TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-03-03, n. 201700192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2017-03-03, n. 201700192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700192
Data del deposito : 3 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00726/2014 REG.RIC.

N. 00192/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2014, proposto da:
W A, rappresentato e difeso dall'avvocato D A C.F. SCRDVD72H11F257D, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

- del decreto emesso dalla Questura di Modena il 4.10.2013, notificato al ricorrente il 14.06.14, che ha rigettato la domanda del ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Michele Perrelli e uditi per le parti i difensori Stefania Ascari e Diana Cairo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con atto notificato il 24 luglio 2014, ritualmente depositato il successivo 4 agosto, il cittadino tunisino Ayadi Walid ha impugnato il diniego della Questura di Modena di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con scadenza 31.12.2012, in permesso per lavoro subordinato.



1.1.Il diniego è motivato dalla assoluta mancanza di mezzi da fonte lecita adeguati per il sostentamento, avendo l’interessato in sede di istanza presentato documentazione relativa all’assunzione dal 20 settembre 2011 presso la ditta “NIGTH &
DAY” di Palmieri Antonio, con contratto a tempo determinato per mesi uno. E da accertamenti dalla P. S. è risultato che il rapporto è durato solo dieci giorni, con un guadagno di €423,00.

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