TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-03-23, n. 201700306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-03-23, n. 201700306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700306
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00306/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01817/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti

-OMISSIS- a r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di ispezione n.-OMISSIS-datato 11 giugno 2007, ricevuto dall’-OMISSIS-in data 15 giugno 2007 a firma degli Ispettori del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di -OMISSIS-;

del verbale prot. n.-OMISSIS- del 25 luglio 2007 e ricevuto dall’-OMISSIS-in data 6 agosto 2007, a firma degli Ispettori del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Direzione Provinciale del Lavoro di -OMISSIS-, a seguito di accessi ispettivi eseguiti nelle date del 7 e del 14 maggio 2007 presso i -OMISSIS- ricorrente, con verbale di ispezione dell’11 giugno 2007, meglio indicato in epigrafe, ha accertato, nei confronti della medesima -OMISSIS-, la commissione del reato di illecita somministrazione di manodopera di cui agli articoli 18, comma 5- bis , e 29 D.Lgs n.276/2003, con riguardo all’utilizzo delle prestazioni lavorative di cinque soci lavoratori (indicati dettagliatamente nel verbale impugnato) della -OMISSIS-.

La -OMISSIS- di -OMISSIS-, pertanto, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n.758/1994, prescriveva contestualmente alla -OMISSIS-di interrompere i rapporti di lavoro con i cinque suddetti soci lavoratori della -OMISSIS- entro il 19 giugno 2007, avvertendo che l’esatto adempimento delle prescrizioni impartite avrebbe rilevato ai fini dell’ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs n.758/1994.

Con successivo verbale del 1° agosto 2007, la -OMISSIS- di -OMISSIS-, accertato l’adempimento alla suddetta prescrizione (relativa alla interruzione dei rapporti di lavoro con i cinque soci lavoratori della -OMISSIS-), ammetteva la -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- al pagamento in misura ridotta (per € 19.468,50) di una sanzione in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2 cit., avvertendo inoltre che, con il tempestivo pagamento di detta sanzione, il reato si sarebbe estinto ai sensi dell’art. 24, comma 1, D.Lgs n.758/1994.

Avverso i suddetti provvedimenti sono insorti la -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS-con ricorso articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione degli articoli 1, 18 e 29 D.Lgs n.276/2003 per non essere tale Decreto Legislativo applicabile alle Aziende Sanitarie Locali.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli articoli 20 e 29 D.Lgs n.276/2003 per aver gli Ispettori del Lavoro erroneamente qualificato il rapporto intercorrente tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-come contratto di somministrazione, anziché come contratto d’appalto.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 L.n.241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, per carenza dei presupposti, per carenza di motivazione e per illogicità manifesta, per aver erroneamente gli Ispettori del Lavoro accertato una illecita somministrazione di manodopera sulla base della circostanza, emersa in sede di accesso, della coincidenza del lavoro svolto dai soci lavoratori della Cooperativa con quello svolto da dipendenti della -OMISSIS-

Con il quarto ed ultimo motivo è stata dedotta l’illegittimità derivata del verbale del 25 luglio 2007, stante l’illegittimità del presupposto verbale dell’11 giugno 2007.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

All’udienza del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Infatti, con riguardo alla natura dell’atto adottato in sede ispettiva dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziarne condivisibilmente la natura non di provvedimento amministrativo ma di atto di polizia giudiziaria, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo: “ L’atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n.758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all’impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l’eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione ” (Cons. Stato, Sez.VI, sent. n.5821/2011;
negli stessi termini Cass. SS.UU. Ord. 3695/2012).

Inoltre le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la citata Ordinanza n.3695/2012, pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione in causa analoga alla presente, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del G.A., non hanno disposto la translatio iudicii nei confronti del G.O. in quanto: “ Stante la natura di atto di polizia giudiziaria del verbale in questione anche nella parte in cui impartisce le prescrizioni per eliminare le contravvenzioni contestate, lo stesso non può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale, che in merito a detti atti di polizia giudiziaria non ha giurisdizione, ma ogni doglianza rientra nella giurisdizione del giudice penale, davanti al quale può essere fatta valere nel procedimento conseguente all’eventuale inottemperanza della prescrizione stessa.

Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, nei cui confronti, essendo nella fattispecie quello penale, non può questa Corte disporre la translatio dell’instaurato giudizio in sede amministrativa, poiché tale istituto della translatio iudicii ha diverse caratteristiche e finalità nel rito processualpenalistico, per cui il giudice penale dovrà essere adito nelle forme di tale rito ”.

Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. per difetto di giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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