TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-28, n. 202102124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-28, n. 202102124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102124
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 02124/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02003/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P R, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Umberto 200;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

a) del provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 19 luglio 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza), con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato; b) il provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 18 dicembre 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) con cui è stata nuovamente disposta l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 9 giugno 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 333-C/-I/Sez.1^/13192 in data 19 luglio 2017 del Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori - Divisione 2° - Dipartimento della Pubblica Sicurezza), con cui è stata disposta la sua esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Occorre precisare quanto segue: a) il ricorrente, in servizio con la qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato presso il Commissariato di P.S. “Borgo Ognina” della Questura di Catania, ha prestato servizio sino al 21 novembre 2016 presso la dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Stato della Procura della Repubblica di Catania, alla quale era stato assegnato sin dall’11 novembre 2013, e ha partecipato alla procedura di scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato; b) con il presente gravame l’interessato ha impugnato la propria esclusione dalla procedura, che è stata disposta “in quanto non è stato espresso parere favorevole alla promozione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e dal Capo dell’Ufficio presso cui è istituita la Sezione di Polizia giudiziaria ove il dipendente presta[va] servizio” ; c) il ricorrente ha precisato che all’epoca in cui è stata avviata la procedura di scrutinio per merito comparativo e in cui sono stati resi i pareri di cui trattasi, egli era in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catania con l’incarico di “Responsabile - Squadra di Polizia Giudiziaria - Squadra Operativa” e che ricopriva tale incarico dopo aver svolto, sempre presso la medesima Sezione, il ruolo di Responsabile della Segreteria; d) come è noto, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, “le promozioni degli addetti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e del Capo dell'Ufficio presso cui è istituita la Sezione” e tale previsione si applica “anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni” ; e) per tale ragione la nota ministeriale con cui è stata avviata la procedura prevedeva espressamente che costituiva causa di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo, per il personale addetto alle Sezioni di Polizia Giudiziaria, il parere non favorevole reso dalle indicate autorità; f) nel caso di specie il parere reso dal Procuratore Distrettuale della Repubblica è del seguente tenore letterale: “Per quanto riguarda il secondo - cioè il ricorrente - il modesto impegno manifestato dall’Ispettore viene evidenziato anche dal fatto che lo stesso, nonostante l’elevato grado ricoperto, è stato ritenuto idoneo soltanto ad occuparsi del settore

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