TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201914070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-09, n. 201914070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914070
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 14070/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02925/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2925 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P F, E C, V C, V M, S P, S P, C C, E D G, D C e C B, rappresentati e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 109;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero degli Affari Esteri, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Daniela Borzone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Maria Montaldo e Katia Enei, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie, 38;
Buonitalia S.p.A. in liquidazione, Maralba Bernardi e Priscilla Locatelli, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
L C, G D, L P, L C, M G, M A, M B, N C e D F F, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maria Montaldo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 38;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2013 in parte qua ;

- del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, approvato con decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, in parte qua ;

- del Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 2013 in parte qua ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale dei ricorrenti;

nonchè per il risarcimento dei danni;

quanto ai motivi aggiunti:

- dell'avviso per la "Procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai sensi del comma 18 bis dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, riservato al personale di cui alla tabella allegata al D.L. 28 febbraio 2013 ed inquadrato nell'Area II della tabella di corrispondenza approvata con decreto 30 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il primo ottobre numero 3588" e relativa alla tabella annessa, pubblicati in data 5 novembre 2014;

- dell'avviso per la "Procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai sensi del comma 18 bis dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, riservato al personale di cui alla tabella allegata al D.L. 28 febbraio 2013 ed inquadrato nell'Area III della tabella di corrispondenza approvata con decreto 30 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il primo ottobre numero 3588" e relativa alla tabella annessa, pubblicati in data 5 novembre 2014;

- per quanto occorrer possa dell'avviso per la "Procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai sensi del comma 18 bis dell'art. 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, riservato al personale di cui alla tabella allegata al D.L. 28 febbraio 2013 ed inquadrato come dirigente di fascia II della tabella di corrispondenza approvata con decreto 30 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il primo ottobre numero 3588" e relativa alla tabella annessa, pubblicati in data 5 novembre 2014;

- per quanto occorrer possa del decreto 30 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il primo ottobre numero 3588, richiamato nei provvedimenti di cui sopra;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale dei ricorrenti, ivi compresi gli atti e/o i provvedimenti (di data e tenore sconosciuti) con i quali le Amministrazioni resistenti si sono determinate nell'indire le procedure selettive gravate in questa sede.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché di Daniela Borzone;

Visto l’atto di intervento ad opponendum ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo i sigg.ri P F, E C, V C, V M, S P, S P, C C, E D G, D C e C B hanno impugnato, nella parte di loro interesse, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 2013, il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, approvato con Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, e il Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 dell'8 marzo 2013.

Si sono costituiti in giudizio solo formalmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la controinteressata B D, la quale ha depositato invece una memoria difensiva.

In data 25 settembre 2013 hanno spiegato intervento ad opponendum i sigg.ri L C, G D, L P, L C, M G, M A, M B, N C e D F F.

Con motivi aggiunti notificati il 5 dicembre 2014 i ricorrenti hanno impugnato i tre avvisi, pubblicati in data 5 novembre 2014, per le procedure di verifica dell'idoneità riservata al personale della “ex” Buonitalia S.p.A. in liquidazione, rispettivamente inquadrati nell'Area II, nell’Area III e nell’Area dirigenziale di II fascia.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.

Hanno depositato, in date diverse, dichiarazione di rinuncia al ricorso i sigg. ri Padoan Sara, Bertinetto Claudio, V C, C C e S P.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2019, dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., dell’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti con riguardo a tutti i ricorrenti, rilevata d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. I ricorrenti premettono di essere tutti vincitori del concorso per titoli ed esami a n. 107 posti nei ruoli del Personale dell’l'Istituto per il Commercio Estero, Area Funzionale C, Posizione economica C1, bandito il 21 ottobre 2008 dall'ICE.

Espongono che il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 14 (rubricato "Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici") ha previsto, da un lato, la soppressione dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (comma 17) e, dall'altro, l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ("Agenzia"), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Lo stesso D.L. n. 98/2011 ha previsto che la dotazione organica del personale fosse contenuta nel limite situo di 300 unità, poi aumentato a 450, da individuare tramite appositi e successivi DPCM tra il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal soppresso ICE da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa dei titoli (art. 14, commi 24, 26 e 26 bis ).

Inoltre è stato previsto che con i medesimi DPCM fossero individuati e trasferiti all'istituenda Agenzia anche i rapporti giuridici passivi e attivi facenti capo al soppresso ICE (art. 14, comma 26 bis , D.L. n. 98/2011). Il DPCM del 28 dicembre 2012, con il quale sono state individuate le risorse strumentali, finanziarie, i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse umane facenti capo al soppresso ICE da trasferire all'istituenda Agenzia, ha stabilito, per quanto di interesse, che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è trasferito all'Agenzia il contingente di personale individuato nell'allegato B al decreto e che l’Agenzia utilizza, nel rispetto delle previsioni di legge, le graduatorie vigenti del soppresso ICE, in caso di fabbisogno di personale di pari qualifica, fermi i vincoli previsti in materia di assunzioni.

I ricorrenti osservano che, dunque, il DPCM in parola ha trasferito alla Agenzia anche le graduatorie vigenti, tra cui quella del concorso Cl da essi vinto, senza tuttavia chiarire le modalità e le tempistiche delle relative assunzioni e, soprattutto, senza prevedere in maniera chiara la prevalenza delle vigenti graduatorie sulle restanti ipotesi di assunzioni (mobilità, comando, nuovi concorsi, trasferimenti, ecc.). Tanto che anche il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ICE—Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", all'art. 7 ha previsto: " ... Nel ricorso alle procedure di mobilità esterna l'Agenzia, per i primi 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fisserà dei criteri di scelta che prevedano un'adeguata ponderazione dei titoli posseduti dal personale proveniente dal soppresso ICE e collocato nella graduatoria della valutazione comparativa per titoli ... ", ossia senza tener conto della prevalenza delle graduatorie vigenti, prevedendo — per le future, eventuali ed ulteriori assunzioni rispetto alle 450 unità già previste in sede di D.L. 98/2011 — delle procedure di mobilità ulteriori per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

In seguito, con Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2013 è stato disposto, in attuazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, il "Trasferimento delle funzioni e delle risorse della società Buonitalia s.p.a. all'ICE", nel cui articolo unico si legge: " ... a decorrere dalla data del presente decreto le funzioni già di Buonitalia Spa in liquidazione ... sono trasferite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle prese italiane. Alla stessa Agenzia vengono altresì trasferite le risorse umane di Buonitalia spa in liquidazione riportate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. L'inquadramento del personale ... avverrà sulla base di apposita tabella di corrispondenza … previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da effettuare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Agenzia ... ".

I ricorrenti quindi lamentano che il trasferimento da Buonitalia S.p.A. delle risorse (a suo tempo assunte senza concorso) alla istituenda Agenzia è stato subordinato solo a previo esperimento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità, in violazione dell'art. 97 Cost.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29-35 D.Lgs. 165/2001, dell'art. 15, comma 7, DPR 487/1994, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 L. 241/1990;
violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa;
eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento e manifesta ingiustizia.

Con tale motivo è dedotta l'illegittimità del DPCM del 28 dicembre 2012 nella parte in cui non ha espressamente previsto la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie vigenti rispetto ad altre modalità assunzionali.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.L. 98/2011, dell'art. 12, comma 18 bis , D.L. 95/2012, dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, dell'art. 4

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