TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-28, n. 201705001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-28, n. 201705001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705001
Data del deposito : 28 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2017

N. 05001/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04285/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4285 del 2012, proposto da:
Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 140;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'avv. T C, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

della determinazione n. 1284/12 avente ad oggetto: "SAF S.p.a. autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del titolo III bis della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

di ogni atto presupposto, tra cui la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi B7914 del 18 ottobre 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2012 la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio sollevando alcune eccezioni preliminari e chiedendo, comunque, la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione economica e sociale della Regione Lazio, n. 1284 in data 5 marzo 2012, è stata rilasciata, ai sensi del titolo III bis della parte II del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per 5 anni, per l'impianto di selezione di trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi gestito dalla SAF S.p.a., sito in Strada Provinciale Ortella Km. 3,00, nel Comune di Colfelice.

Ai fini del rilascio dell’AIA, su domanda di SAF, la Regione Lazio ha avviato il relativo procedimento convocando una Conferenza di servizi cui sono stati invitati la Provincia di Frosinone, il Comune di Colfelice, la Servizi S.Pre.S.A.L. e S.I.S.P. della ASL di Frosinone - Distretto C, l'

ARPA

Lazio - Sezione provinciale di Frosinone e la SAF S.p.a..

In tale sede gli Enti partecipanti si sono espressi a favore del rilascio dell'Autorizzazione, mentre l'ARPA, con riferimento al Piano di monitoraggio e controllo presentato dalla società proponente, ha imposto delle prescrizioni.

All'esito dell'istruttoria, il Direttore del Dipartimento Programmazione economica e sociale ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

3. Ritenendo illegittimo e lesivo dei suoi interessi il suddetto provvedimento, la ricorrente Unione degli Enti locali confinanti con il sito in cui sorge l’impianto autorizzato, lo ha impugnato chiedendone l’annullamento.

Ha premesso che l'Unione di Comuni "Antica terra di lavoro" è un ente territoriale costituito, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 167/2000, tra i Comuni della provincia di Frosinone di San Giovanni Incarico, Falvaterra, Rocca D'Arce, Pastena, Ceprano, Pontecorvo e Pico, per un totale complessivo di 31.412 abitanti, che risulta essere penalizzato dall’AIA rilasciata a SAF S.p.a..

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui la parte ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 14 e segg. L. n. 241/1990, del titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 4 D.P.R. n. 447/1998, dell'art. 32 cost.;
eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità, nonché per violazione del giusto procedimento.

La parte ricorrente lamenta che il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sia stato espletato senza che l'unione dei Comuni ricorrenti abbia potuto partecipare alla relativa Conferenza di servizi e senza che sia stato interpellato.

Il D.P.R. n. 447/1998, nel disciplinare il procedimento con conferenza di servizi, ha stabilito (art. 4, comma 4) che alla conferenza di servizi possono partecipare "i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi, costituti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo".

Pertanto l’Unione ricorrente avrebbe dovuto poter partecipare alla Conferenza di servizi, propedeutica all'adozione dell'autorizzazione impugnata, essendo portatrice dell’interesse alla tutela della salute dei cittadini residenti, nonché alla tutela della salubrità ambientale del territorio, a ridosso del quale, peraltro, sono ubicati tre impianti di trattamento dei rifiuti (l'impianto di preselezione e compostaggio di Colfelice, la discarica di Cerreto e gli impianti di San Vittore) con pesanti ricadute sulla qualità della vita delle popolazioni residenti nei Comuni dell’Unione.

4. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari essendo il ricorso infondato.

In sostanza l’Unione dei Comuni ricorrente lamenta di non essere stata chiamata a partecipare al procedimento in Conferenza dei servizi.

4.1. Osserva il Collegio che l’AIA per cui è causa è stata rilasciata ai sensi della parte II, titolo III bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto di interesse, l’art. 29 quater, comma 5, dispone che l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, convoca apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e 14 ter L. n. 241/90, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonchè, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA.

La norma, dunque, indica con chiarezza quali siano gli enti la cui convocazione è prescritta ex lege ;
fra questi non figurano i Comuni limitrofi.

Il provvedimento impugnato, dunque, è immune dal vizio denunciato essendosi svolto il relativo procedimento in presenza delle autorità indicate dalla legge.

4.2. Ciò posto, l’Unione dei Comuni Antica Terra di Lavoro sarebbe potuta intervenire nel procedimento, ai sensi dell’art. 9 L. 241/90, a tenore del quale “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.

Pur con la precisazione che si tratta di una norma che sancisce una possibilità e non un diritto di partecipazione e che, in ogni caso, ha come sua primaria finalità quella di dare rilevanza ad interessi che non sono riconoscibili in capo a singoli individui e dei quali è dubbia la tutela giurisdizionale nei casi in cui ne siano portatrici associazioni che non risultino inserite negli elenchi previsti dall'art. 5 L. n. 281/1998 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 887).

L’unione ricorrente, tuttavia, non è intervenuta nel procedimento;
il che rende ulteriormente dubbia anche la sua legittimazione processuale al ricorso (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201).

4.3. D’altra parte il Collegio deve ricordare la regola generale per cui, anche laddove sussista un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l'applicazione dell'art. 21 octies , comma 2, L. n. 241/1990 alle ipotesi in cui tale comunicazione sia mancata, valorizza la rilevanza dell’eventuale apporto collaborativo del privato in vista dell’emissione del provvedimento finale.

Pertanto incombe su quest’ultimo l’onere di specificare in giudizio il contributo che egli avrebbe fornito qualora fosse stato ritualmente compulsato nel procedimento (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 maggio 2012, n. 826).

Traslando la regola enunciata al caso di specie, laddove, pur non sussistendo per l’amministrazione alcun obbligo di invitare anche l’Unione dei comuni ricorrente alla Conferenza di servizi, quest’ultima lamenta di non avervi potuto partecipare, deve rilevarsi come, in realtà, la parte ricorrente non abbia in alcun modo specificato in ricorso quale sarebbe potuto essere il suo apporto collaborativo e in che modo essa avrebbe potuto contribuire all’adozione di un provvedimento di contenuto diverso da quello impugnato.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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