TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-12-03, n. 202002379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-12-03, n. 202002379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202002379
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2020

N. 02379/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02545/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Emilia 81;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero della Difesa, non costituito;



per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- del 27.8.2019 notificato il 9.9.2019, con cui la Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposto la sua dispensa dal servizio per infermità a decorrere dal 10.8.2019, e di ogni altro atto connesso, ivi compreso il verbale -OMISSIS-del 23.7.2019, con cui la CMI di 2^ Istanza di Roma lo ha dichiarato “ Permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in modalità da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già in servizio presso la Polizia penitenziaria e assegnato alla Casa circondariale di Milano – Bollate, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il decreto con cui la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia ha disposto la sua dispensa dal servizio per infermità, a decorrere dal 10 agosto 2019, e il precedente verbale con cui la Commissione Medica Interforze (CMI) di 2ᵃ istanza di Roma lo ha dichiarato “ Permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria ”.

Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo, articolato in varie censure: eccesso di potere; violazione del d.P.R. n. 461/2001; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 128 del d.lgs. n. 443/1992; violazione e falsa applicazione della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981; erroneità dei presupposti di fatto; difetto d’istruttoria; violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; carenza della motivazione; illogicità e ingiustizia manifeste.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso (in conseguenza dell’asserita tardiva impugnazione del giudizio della CMI di 2ᵃ istanza che, essendo stato emesso in data 23 luglio 2019, secondo la difesa erariale avrebbe dovuto essere impugnato entro il 22 ottobre 2019, mentre il ricorso risulta notificato il successivo 6 novembre 2019), oltre a chiederne la reiezione nel merito.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.

All’udienza del giorno 20 maggio 2020, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Ministero.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che la posizione del ricorrente è stata lesa concretamente dal provvedimento di dispensa dal servizio e non già dal giudizio della CMI di 2ᵃ istanza, sebbene la dispensa tragga il proprio fondamento dal giudizio di inidoneità permanente formulato dalla CMI.

In altri termini, il ricorrente non aveva l’onere di impugnare immediatamente il giudizio della CMI di 2ᵃ istanza,

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