TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-20, n. 201900419
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Pubblicato il 20/06/2019
N. 00419/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2001, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D e B S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- recante la concessione dell’equo indennizzo di 8° categoria (misura massima) anziché quella di 7° categoria come attestato dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- in relazione ad infermità consistente in “-OMISSIS-”;
- del parere n. -OMISSIS- del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie in base al quale l’amministrazione rideterminava la categoria dell’indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in servizio presso la -OMISSIS-, propone l’odierno ricorso contro il decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- recante la concessione dell’equo indennizzo di 8° categoria (misura massima) anziché quella di 7° categoria come attestato dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- in relazione ad infermità consistente in “-OMISSIS-”. Viene inoltre impugnato il parere n. -OMISSIS- del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie in base al quale l’amministrazione rideterminava la categoria dell’indennizzo.
In particolare il Comitato decideva di riconoscere l’equo indennizzo di 8° categoria ritenendo che l’infermità fosse in “forma modesta”.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al gravame chiedendone il rigetto.