TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-10-19, n. 201204164
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N. 04164/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05198/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2010, proposto da:
Laudato Fiore S.n.c. di L F e R, rappresentata e difesa dagli avv. C C, F C, con domicilio eletto presso C C in Napoli, via R. di Chiaia,207-St.A Starace;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Napoli, via S.Lucia,85 C/0 Avvoc.Reg.Le;Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;
per l'accertamento del diritto alla compensazione degli oneri economici sostenuti negli esercizi 1999/2008, per l'adempimento degli obblighi di servizio imposti dalla Regione Campania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Provincia di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, già esercente servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale sulla base di apposito contratto di servizio, ha agito per il conseguimento della corresponsione dei diritti di compensazione previsti dal regolamento comunitario n. 1191/69/CEE del 26 giugno 1969, consistenti nella integrazione economica dovuta a compensazione economica di tutti gli obblighi di pubblico servizio conseguenti e connessi alle prestazioni da eseguire.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionale e provinciale, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. ed hanno comunque resistito nel merito e chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012 la causa è stata chiamata, discussa e assunta in decisione.
Alla trattazione del merito del ricorso osta la pregiudiziale questione di rito inerente la giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo.
La Sezione, infatti, ha reiteratamente avuto modo di esaminare casi simili negando la sussistenza della giurisdizione amministrativa – in favore di quella ordinaria – nelle controversie, quale quella in esame, che hanno ad oggetto la pretesa di imprese che operano nel trasporto pubblico locale di ottenere il pagamento dei così detti “obblighi di compensazione” (cfr. decisioni della Sezione n. 2644 del 16 maggio 2011, n. 5674 del 6 dicembre 2011, n. 1613 del 4 aprile 2012 e n. 3320 del 10 luglio 2012).
Nella pronuncia ora menzionata – dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi – la Sezione ha stabilito che la pretesa delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale di conseguire l’integrale compensazione dei costi sostenuti per espletare le prestazioni obbligatorie del servizio pubblico in quanto non sufficientemente coperti dai corrispettivi fissati nei contratti di servizio stipulati, rifluisce nell’ambito della riserva al Giudice ordinario della cognizione delle pretese di diritto soggettivo concernenti le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi del servizio pubblico (art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., a poco rilevando se il servizio è svolto in regime concessorio o solo autorizzatorio), trattandosi, a tutti gli effetti ed in ogni caso, al di là delle più o meno sottili distinzioni verbali, di corrispettivi pretesi a fronte dello svolgimento della prestazione di servizio pubblico, invocati, inoltre, in chiave di (asserito) riequilibrio del sinallagma contrattuale con riferimento al momento esecutivo-adempitivo del rapporto, in un’ottica assimilabile a un sorta di eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta.
Sulla specifica questione oggetto di causa, peraltro, soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 397 del 2011), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all’accertamento del diritto, a norma del regolamento CEE n. 1191/69 (modificato dal regolamento CEE n. 1893/91), alla compensazione degli oneri economici sostenuti per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalle concessioni assentite e dai contratti di servizio conclusi. In proposito la Cassazione ha messo in luce l’irrilevanza “che il diritto soggettivo possa insorgere all’esito di un procedimento di accertamento dei suoi presupposti legali…, essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco”. “Diversa questione – ha altresì precisato il Giudice della giurisdizione - è se il diritto sia in concreto sorto, per la realizzazione effettiva di quelle condizioni (e che ben possono essere accertate, ove contestate, dal giudice ordinario): ma questo fonda non la giurisdizione ma, nel merito, il credito”.
Per tutti gli esposti motivi deve dunque concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione di questo adito G.A., salva la riproposizione dello stesso, nei termini e nei modi di cui all’art. 11 c.p.a., dinanzi al Giudice ordinario.
La perdurante opinabilità delle questioni trattate, nonché la considerazione della natura di rito, non satisfattiva, della presente pronuncia, giustificano senz’altro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.