TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-16, n. 201100318
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Testo completo
N. 00318/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2009, proposto da:
F B, M C, F M, R B, G D, S S, C R, G P, E M, F S, R B, Cesare Ciccale', E B, G E, G T, G P rappresentati e difesi dagli avv. A B, R F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, A.S.U.R. Azienda Unica Sanitaria Regionale, n.c.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Agroenergy S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Ariozzi, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74; Comune di Fermo, Comune di Ponzano di Fermo n.c.
per l'annullamento
- del decreto del dirigente dalla P.F. n.1008/EFR del 22.5.2009, avente ad oggetto:"Art.12 D.Lgs.387/03 - Autorizzazione centrale biomassa vegetale solida per produzione di energia elettrica e termica in Comune di Fermo. Soc. Agroenergy s.r.l. di Porto San Giorgio (FM) P.IVA 01928860442", compreso il documento istruttorio in calce; 2) dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ivi contenuta; 3) tutti i pareri espressi in sede di conferenza di servizi da parte delle amministrazioni interessate; 4) tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché quelli meramente consequenziali. come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Provincia di Ascoli Piceno e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e di Agroenergy S.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono, asseritamente, proprietari di aree confinanti con l’impianto di cogenerazione a biomassa vegetale, di potenza nominale inferiore a 1 MW, autorizzato a favere dell’Agroenergy Srl.
Con ricorso depositato il 13.10.2009, i ricorrenti impugnano il decreto del dirigente dalla P.F. n.1008/EFR del 22.5.2009, avente ad oggetto:"Art.12 Dlgs.387/03 - Autorizzazione centrale biomassa vegetale solida per produzione di energia elettrica e termica in Comune di Fermo….” della Regione Marche e gli altri atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
a) Invalidità e, comunque, illegittimità del decreto autorizzativo impugnato n108/EFR rilasciato in data 22.5.2009 per violazione e falsa applicazione dell’art art.12, commi 1, 3, 4, 7 e 10 del dlgs. 29.12.2003 n.387 in riferimento alla violazione ed alla falsa applicazione della deliberazione della giunta regionale n.830/2007, nonché dell’art. 2 c. 158 della legge 244/2007, violazione degli artt. 3,24,43,97 e 113 Cost, eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti, travisamento e falsa rappresentazione della realtà, difetto di motivazione, di indagini e approfondimenti, perplessità surrettizzietà della causa, sviamento e ingiustizia manifesta.
I ricorrenti affermano che l’impianto autorizzato non rientrerebbe in alcuna delle tipologie previste dalla delibera di Giunta Regionale 830/2007, di “Attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale”. Tale delibera, in particolare, qualificherebbe come “di scarso interesse” la tecnologia utilizzata dall’impianto (pirolisi). Inoltre la capacità di generazione dell’impianto sarebbe superiore a 1 mw, non potendo lo stesso essere considerato di microgenerazione, anche per mancanza della necessaria normativa di dettaglio del dlgs 387/2003, dal quale peraltro non sarebbe previsto, avendo potenza termica in ingresso superiore a 1 Mw.. Mancherebbe inoltre la normativa di dettaglio statale, prevista dall’art. 2 c. 158 della legge finanziaria 2008.
b) Violazione dei c. 3 e 10 del dlgs 387/2003 in riferimento alla violazione e alla falsa applicazione della legge 241/1990, della legge 15/2005 e della l.r. 7/2004 e 26/2003. Eccesso di potere.
La competenza per l’autorizzazione sarebbe della Giunta Regionale e non del Dirigente Regionale. Inoltre la competenza della Regione sarebbe limitata agli impianti previsti del dlgs 387/2003, mentre, non essendo l’impianto in oggetto autorizzato da alcuna norma, la competenza sarebbe del Ministero per le Attività produttive. Non sarebbe stato rispettato, inoltre, il termine per la conclusione dei lavori in sede di conferenza di servizi.
c)Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 c.7 e 2 lett. E del dlgs 387/2003 in riferimento alla violazione e