TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2009-01-16, n. 200900049
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N. 00049/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01266/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2008, proposto da:
Lirui He, rappresentato e difeso dagli avv. S B, M Pantano, con domicilio eletto presso M Pantano in Bologna, via Collegio di Spagna 5/2;
contro
Ministero dell'Interno;Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Bologna datato 22 settembre 2008, con cui è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Bologna ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’art. 12/5° c. T.U. 286/98, reato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno;