TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-12-30, n. 200903402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-12-30, n. 200903402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200903402
Data del deposito : 30 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01102/1998 REG.RIC.

N. 03402/2009 REG.SEN.

N. 01102/1998 REG.RIC.

N. 01440/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1102 del 1998, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Bologna, via Rubbiani 3;

contro

Azienda U.S.L. di Bologna Sud, rappresentato e difeso dagli avv. A C, C C, con domicilio eletto presso A C in Bologna, via Castiglione 29 c/o Az Usl Bo;

Sul ricorso numero di registro generale 1440 del 1998, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Bologna, via Rubbiani 3;

contro

Azienda U.S.L. di Bologna Sud, rappresentato e difeso dagli avv. A C, C C, con domicilio eletto presso A C in Bologna, via Castiglione 29 c/o Az Usl Bo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1102 del 1998:

della deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 19.2.1998, notificata con lettera prot.n. 14690 del 17.4.1998, pervenuta il 30.4.1998;

della deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 19.6.1998 che ha determinato l'importo delle somme di cui richiedere la restituzione alla dipendente;

nonchè di tutti i provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti;.

quanto al ricorso n. 1440 del 1998:

della deliberazione del Direttore Generale n. 862del 28.8.1998, notificata con lettera prot.n. 32406 del 1.9.1998, pervenuta il 5.9.1998 che ha determinato di recuperare il credito a carico della dipendente mediante trattenute mensili sulla retribuzione ad essa spettante, con decorrenza dalla retribuzione del mese di ottobre 1998;

nonchè di tutti i provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti;.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Bologna Sud;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Bologna Sud;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorsi, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti per la decisione.

Viene impugnata con il primo dei ricorsi proposti – ric. n. 1102/98 - la delibera con la quale si dispone l’annullamento d’ufficio di una precedente determinazione concernente l’equiparazione della ricorrente, psicologa coadiutore di ruolo, ai medici psichiatri ai sensi dell’art.14/3°c della L. n. 207/1985 e si provvede in ordine all’inquadramento e alla rideterminazione del trattamento economico e viene altresì impugnata la delibera con la quale si liquida l’importo da restituire all’amministrazione .

Sulla materia, dopo un primo periodo di oscillazione giurisprudenziale, si è andato affermando il principio secondo cui solo per gli psicologi che prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 761/1979 erano in servizio in uno degli enti di assistenza previsti dalle leggi n. 431/1968 e n. 515/ 1971 (ospedali psichiatrici, centri d’igiene mentale, istituti medico- psicopedagogici) era prevista, ai sensi di tali leggi, l’equiparazione ai medici agli effetti dell’inquadramento.

Invero l’art. 14 dela L. n. 207/1985, nell’affermare che gli psicologi – psichiatri, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi n. 431/1968 e n, 515/1971 hanno il trattamento giuridico-economico di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli regionali, non lascia dubbi sul carattere interpretativo e transitorio della disposizione nel senso che il beneficio spetta soltanto a coloro che alla data di entrata in vigore della riforma del servizio sanitario nazionale – D.P.R. n. 781/1979 – avevano già acquisito il diritto a tale parificazione sulla base della previgente legislazione.

E’ appena il caso di precisare che la disposizione opera nei confronti di coloro che assunti prima dell’introduzione del nuovo ordinamento sanitario prestavano, all’epoca, servizio all’interno delle citate strutture – ospedali psichiatrici, centri o servizi d’igiene mentale, istituti psico –pedagogici – e avevano già ottenuto l’equiparazione ai medici psichiatri in quanto incaricati di svolgere in via esclusiva e dunque non saltuariamente tali funzioni fino all’entrata in vigore della L. n. 207/1985 ( CdS sez V n. 910 del 22.6.1998).

Va poi chiarito che la condizione secondo cui i presupposti per l’equiparazione devono sussistere alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale sanitario trova la propria “ratio” nel diverso assetto previsto da tale disciplina nell’ambito della quale viene nettamente separata la posizione dei medici (tab A) da quella dei psicologi (tab G) con la conseguenza che l’introduzione della nuova normativa costituisce limite temporale alla possibilità di riconoscere posizioni e qualifiche divergenti da quelle individuate dalla legge (CdS sez V n. 1265 del 11.11.1994).

Discende dalle suesposte considerazioni che nessuna equiparazione può ritenersi configurabile nei riguardi di coloro che come la ricorrente operavano in strutture extraospedaliere come i Consorzi Socio Sanitari, cioè al di fuori delle strutture tassativamente indicate dalle norme richiamate dal citato art.14 della l. n. 207/1985 e i cui atti di riconoscimento dell’equiparazione sono, comunque, intervenuti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 761/1979.

Quanto ai presupposti dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione occorre dire che in tema di trattamento giuridico- economico del personale le ragioni d’interesse pubblico all’annullamento degli atti illegittimi appaiono in re ipsa e dunque non necessitano di specifica motivazione.

Infine con riferimento all’asserita autonomia delle UU.SS.LL. in tema di determinazione e modificazione delle piante organiche si deve osservare che, nella specie, il profilo non rileva dal momento che l’inquadramento del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nei ruoli nominativi regionali è disposto esclusivamente con provvedimento della Regione, esulando in questo ambito ogni potere d’intervento da parte delle strutture sanitarie.

In ordine al recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti, di cui si argomenta nella presente impugnativa, ma soprattutto nella seconda impugnazione – ric. n. 1440/98 -, va considerato che il recupero di emolumenti indebitamente erogati ai dipendenti pubblici costituisce un atto dovuto in ordine al quale l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione se non con riguardo all’insussistenza del diritto alla percezione delle stesse da parte del dipendente.

Ne consegue che del tutto irrilevante appare lo stato di buona fede del percettore atteso che tale aspetto può incidere sulle modalità di recupero, ma non sull’obbligo di ripetizione di tali somme, obbligo che assume natura di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile.

Non ricorrono nella fattispecie i presupposti dello svolgimento di mansioni di fatto poiché la sostanziale distinzione dei profili professionali tra medici psichiatri e psicologi, introdotta dalla riforma sanitaria non consentiva, neppure in punto di fatto, una sovrapposizione di ruoli e di competenze.

Deve inoltre aggiungersi che il riconoscimento delle mansioni superiori esercitate di fatto, oltre a presupporre un medesimo profilo professionale, richiedeva alcune specifiche condizioni quali un valido provvedimento formale d’incarico, il vincolo temporaneo delle funzioni – art 55 e 121 D.P.R. n. 384/1990 e D.lgs. n. 29/1993 – condizioni che nella fattispecie non sussistevano.

Per le considerazioni che precedono i ricorsi sono infondati e dunque devono essere respinti.

Le spese, tenuto conto dell’alternanza delle condotte poste in essere dall’amministrazione e della buona fede della ricorrente, possono per entrambi i ricorsi compensarsi tra le parti.

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