TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2018-11-13, n. 201801485
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2018
N. 01485/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2018, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori "Società Cooperativa Consortile Stabile", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, M V, A R, G T, M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio A A in Roma, via Sistina 48;
contro
ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese, Fiore Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1267 del 04.09.2018, con cui è stata (nuovamente) aggiudicata a M S.r.l. la procedura aperta indetta da Estar avente ad oggetto la conclusione di una convenzione-quadro per l'affidamento del Servizio di lettura ed elaborazione prescrizioni farmaceutiche;
- dei verbali delle sedute del 31.07.2018 e del 8 agosto 2018 nelle quali è stata effettuata l'ulteriore verifica di congruità dell'offerta presentata da M S.r.l., ritenendola non anomala;
- della comunicazione ESTAR prot n. 28780 del 08.06.2018 con cui la Stazione appaltante ha richiesto ragguagli in merito alla congruità dell'offerta di M S.r.l. a seguito della sentenza del TAR Toscana n. 806/2018, che ha annullato la precedente aggiudicazione a favore della controinteressata;
- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli odiernamente impugnati;
nonché
- per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;
- e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante l'aggiudicazione in proprio favore o mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché, in via subordinata,
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale e di M S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana, con bando inviato per la pubblicazione il 29 giugno 2017, indiceva una procedura avente ad oggetto la conclusione di una convenzione-quadro per l’affidamento del “Servizio di lettura ed elaborazioni dati delle prescrizioni farmaceutiche” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’assegnazione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica.
All’esito del subprocedimento di verifica di anomalia la stazione appaltante esprimeva un giudizio di congruità nei confronti dell’offerta della controinteressata, disponendo, per l’effetto l’aggiudicazione definitiva in favore della stessa.
Avverso tale atto il Consorzio Leonardo proponeva il ricorso n. RG 806/2018 il quale veniva accolto con la sentenza n. 353/18 pubblicata il 6 giugno 2018.
1.1. Con la sentenza, premesso che “ i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta ” soggiungendo che l’anomalia dell’offerta “ può dirsi esclusa solo quando lo scostamento dalle tabelle risulti puntualmente e rigorosamente giustificato ”, il Collegio rilevava che “ a fronte di una evidente scostamento dalle tabelle ministeriali occorreva che l’aggiudicataria fornisse convincenti e circostanziate argomentazioni volte a giustificare tale differenza ”, concludeva affermando che “ il giudizio di congruità dell’offerta espresso dalla stazione appaltante si palesa manchevole sotto il profilo istruttorio e contraddittorio sotto quello motivazionale ”.
1.2. Ne conseguiva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di M s.r.l. e, per l’effetto conformativo della sentenza, escluso lo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, l’invito alla stazione appaltante a “ procedere ad una nuova valutazione di congruità dell’offerta presentata da M, rilevando unicamente l’insufficienza del giudizio sulla base del quale la medesima è stata positivamente valutata ” ed approfondendo “ l’analisi di anomalia acquisendo gli elementi che le [consentano] di verificare se il minor costo dichiarato [possa] trovare giustificazione concreta alla luce dell’organizzazione aziendale dell’aggiudicataria ”.
2. Con comunicazione dell’8 giugno 2018 ESTAR, in recepimento della richiamata sentenza di questo T.A.R. richiedeva nuovamente a M di fornire ragguagli in merito al “ 1. numero degli addetti impiegati nel servizio e monte ore per addetto, rilevato che dal progetto tecnico si evincono dati in merito in contraddizione con quanto espresso nei giustificativi da voi forniti in data 08/01/2018; 2. monte ore previsto per addetto e scostamento dalle tabelle ministeriali del CCNL metalmeccanici da voi applicato ”
Con nota del 29 giugno 2018 M presentava ulteriori giustificazioni che la stazione appaltante con determinazione n. 1267 del 04.09.2018, riteneva sufficienti per pervenire ad un giudizio di congruità dell’offerta, confermando perciò l’aggiudicazione della gara in suo favore.
3. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori con il ricorso in trattazione contestava anche tale provvedimento, oltre agli atti presupposti in epigrafe precisati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
Nell’odierna