TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2010-07-20, n. 201001974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2010-07-20, n. 201001974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001974
Data del deposito : 20 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00962/2003 REG.RIC.

N. 01974/2010 REG.DEC.

N. 00962/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 962 del 2003, proposto da:
Sinedil Srl, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Cagliari, via Rossini N.46;

contro

Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso L D in Cagliari, largo Gennari N.10;
Responsabile Settore Aa.Gg. Pers. e Cult. Comune Villasimius;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Sindaco di Villasimius dott. Vincenzo Cadoni emesso il 30/05/2003 prot. n. 7066, comunicato al ricorrente in data 12/05/2003 con il quale si dichiarava la decadenza dell'autorizzazione sanitaria n. 156 rilasciata il 7/7/2000;

- del provvedimento del responsabile del settore affari generali - servizio attività economiche, dottoressa Chiarella Maria Sumas, emesso e notificato il 23/6/2003 prot. n. 8190, con il quale si ordina al signor Manis Ignazio la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nei locali ubicati in via Giotto n. 1 senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 3 legge 287/91;

- ove occorra e comunque in via cautelativa, della comunicazione prot. gen. n. 5723 del 6/5/2003, nella parte in cui si comunica che l'attività di cui alle autorizzazioni n. 321 e 322 non può essere intrapresa per difetto del requisito formale del legittimo possesso del locale sito in via Giotto n. 1;

- di ogni altro atto, che degli stessi sia presupposto, prodomico o comunque connesso.

e per i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2003:

- del provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 322, adottato in data 12/8/2003 dal responsabile del settore Affari Generali dottoressa Chiarella Maria Sumas, con prot.n.11033;

- dell'ordinanza di diffida alla sospensione dell'attività di somministrazione prot. n. 10756 del 6/8/2003, adottata dal responsabile del settore Affari Generali dottoressa Chiarella Maria Sumas;

- di ogni altro atto, che degli stessi sia presupposto, prodomico o comunque connesso..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 luglio 2003;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;


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