TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-11, n. 202400234
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2024
N. 00234/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della stessa, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. Atto -OMISSIS- del 2024 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 5^ Divisione, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare con cessazione dal servizio permanente per infermità ed è stato collocato in congedo, categoria del congedo assoluto, a decorrere dal -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 929, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 66/2010 (doc. 1 del ricorrente);
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa A D e udita l'avvocata G.L. Monte per il ricorrente; nessuno è presente per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già -OMISSIS-, impugna il decreto dirigenziale indicato nell’epigrafe, con il quale è stata disposta la sua cessazione dal servizio militare incondizionato per inidoneità permanente ed è stato collocato in congedo assoluto, ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 66/2010, sulla base del richiamato giudizio espresso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza, istituita presso il Comando Sanità e Veterinaria di Roma (doc. 1 del ricorrente).
2. Espone il ricorrente in premessa ai motivi di gravame:
- di essere entrato nell’Aviazione Militare, come -OMISSIS- e di aver assunto ruoli operativi presso la base militare di -OMISSIS-;
- di aver sofferto, nel 2004, di un isolato episodio di disagio psichico che lo aveva portato a un periodo di malattia con assenza dal lavoro;
- di essere stato trasferito, nel 2006, al Servizio -OMISSIS-, in -OMISSIS-, dove è rimasto sino al 2022;
- che in quest’arco temporale la sua carriera ha riportato eccelsi risultati;
- di aver ottenuto, nel 2022 il trasferimento su richiesta al -OMISSIS-, con il ruolo di addetto alla -OMISSIS- e la prospettiva di assumerne la funzione di responsabile;
- di essere venuto a conoscenza, nel nuovo ambiente di lavoro, “ di situazioni amministrative ritenute irregolari che venivano segnalate per scrupolo professionale ai … superiori ”: si trattava, in particolare di irregolarità relative al riconoscimento, a suo avviso illegittimo, di compensi economici sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario effettuato dal personale militare presso la struttura “ -OMISSIS- ”;
- di essere stato sottoposto, in concomitanza temporale con dette segnalazioni e denunce, a ripetute visite mediche finalizzate all’accertamento della sua idoneità al servizio;
- di non aver mai ricevuto i verbali di queste visite, sicché era stato costretto a formulare istanza di accesso agli atti;
- di aver ricevuto, alla domanda circa le ragioni di queste visite mediche, la risposta che si trattava di semplice visita medica rientrante nelle disposizioni vigenti in materia di medicina del lavoro, mentre gli era stato sottaciuto l’invio alla Commissione Medica Ospedaliera di una nota comportamentale che lo riguardava;
- di essere stato convocato, tra i vari accertamenti medici, al Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dove era stata riscontrata la sua inidoneità temporanea al lavoro per un periodo di -OMISSIS-;
- di aver ricevuto, di detta visita, un mero estratto del verbale senza la diagnosi emessa dalla Commissione;
- di essere stato nuovamente convocato presso il medesimo Dipartimento in data -OMISSIS-, dove è stato giudicato inidoneo per ulteriori -OMISSIS- con “ preavviso di riforma ” in virtù delle riscontrate “ -OMISSIS- ”;
- che detti giudizi d’inidoneità erano del tutto privi di supporto fattuale ed erano in conflitto con gli esiti dei test psicologici somministrati dalla psicologa dott.ssa -OMISSIS-, anch’essa del medesimo Dipartimento, e con le sue valutazioni che non registravano particolari criticità patologiche;
- che in data -OMISSIS-, il Comandante di Corpo ha redatto una seconda nota comportamentale a suo riguardo indirizzata alla Commissione Medica, in cui riferiva di una personalità connotata da -OMISSIS-;
- che l’assenza di problemi psicologici a suo carico è stata confermata da due relazioni (di parte – n.d.r.) redatte rispettivamente dal dott. -OMISSIS-, specialista di medicina legale, e dal dott. -OMISSIS-, medico chirurgo specialista in psichiatria;
- che il -OMISSIS-, all’esito del ricorso presentato alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza, è stato confermato il giudizio d’inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e, quindi, con il decreto impugnato, è stato disposto il suo congedo assoluto.
Nel quadro di queste premesse, il ricorrente formula, con ampia citazione delle due perizie di parte depositate agli atti del giudizio, un’articolata censura che investe il giudizio espresso dalla Commissione Medica che ha riscontrato la seguente patologia: “ -OMISSIS- ”.
Secondo il perito di parte -OMISSIS-, nella vicenda da lui esaminata vi sarebbe una “ commistione di situazioni psicopatologiche (minori) e di attriti/irregolarità amministrative che, alla luce di un ruolo di subalternità [del ricorrente] rispetto a chi ha fatto il rilievo di ‘instabilità’ ha comportato, successivamente, con effetto a valanga una serie di provvedimenti che per i contenuti degli accertamenti effettuati, appaiono esagerati e non rispondenti all’entità del problema ”. Ritiene, quindi, il perito che “ le caratteristiche della patologia psichiatrica asserita ” sia “ di entità significativamente minore rispetto a quanto emerge dagli atti, considerato anche che le informazioni positive in merito a risultati dei test effettuati (dalla dott.ssa -OMISSIS- – n.d.r.) sono state non adeguatamente prese in considerazione ” (doc. 9 del ricorrente).
Ad approdi analoghi è giunto anche il secondo perito di parte, il dott. -OMISSIS-, per il quale, alla luce dei test somministrati dalla dott.ssa -OMISSIS- e delle valutazioni da questa espresse, così come della relazione psicodiagnostica dd. -OMISSIS-, redatta congiuntamente dalla psicologa psicoterapeuta dott.ssa -OMISSIS- e dal -OMISSIS-, quest’ultimo estensore anche del referto della visita psichiatrica del -OMISSIS-, la diagnosi di soggetto -OMISSIS- non può essere condivisa, essendo, invece, emerse evidenze cliniche di normalità psicologica.
Questo secondo perito critica, in particolare, il “ protocollo Rorschach ” alla base del censurato giudizio diagnostico espresso dalla Commissione Medica. A suo dire “ tutta la letteratura scientifica nazionale e internazionale più recente e più accreditata mette in guardia proprio dall’uso del test Rorschach non ancorato a precisi dati psicometrici oggettivi, che espone fatalmente il test a critiche implacabili, destinate a segnarne l’inesorabile declino in ambito medico legale e psichiatrico forense ”.
La diagnosi formulata nei confronti del ricorrente, inoltre, non farebbe “ riferimento esplicito ad alcuna categoria contemplata dai sistemi di classificazione nosografica standardizzata universalmente riconosciuti ”.
Conclude, dunque, il perito distinguendo tra disturbo della personalità - per sua natura, stabile e di durata, da far risalire, dunque, all’adolescenza o alla prima età adulta - e isolati tratti di personalità transitori, di per sé non patologici e destinati a risolversi in breve tempo. Il ricorrente sarebbe affetto da questi ultimi, considerato che per -OMISSIS- ha servito l’Aeronautica senza manifestare alcun disturbo, dovendosi perciò escludere l’affezione di un disturbo della personalità. La diagnosi di inabilità assoluta sarebbe, di conseguenza, del tutto ingiustificata.
Evidenzia, infine, il perito, che il D.M. 5.2.1992 (“ Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti ”) non considera né i disturbi di personalità né tanto meno i tratti di personalità fra l’elenco delle patologie dell’apparato psichico, in grado di determinare una percentuale anche minima di invalidità civile. Si chiede, perciò, come sia possibile che per l’Amministrazione sanitaria militare la stessa patologia - ammettendone la corretta diagnosi - comporti la non idoneità permanente al servizio, ossia un giudizio medico legale sovrapponibile a quello di un’invalidità civile del 100%. Anche di qui l’irragionevolezza del giudizio d’inidoneità permanente formulato nei confronti del ricorrente (doc. 10 del ricorrente).
Al lume delle sunteggiate argomentazioni peritali il ricorrente assume la manifesta illogicità e irragionevolezza dell’impugnato decreto dirigenziale di collocamento in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio, che, in definitiva, defletterebbe dal principio di buona amministrazione. Ne chiede, perciò,