TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-25, n. 201102012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-25, n. 201102012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102012
Data del deposito : 25 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03390/2007 REG.RIC.

N. 02012/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03390/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3390 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.I.G.E. Societa' Industriale Grafica Editoriale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvo Zappala', con domicilio eletto presso Salvo Zappala' in Catania, via Umberto, 184;

contro

Comune di Valverde, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A P, M E P, con domicilio eletto presso A P in Catania, via G. Borrello, 14;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. 9509/07 con il quale si chiede alla ditta ricorrente di presentare un’istanza di autorizzazione riguardante l’impianto radiotelevisivo già esistente sul territorio, si chiede il versamento di una somma annuale a fronte degli oneri che l’Amministrazione deve sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività svolte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, del Regolamento Comunale allegato al provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 10663/09 con la quale si chiede alla ditta ricorrente una somma annuale relativa agli oneri che l’Amministrazione deve sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività finalizzate a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, del Regolamento Comunale e precisamente gli artt. 2 e 3 del predetto atto regolamentare, ove occorra, dei principi inseriti nel regolamento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti.

- della nota prot. n. 5570 del 06/05/2010 con la quale si diffida la società ricorrente a pagare la somma di euro 10.000,00 in esecuzione del Regolamento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valverde (Ct);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo, la società ricorrente, titolare di concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività di tele radiodiffusione per l’emittente Telejonica, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Valverde ha richiesto la presentazione di un’istanza di autorizzazione per l’impianto già esistente e il pagamento di una somma per attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e informazione ai cittadini.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione dell’art. 32 ter del D.lgs. 30 luglio 1999 n.300. Violazione della legge 22 febbraio 2001 n.36 in relazione al d.p.c.m. 8 luglio 2003.

Relativamente alla richiesta di autorizzazione, il provvedimento risulterebbe adottato da autorità incompetente, giacché la competenza ad autorizzare gli impianti è esclusivamente demandata al Ministero (art.32 ter del D.Lgs. n.300/1999);
in ogni caso, il regolamento richiamato nel provvedimento impugnato fa riferimento alla salvaguardia dalle esposizioni a campi elettromagnetici, mentre il profilo autorizzatorio esorbita dall’oggetto del predetto regolamento;

2)Violazione della Concessione Ministeriale ed eccesso di potere con riferimento all’eventuale sanzione della rimozione dell’impianto.

Il Comune di Valverde si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 110/2008 la domanda cautelare è stata respinta per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il nuovo regolamento medio tempore adottato dal Comune, nella parte in cui pone a carico dei gestori degli impianti i costi sostenuti dall’amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività di prevenzione, monitoraggio ambientale e informazione ai cittadini, attraverso il versamento di una somma annuale (art. 3), unitamente alla nota con la quale il Comune ha richiesto il pagamento della somma di euro 10.000,00;
con ulteriore ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha, infine, impugnato l’atto di diffida e messa in mora per la riscossione della suddetta somma.

I ricorsi per motivi aggiunti sono affidati a due motivi nei quali si censura la violazione dell’art 93 del D.Lgs. 259/2003 sotto il profilo dell’impossibilità per i Comuni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge e la violazione dell’art.32 ter del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e della legge 22 febbraio 2001 n.36 in relazione al d.p.c.m. 8 luglio 2003, sotto il profilo dell’incompetenza.

Con ordinanza n. 90/2010 la domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, è stata respinta per mancanza di pregiudizio grave e irreparabile.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

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