TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-28, n. 202102124

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-28, n. 202102124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102124
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 02124/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02003/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P R, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Umberto 200;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 19 luglio 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza), con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato;
b) il provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 18 dicembre 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) con cui è stata nuovamente disposta l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 9 giugno 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 19 luglio 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza), con cui è stata disposta la sua esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Occorre precisare quanto segue: a) il ricorrente, in servizio con la qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Commissariato di P.S. “Borgo Ognina” della Questura di Catania, ha prestato servizio sino al 21 novembre 2016 presso la dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Stato della Procura della Repubblica di Catania, alla quale era stato assegnato sin dall’11 novembre 2013, e ha partecipato alla procedura di scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato;
b) con il presente gravame l’interessato ha impugnato la propria esclusione dalla procedura, che è stata disposta “in quanto non è stato espresso parere favorevole alla promozione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e dal Capo dell’Ufficio presso cui è istituita la Sezione di Polizia giudiziaria ove il dipendente presta[va] servizio” ;
c) il ricorrente ha precisato che all’epoca in cui è stata avviata la procedura di scrutinio per merito comparativo e in cui sono stati resi i pareri di cui trattasi, egli era in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catania con l’incarico di “Responsabile - Squadra di Polizia Giudiziaria - Squadra Operativa” e che ricopriva tale incarico dopo aver svolto, sempre presso la medesima Sezione, il ruolo di Responsabile della Segreteria;
d) come è noto, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, “le promozioni degli addetti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Capo dell'Ufficio presso cui è istituita la Sezione” e tale previsione si applica “anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni” ;
e) per tale ragione la nota ministeriale con cui è stata avviata la procedura prevedeva espressamente che costituiva causa di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo, per il personale addetto alle Sezioni di Polizia Giudiziaria, il parere non favorevole reso dalle indicate autorità;
f) nel caso di specie il parere reso dal Procuratore Distrettuale della Repubblica è del seguente tenore letterale: “Per quanto riguarda il secondo - cioè il ricorrente - il modesto impegno manifestato dall’Ispettore viene evidenziato anche dal fatto che lo stesso, nonostante l’elevato grado ricoperto, è stato ritenuto idoneo soltanto ad occuparsi del settore notifiche delegate all’aliquota della Polizia di Stato, peraltro in tale settore coadiuvato da altro Ispettore capo” ;
g) il parere reso dal Procuratore Generale risulta sostanzialmente “confermativo” di quello reso dal Procuratore Distrettuale.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il ricorrente ha costantemente riportato in ciascuna valutazione annuale, sin dall’anno 2007, il punteggio “ottimo” con punti 60 + 2 (ove 60 è il massimo punteggio previsto ed i due punti aggiuntivi rappresentano il massimo incremento straordinario attribuibile - una sorte di “lode” - per premiare l’eccellenza del servizio reso);
b) nella sua carriera l’interessato ha ricevuto elogi, encomi, lodi e premi, che ne attestano incondizionatamente lo zelo e l’abnegazione nello svolgimento del servizi, e;
ha ricoperto e svolto in diverse occasione l’incarico di docente nell’ambito dell’aggiornamento professionale;
c) egli non ha mai ricevuto sanzioni, né mai è stato sottoposto a procedimento disciplinare;
d) alla luce di tali considerazioni, i pareri sfavorevoli appaiono irragionevoli e contraddittori e costituiscono un esempio scolastico di ingiustizia e sviamento;
e) deve, poi, contestarsi l’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato coadiuvato nel servizio relativo alle notifiche da altro Ispettore Capo;
f) inoltre, non può condividersi l’implicito assunto secondo cui l’attività prestata nel settore notifiche della Sezione di Polizia Giudiziaria risulterebbe insignificante e costituirebbe indice di modesto impegno;
g) si tratta, invero, di un servizio funzionale all’attività investigativa della Procura ed a quella giurisdizionale della magistratura, assolutamente essenziale infungibile, anche perché dal suo corretto e puntuale espletamento dipende la validità stessa delle indagini e del processo;
h) occorre, poi, aggiungere che il parere reso dal Procuratore Generale è privo di qualsiasi motivazione.

Mediante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 18 dicembre 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) con cui è stata nuovamente disposta la sua esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

I motivi aggiunti sono stati affidati alle medesime doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.

Il ricorrente, in via subordinata, ha anche chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la previsione contempla, sino a due anni successivi rispetto al momento in cui l’interessato abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria, la permanenza degli effetti vincolanti dei pareri ivi contemplati ai fini dell’avanzamento di carriera, risultando tale disciplina assolutamente contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono costituire un canone imprescindibile per il legislatore.

Con ordinanza n. 15/2018 in data 11 gennaio 2018 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente, osservando quanto segue:

Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, atteso che non risulta condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo il quale il parere negativo muoverebbe da una svilita considerazione dell’importanza dell’attività disimpegnata dal settore cui l’interessato era stato preposto, nel senso che l’attività prestata nel settore notifiche della Sezione di Polizia Giudiziaria sarebbe talmente insignificante da costituire di per sé indice di modesto impegno, in quanto dalla piana lettura del parere reso dal Procuratore Distrettuale della Repubblica si ricava che, al contrario, l’assegnazione al settore notifiche delegate all’aliquota della Polizia di Stato è stata determinata dal “…modesto impegno manifestato dall’Ispettore”, il quale è stato ritenuto idoneo soltanto ad occuparsi di tale attività ;

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, depositando documentazione relativa ai fatti di causa, con particolare riferimento alla relazione del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e Affari Legali) n. 333-A/U.C/S.G./1249 in data 17 maggio 2018.

Mediante note d’udienza in data 3 giugno 2021 il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, precisando, in particolare, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale in sede cautelare, l’assegnazione del ricorrente al settore notifiche non era stata determinata dal suo (presunto) modesto impegno, ma, al contrario, il “modesto impegno manifestato dall’Ispettore” era stato desunto nel parere come conseguenza del fatto che lo stesso fosse stato assegnato a tali mansioni.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

L’art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce quanto segue:

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi