TAR Roma, sez. III, decreto decisorio 2009-09-18, n. 200908989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto decisorio 2009-09-18, n. 200908989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200908989
Data del deposito : 18 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09123/1996 REG.RIC.

N. 08989/2009 REG.DEC.

N. 09123/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 9123 del 1996, proposto da:
R T + 1, rappresentato e difeso dagli avv. V D D, G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via Taranto, 95;
Mariani Cinzia;

contro

C, rappresentato e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto presso L G in Roma, via Quattro Fontane, 10;

nei confronti di

A G, Z L, S A M, L N, C C, P L;

per l'annullamento

della graduatoria del concorso interno per titoli ed esami a n. 454 posti nella VII qualifica funzionale, successivamente ampliati fino a 525, approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 23.4.96, nella parte in cui le ricorrenti vengono escluse dalle posizioni utili della graduatoria a causa del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le operazioni di attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio da parte della Commissione Giudicatrice nonché, se e per quanto di ragione, della deliberazione n.1470 del 22.12.94, con cui era stato indetto il concorso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 giugno 1996;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 11 marzo 2008 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;


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