TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-05-23, n. 201201411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-05-23, n. 201201411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201411
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03955/1998 REG.RIC.

N. 01411/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03955/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3955 del 1998, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. R B, Luca R. Perfetti, A R, con domicilio eletto presso Vincenzo Toscano in Milano, via Manara, 13;

contro

Comune di Varese, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

nei confronti di

B C;

per l'annullamento

della concessione edilizia del 14.4.1997 rilasciata alla controinteressata per la realizzazione di edicola;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale nel comune di Varese, ha proposto il presente ricorso per i dedotti motivi di legittimità avverso la concessione edilizia indicata in epigrafe, rilasciata alla controinteressata per la realizzazione di un’edicola su area demaniale nel centro storico del comune in corso Matteotti, in prossimità del proprio esercizio commerciale;

che si è costituito il comune intimato, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di atti presupposti, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito;

Rilevato che il ricorrente ha omesso di impugnare la deliberazione di Giunta comunale n. 286 del 4 marzo 1998, di approvazione del progetto esecutivo dell’arredo urbano del territorio comunale, che individuava la collocazione dell’edicola in questione come elemento della nuova impostazione progettuale data al centro storico, nonché la precedente deliberazione di G.C. n. 825 dell’8 novembre 1996, con la quale il comune aveva accordato la concessione in uso demaniale di aree per la posa in opera di chioschi in piazza della Repubblica, via Marconi e corso Matteotti.

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso sia da dichiararsi inammissibile per la mancata impugnazione di atti presupposti rispetto al provvedimento oggetto della presente controversia;

che sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

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