TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-08-29, n. 201401434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-08-29, n. 201401434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401434
Data del deposito : 29 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00569/2008 REG.RIC.

N. 01434/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00569/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2008, proposto da:
M O, rappresentato e difeso dagli avv.ti N S e R Z, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso G. Ferraris, 69;

contro

Comune di Volpiano;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Volpiano, arch. M V, prot. 2294 in data 31/01/08 pratica nr. 330/2004 cod. pratica 2004/026/COND. avente ad oggetto Comunicazione di rigetto della domanda relativa ad illecito edilizio - Istanza del 7/12/04, prot. 23355 concernente la costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli, in Comune di Volpiano, posto al Catasto Terreni al foglio 21 mappale n. 398-401 (ex art. 162/a), di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 31.03.2008 il sig. Ostion Michele ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, in data 31.01.2008, il Comune di Volpiano aveva rigettato la sua domanda di condono di una tettoia chiusa ad uso ricovero attrezzi agricoli posta sui mappali 398-401 di cui al foglio 21 del Catasto Terreni.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto 1) violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, motivazione insufficiente in punto di fatto oltre che erronea e lacunosa in diritto, eccesso di potere;
2) violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza n. 418/2008 del 16.05.2008 il Collegio ha rigettato la sospensiva.

All’udienza pubblica del 9.07.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Ostion Michele ha lamentato l’illegittimità del rigetto della sua istanza di condono, in primo luogo, per difetto di istruttoria e di motivazione affermando l’insufficienza delle ragioni poste dall’Amministrazione alla base del provvedimento, costituite dalla presenza sull’area di un vincolo idrogeologico, determinato dall’esistenza di una falda acquifera, di un vincolo paesaggistico-ambientale dovuto alla fascia di rispetto di 150 m. dal tracciato dell’Autostrada Torino-Aosta e dalla impossibilità di estendere la sanatoria di cui alla l.n. 326/2003 alle nuove costruzioni non residenziali.

Tale doglianza è infondata e deve essere rigettata.

Come specificato dal Comune nell’atto del 30.04.2007 di risposta alle osservazioni del ricorrente, l’immobile è situato in un’area individuata dal PRGC con la sigla AAM, area protetta per la ricarica della falda acquifera e la captazione idropotabile.

In particolare, come prescritto dall’art. 42 delle NTA al PRGC, “si tratta di area di rispetto delle prese dei pozzi dell’Acquedotto municipale di Torino (AAM) su cui non possono essere attuate trasformazioni del territorio in contrasto con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia…”

Su tale qualificazione, che determina, come detto, un vincolo di inedificabilità assoluta, non può, evidentemente, influire in alcun modo la missiva dell’8.11.1995 (doc. n. 4 del ricorrente) con la quale l’Azienda Acquedotto Municipale di Torino, esaminata l’offerta di vendita dei terreni de quibus, si era limitata a comunicare che l’acquisto di essi non rientrava “attualmente nei programmi aziendali”.

Oltre alla presenza della falda acquifera, a determinare il diniego di condono da parte del Comune è anche il carattere non residenziale dell’immobile che, in quanto nuova costruzione, risulta escluso dalla sanatoria di cui all’art. 32 c. 25 della l.n. 326/2003.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, “le tipologie di <<abusi minori>>
come definite dall’art. 32 comma 25 del d.l. n. 269/2003 conv in l. n. 326/2003 non contemplano evidentemente, tra le fattispecie di abuso sanabili, le <<nuove costruzioni con destinazione non residenziale>>. Nessun rilievo al contrario può assurgere nella specie la tesi riportata dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699, secondo cui sono condonabili tutte le opere, <<ab origine>>
prive di titolo abilitativo, residenziali e non, in quanto la natura eccezionale dell'istituto del condono edilizio e la sua incidenza su illeciti amministrativi, a rilevanza penale, implicano che la tipologia e consistenza delle opere suscettibili di sanatoria devono essere individuate con rigorosa tassatività dalle singole leggi istitutive, senza possibilità di integrazioni con le diverse fattispecie previste dalle leggi precedenti” (cfr. Consiglio Stato, A. Plen., 23 aprile 2009 n.4;
Cassazione penale, sez. III, 02 dicembre 2010, n. 762;
idem, 24 febbraio 2004, n. 15283;
Cons.St., Sez. IV, 24.07.2012 n. 4214;
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 29.01.2009 n. 987).

Da qui la correttezza del diniego impugnato che appare, sotto tali due autonomi profili, del tutto vincolato e sorretto da sufficiente motivazione, anche nell’ipotesi di superabilità dell’ulteriore vincolo paesaggistico-ambientale gravante sull’area.

Parimenti non meritevole di accoglimento è l’ultima censura svolta dal ricorrente in rapporto all’omessa acquisizione del parere della Commissione Edilizia.

Da un lato il carattere del tutto vincolato del provvedimento rende ininfluente, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 l.n. 241/1990, l’eventuale carenza del parere, dall’altro, soprattutto, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il parere della C.I.E. non è necessario quando, per decidere sulla domanda di condono, non si debba procedere a valutazioni tecniche del progetto, ma si faccia esclusivamente ricorso a valutazioni giuridiche (cfr. Cons. St., Sez. V, 2.10.2006 n. 5725).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato.

Vista la mancata costituzione dell’Amministrazione, nulla deve essere, infine, disposto sulle spese.

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