TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-10-13, n. 202010410
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2020
N. 10410/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04524/2013 REG.RIC.
N. 11757/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2013, proposto da
Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, A C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cuppone in Roma, piazza dell'Ara Coeli, 1;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A R, F A S, M A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo S in Roma, Foro Traiano, 1/A;
Provincia di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Giuffrè, Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39;
sul ricorso numero di registro generale 11757 del 2014, proposto da
Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, A C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C C in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4524 del 2013:
della nota prot. n. GSE/p20130040704 del 25.02.2013, ad oggetto: domanda di qualifica di "impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)" ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto 18.12.2008, per progetto di nuova costruzione del vostro impianto ibrido termoelettrico con potenza nominale media annua pari a 17,32 MW denominato "Uguzzolo" sito nel comune di Parma - IAFR 7591;
della nota GSE del 6.11.2012 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della qualifica IAFR;
della nota GSE del 5.12.2012 rivolta alla Provincia di Parma per la pronuncia sulla “correttezza del percorso autorizzativo seguito dal produttore”;
della nota GSE del 7.12.2012 di sospensione dell’istruttoria di qualifica IAFR;
della nota prot. 74528 del 17.12.2012 della Provincia di Parma;
della nota n. 5812 del 31.1.2013 con cui la Provincia di Parma ha risposto al GSE ribadendo che “la VIA e l’AIA sono state approvate ai sensi delle leggi vigenti in materia di impianti di trattamento e recupero rifiuti”,
quanto al ricorso n. 11757 del 2014:
- del provvedimento prot. GSE/P20140051418 del 23.05.2014 con il quale il GSE ha comunicato l’annullamento in autotutela della qualifica IAFR 8587, conseguita dalla ricorrente a seguito del perfezionarsi del silenzio-assenso sull’istanza presentata dalla società in riferimento all’impianto ibrido termoelettrico denominato “Uguzzolo”, sito in località Uguzzolo nel Comune di Parma;
- della nota prot. GSE/P20140043424 del 15.04.2014 con la quale il GSE ha comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della qualifica IAFR 8587 per l’impianto termoelettrico “Uguzzolo”, rilevando la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 30 D.M. 6 luglio 2012 e richiedendo alla società la produzione di memorie e documenti integrativi;
- della nota prot. GSE/P20130246860 del 23.12.2013 con la quale il GSE ha richiesto alla ricorrente di fornire documenti e chiarimenti in merito al mancato completamento dell’impianto “Uguzzolo”, costituendo tale circostanza motivo ostativo all’accoglimento della qualifica IAFR e invitando così la società a fornire osservazioni e documenti;
- del paragrafo 1.3 delle “Procedure Applicative al D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure d’iscrizione ai registri – Aggiornamento del 13 gennaio 2014” relativo alla definizione di “completamento lavori” alla quale il GSE fa riferimento nella nota di annullamento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
nonché per la condanna dell’ente intimato al risarcimento dei danni patiti dalla Società ricorrente per il mancato riconoscimento degli incentivi di cui al D.M. 18.12.2008.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A. e della Provincia di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 938 del 15.10.2008 la Giunta Provinciale di Parma ha autorizzato la Iren Ambiente S.r.l. alla realizzazione e all’esercizio di un impianto ibrido termoelettrico, per la gestione dei rifiuti, di potenza nominale pari a 17,8 MW denominato “Uguzzolo”, sito in località Uguzzolo nel Comune di Parma.
Con provvedimento prot. n. GSE/p20130040704 del 25.02.2013 del 25.02.2013 il GSE ha negato la qualifica IAFR per il detto termovalorizzatore motivando il proprio diniego in ragione del fatto che “la richiesta di qualifica per il progetto di nuova costruzione dell’impianto ibrido termoelettrico in oggetto, corredata con il numero IAFR 7591, è respinta in mancanza di copia di titolo autorizzativo idoneo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 18 dicembre 2008”.
Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso RG n. 4524/2013, indicato in epigrafe.
In pendenza del giudizio, con nota prot. IA002790-P del 25.09.2013 (prot. GSE n. GSE/A20130157906 del 27.09.2013), Iren Ambiente ha presentato al GSE una ulteriore richiesta di qualifica IAFR per il termovalorizzatore.
A fronte dell’istanza, la ricorrente ha ottenuto la qualifica IAFR, come pacificamente ammesso dalla stessa amministrazione resistente, a seguito del