TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-02-21, n. 202300235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-02-21, n. 202300235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300235
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 00235/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00071/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2023, proposto da
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L B e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T M, B P, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;



nei confronti

Ministero della Cultura, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

- del decreto del Dirigente Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 133/2023, di data 11 novembre 2022, avente ad oggetto “PNRR, Missione 1, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2, Investimento 2.2: «Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale». Decreto di decadenza totale della domanda di contributo prot. 2119176/22 (DGR n. 390/2022 e DD. N. 95/2022) della società Ambrosia srl (05017170266)”, comunicato con nota prot. prot. n. 224182/2022, di data 11 novembre 2022; - per quanto occorra, quali atti presupposti, della “nota informativa «impresa in difficoltà» ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014”, edizione giugno 2020, di AVEPA, e del bando approvato con delibera n. 390, di data 8 aprile 2022, della Giunta regionale del Veneto, poi modificato ed integrato con decreto n. 95, di data 12 aprile 2022, del Direttore della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport della Regione Veneto; - per quanto occorra, del decreto del Dirigente Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 307/2023, di data 16 dicembre 2022; - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguente, anche non noto, rispetto ai quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'esito della presentata istanza di accesso agli atti del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società ricorrente, ha partecipato al bando, approvato con delibera di Giunta regionale n. 390 dell’8 aprile 2022, per la presentazione delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia alla Commissione Europea - P.N.R.R..

Alla ricorrente, ammessa in un primo tempo al contributo, in data 23 settembre 2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza per mancanza, ab origine , dei requisiti per la concessione del contributo, in quanto ‹‹a seguito di ulteriori controlli effettuati al fine di verificare le dichiarazioni rese in domanda è stata rilevata una criticità relativa alla dichiarazione prevista paragrafo G lettera J della domanda di ammissione all’intervento, di seguito specificata cui consegue la non ammissibilità del progetto da voi presentato. In particolare, tale dichiarazione prevede: «in caso di impresa, che la stessa non possa essere qualificata come impresa in difficoltà, come definita all’art. 2, paragrafo 1, n. 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo». Con riferimento al suddetto requisito, si segnala che a seguito delle verifiche operate sui dati di bilancio dell’impresa AMBROSIA SRL, presenti nell’ultimo bilancio depositato all’Agenzia delle Entrate, è emerso che è «impresa in difficoltà» in quanto è stata rilevata una perdita di esercizio superiore a metà del capitale sociale dopo aver esaurito le riserve››.

Secondo A, quindi, la ricorrente va qualificata come “impresa in difficoltà”.

Sono seguite le osservazioni da parte della società ricorrente, contestando la propria riconducibilità alla fattispecie delle “imprese in difficoltà” così come definite dal regolamento UE n. 702/2014, sotto ogni possibile aspetto, e allegando documentazione a supporto delle argomentazioni.

A, con decreto n. 133, comunicato in data 11 novembre 2022, ha disposto la decadenza integrale dal beneficio, sulla scorta delle seguenti considerazioni: all'art. 4, comma 6, il bando prevede tra i requisiti di ammissibilità che, nel caso in cui il richiedente il contributo sia impresa, la stessa non deve essere qualificabile come impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 14, Reg. UE n. 702/2014; ai fini del regolamento UE n. 702/2014, si intende ‹‹per impresa in difficoltà, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostante: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituita da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capiate sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo ad un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto›; in fase di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi DPR 445/2002 nella domanda sottoscritta dal legale rappresentante, l'Agenzia ha appurato che la società ricorrente si trova in una situazione qualificata di difficoltà ai sensi del regolamento sopra citato essendo stata rilevata una perdita di esercizio superiore a metà del capitale sociale dopo avere esaurito le riserve; nessuna osservazione è pervenuta dalla società in merito alla modalità di calcolo e all'effettiva situazione di perdita rilevata e superiore a metà del capitale sociale dopo avere esaurito le risorse, nella nota prot. n. 208300/22 essendo stata, al contrario, acclarata dallo stesso commercialista la situazione di criticità dell'azienda: "vero è che le perdite generatesi hanno effettivamente eroso il patrimonio sociale per oltre la metà "; le osservazioni pervenute non sono accoglibili in quanto: a) la ditta è stata costituita con atto notarile in data 7 maggio 2019, ed iscritta nel registro imprese in data 10 maggio 2019, sicché, al momento della verifica, ma anche al momento della presentazione dell'istanza per essere ammesso a contributo PNRR avvenuta in data 15 giugno 2022, la ditta risultava costituita da più di tre anni; b) l'ultimo bilancio chiuso deve essere considerato quello del 2021 che pur evidenziando una perdita di esercizio, quest'ultima non supera la metà del capitale sociale facendo venire meno un principio fissato dal regolamento per accertamento dello status di difficoltà.

Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, la società ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. il provvedimento di decadenza sarebbe illegittimo in quanto, in forza del Regolamento UE n. 702/2014, la qualificazione di “impresa in difficoltà” sussiste solo in caso di perdita di metà del capitale e se ciò sia avvenuto a causa delle perdite accumulate, situazione che deve essere posseduta

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