare, ex art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, una sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria e ablatoria, stante l’asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive ulteriori e diverse rispetto a quelle, ritenute legittime, per le quali pendeva istanza di condono.
8.1 Ed invero, la porzione di immobile, pari a 30 mq., che il ricorrente afferma essere “legittima”, in quanto oggetto del suddetto procedimento di sanatoria non ancora concluso, è stata “colpita” dal potere sanzionatorio di cui all’ordinanza n. 762/UT del 25.11.2008, quale parte integrante del maggior fabbricato, considerato nel suo complesso abusivo (mq. 71,20) e, quindi, da demolire nella sua interezza.
Tenuto conto della mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza demolitoria summenzionata, non vi è quindi materia per l’applicazione, in fase esecutiva, dell’art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001.
Ciò in quanto, a differenza di quanto ritenuto dall’istante, non sussiste alcuna “ parte eseguita in conformità ” che potrebbe essere pregiudicata dalla riduzione in pristino della restante parte “abusiva”, giacché l’intero immobile è stato considerato abusivo e, quindi, da demolire.
9. Risulta, inoltre, infondata la censura secondo cui il provvedimento acquisitivo difetterebbe della puntuale quantificazione e consistenza dell'area, ulteriore e diversa rispetto a quella di sedime del fabbricato abusivo, da acquisire.
9.1 Ed invero, nel redigere il provvedimento in questione, l’amministrazione ha indicato al ricorrente, in parte per relationem al contenuto di altri atti, i criteri utilizzati per la quantificazione dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusiva, pari “ alla superficie catastale della p.lla 194 che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a adeguare con frazionamento in atti dell’Agenzia del Territorio dal 11/12/2012 prot. 181316 che ha rapportato l’area da acquisire all’indice fondiario previsto dalle N.T.A. del prg determinato in 0,227 mc/mq per i lotti da completare ” (così nel provvedimento oggetto di gravame).
Se solo avesse avuto accesso agli atti del frazionamento in questione, il ricorrente avrebbe appreso che la particella all’uopo frazionata dal Comune è pari a 1003 mq corrispondente, in applicazione dell’indice fondiario di 0,227 mc/mq, espressamente indicato nel corpo del provvedimento in parola, a quella necessaria alla realizzazione dell’immobile abusivo in contestazione, avente un volume di 227,84 metri cubi (71,20 mq x h. 3,20).
10. Quanto sopra trova conforto in quel costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di cui all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, rappresenta una automatica e doverosa conseguenza dell’inottemperanza all’ordine demolitorio dell’opera abusiva e, come tale, non è assoggettata a specifici obblighi motivazionali che non si risolvano nel fornire al soggetto “inciso” gli elementi per comprendere, sia pure per relationem ad altri atti accessibili, le modalità del calcolo utilizzate nell’individuazione di tale “area ulteriore”.
10.1 Ebbene, nel caso in esame, siffatto obbligo motivazionale, ad avviso del Collegio, risulta essere stato assolto, attesa l’indicazione diretta dei parametri urbanistici in concreto applicati (indice fondiario pari a 0,227 mc/mq) ed indiretta della superficie acquisita, mediante il rinvio al frazionamento catastale eseguito ad hoc dal Comune, a cui parte ricorrente avrebbe potuto avere accesso, usando l’ordinaria diligenza, essendone stati indicati gli estremi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 11/07/2019 N. 09223).
11. In conclusione, il ricorso è irricevibile per tardività, quanto all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori n. 761/UT del 25.11.2008 e dell’ordinanza di demolizione n. 762/UT del 25.11.2008, adottate dal Comune di Nepi;è infondato quanto all’impugnazione del provvedimento n. 903, prot. 6833 del 03.04.2014, avente ad oggetto la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
12. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.