TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-03-27, n. 201904079
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2019
N. 04079/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08517/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8517 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e Y L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E P in Roma, via della Giuliana n. 82;
contro
Ministero dell'Interno, Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, Servizio Centrale di Protezione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82 del 1991, datata 24/05/2017 e notificata il 19/07/2017, con la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti richiamati e, tra questi, per quanto occorrer possa e nella misura di lesività: le note del Servizio Centrale di protezione del 06/05/2016, del 29/12/2016, del 23/03/2017, del 05/05/2017, del 11/05/2017, del 24/05/2017; i pareri resi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro del 23/05/2016 e del 20/06/2016; il parere reso dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 01/07/2016;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con cui la Commissione Centrale ex art.10 L.82/91, in data 26 novembre 2015, ha disposto la revoca del programma di protezione nei confronti della ricorrente.
Quest’ultima ha esposto di essere stata sottoposta a programma speciale di protezione fin dal 2010; con numerose missive nel 2016 aveva rappresentato all’Amministrazione le proprie condizioni di disagio (anche connesso a problematiche mediche), di pericolo e di difficoltà quotidiana, chiedendo di poter incontrare i responsabili del programma, al fine di favorire la buona riuscita del percorso e del programma di collaborazione.
Tuttavia con la delibera impugnata, notificata alla ricorrente in data 19/07/2017, la Commissione Centrale aveva disposto la revoca del programma, fondando tale determinazione sulla violazione degli obblighi secondari da parte della ricorrente.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 12, 13 e 13-quater del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.M. 23 aprile 2004, n. 161, eccesso di potere sotto vari profili.
Alla ricorrente era stato contestato di essersi “allontanata arbitrariamente dal domicilio protetto” in diverse occasioni e di aver “ospitato arbitrariamente, nell’attuale domicilio protetto,