TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-27, n. 202007252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-27, n. 202007252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007252
Data del deposito : 27 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2020

N. 07252/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08304/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Poggiorsini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, G R, N P, con domicilio eletto presso lo studio avv.A P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Liberti, Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio avv. Maria Liberti in Roma, via Barberini, 36;
Provincia di Bari, Arpa Agenzia Regionale per la Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cogeam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio avv.A P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Ati Cogeam - Società Tradeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio avv.Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal B;
Società Tradeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;
Comune di Spinazzola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Franco, con domicilio eletto presso lo studio avv. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo

A)- del Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n.34/CD del 31.1.2007, conosciuto il 14.6.2007, avente ad oggetto: Gestione dei rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso per rifiuti urbani del bacino BA4 in agro Spinazzola-Autorizzazione”;

-del decreto n.45/CD del 31.1.2007, allo stato non conosciuto, con cui il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia avrebbe conferito all’ATI con mandataria CO.GE.AM.la delega delle potestà espropriative da esercitare per l’acquisizione degli immobili al fine della realizzazione dell’impianto sopra descritto;

-di tutti gli atti del procedimento di occupazione d’urgenza e di espropriazione;

nonché

-di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:

-il provvedimento di occupazione di urgenza del Responsabile della Procedura Espropriativa della Co.GE.AM n.107/2007 del 21.5.2007, conosciuto il 14.6.2007 e relativo piano particellare di esproprio;

-la nota prot.n.90’/07-LN/BA4 del 10.4.2007, non conosciuta;

-stati di consistenza e verbali di immissione in possesso, eventualmente già redatti, ma allo stato non conosciuti;

-il parere del CRIAP in ordine alle emissioni in atmosfera, richiamato nel decreto commissariale n.34/CD del 31.1.2007, allo stato non conosciuto;

-la nota protn.815 del 29.1.2007 del Settore Urbanistico Regionale, richiamata nel Decreto commissariale n.34/CD del 31.1.2007, allo stato non conosciuta;

-la nota prot. n.343/CD del 19.1.2007 di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’espropriazione;

-il parere favorevole espresso dall’Organismo Tecnico, richiamato nel Decreto commissariale n.34/CD del 31.1.2007, non conosciuto;

-oltre che per la dichiarazione di nullità, in parte qua, del contratto sottoscritto il 28.4.2006, conosciuto il 14.6.2007, tra il Commissario Delegato per l’emergenza in materia di rifiuti in Puglia e CO.GE.AM,

nonché per l’annullamento, previa sospensiva,

B) -della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 58 del 2007 recante “Spinazzola(BA)-Impianto complesso per rifiuti solidi urbani del Bacino BA4 in località Grottellini. Rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio art.

5.07 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. ATI: CO.GE.AM –Tradeco”;

-della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia n. 18 del 2007, avente ad oggetto “L.R.n.11/01 – Procedura di Valutazione Impatto Ambientale –Realizzazione impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso del bacino BA/4 nel sito ubicato in Spinazzola (Ba) – Proponente: CO.GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali);

-di tutti gli altri atti al predetto comunque connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:

1- gli atti richiamati nella deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.58 del 2007, ed in particolare:

- la nota del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 5497 del 2006 e relativi elaborati tecnici allegati, non conosciuti;

- la nota del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 5496/CD del 2006, non conosciuta;

- la nota n. 299/06 del 2007 del Settore Urbanistico Regionale, non conosciuta;

- la proposta formulata dall’Assessore all’Ecologia, riportata nella deliberazione di Giunta n. 58/2007;

- le relazioni ed i pareri espressi dal Dirigente dell’Ufficio Paesaggio e del Dirigente del Settore Urbanistico, non conosciuti;

- tutti gli atti e le relazioni progettuali, non conosciuti;

- ove occorra, la nota della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia, sede di Taranto, n. 436 del 2007, unicamente nella denegata ipotesi in cui la stessa venga interpretata dal giudice nel senso prospettato nella deliberazione impugnata, ovverosia come “parere favorevole a condizione”;

2- gli atti richiamati nella determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 18 del 2007, ed in particolare:

- il parere espresso dall’

ARPA

Puglia n. 2684/DG del 2006, non conosciuto;

- la nota n. 4334 del 2006 del Settore Ecologia della Regione Puglia, non conosciuta;

- il parere del Comitato Tecnico Provinciale del 6.7.2005, non conosciuto;

- il parere del Comitato Regionale per la VIA del 29.9.2005, non conosciuto;

- i verbali o comunque gli esiti degli incontri svoltisi presso la Regione Puglia Assessorato all’Ecologia, Ufficio VIA, il 15.12.20026 ed il 21.12.2006 (non conosciuti);

- tutti gli atti e le relazioni progettuali, non conosciuti;

con atto recante motivi aggiunti

-della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia 18.3.2014 n.494, pubblicata sul BURP n.45 del 2.4.2014 recante “Comune di Spinazzola –Variante progettuale relativa all’impianto complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino di utenza BA/4 nel Comune di Spinazzola (BT) Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art.

5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art.

5.07 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica (art.

5.01 NTA del PUTT/P). Proponente: CO.GE.AM” nonché

-di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:

-la nota prot. n.304 del 4.4.2013 dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia, richiamata nel provvedimento di cui sopra e allo stato non conosciuta;

-gli atti relativi all’istruttoria espletata dall’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, richiamata nella Deliberazione impugnata e allo stato non conosciuta;

-la relazione dell’Assessore regionale alla Qualità del territorio della Regione Puglia, riportata nella deliberazione impugnata;

-ove occorra, il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), come modificato con la deliberazione di GR n.2022 del 29.10.2013, nella parte in cui non contiene le prescrizioni di cui all’art. 105, comma 2, delle NTA del PPTR originariamente adottato con la deliberazione di G.R. n. 1435 del 2.8.2013;

in parte qua e ove occorra, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Regione Puglia (PRGRU), approvato con la deliberazione di G.R. n.204 dell’8.10.2013.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, della Regione Puglia, di Cogeam e di Ati Cogeam Società Tradeco S.r.l., della società Tradeco S.r.l. , della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Spinazzola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2018 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso introduttivo il Comune di Poggiorsini premette di aver già impugnato i provvedimenti sub A) e B) innanzi al Tar Puglia che con sentenza n. 2077/2007 ha dichiarato la propria incompetenza sulla controversia in favore della competenza funzionale di questo Tribunale, innanzi al quale il predetto Comune ha riproposto l’impugnativa degli atti indicati in epigrafe. Nella ricostruzione dei fatti relativi alla vicenda sottesa ai provvedimenti in questione il Comune riferisce che il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, con decreto n. 41 del 2001, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate. Tale Piano non ha apportato modifiche a quello precedente, risalente al 1993, in relazione agli impianti di smaltimento per il bacino BA/4, che localizzava una discarica controllata nel territorio del Comune di Altamura e un impianto di compostaggio nel Comune di Gravina.

Nonostante l’adozione del detto Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato ha approvato con decreto 30.9.2002 n. 296 un atto di completamento del detto Piano regionale ed ha demandato ai Comuni della zona BA/4 la scelta dei siti dell’impianto di compostaggio e del centro materiali della raccolta differenziata, mediante convenzione, riservando successivamente l’individuazione del sito dell’impianto complesso. Con decreto 29 ottobre 2002, n.334 il Commissario delegato ha localizzato nel Comune di Spinazzola, località Grottelline, il sito dell’impianto complesso, con annessa discarica, area a soli 3 km dal Comune di Poggiorsini e comunque area sottoposta a vincoli idrogeologici, ambientali e archeologici. Tale decreto è stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar Puglia, con rigetto del ricorso (sent. 1359/2005) e seguente appello presso il Consiglio di Stato.

In seguito il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato, con decreto datato 8.11.2006, l’area del territorio di Spinazzola (in località Grottelline, in Catasto Foglio 142, part.lla 69) di interesse culturale e archeologico particolarmente importante per una superficie di mq 18.362, assoggettandola quale “bene culturale” al regime vincolistico ex art.10 comma 3 e 13 del d.lgs. n.42/2004, tenuto conto del rinvenimento di tracce di insediamenti risalenti al VI millennio a.C. (area immediatamente adiacente alla discarica).

In riscontro alla nota del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale prot. n. 5496/CD del 27.12.2006, non conosciuta, il Soprintendente per i Beni Archeologici di Taranto con nota n. 436 del 2007, ha ribadito il carattere assoluto del divieto di realizzare “nelle immediate vicinanze dell’area archeologica….opere o manufatti di alcun genere indipendentemente dalla loro destinazione”.

Ciononostante, la G.R. con delibera 6.2.2007, n.58 ha rilasciato all’A.T.I. CO.GE.AM. – TRADECO (aggiudicataria del servizio di gestione e realizzazione impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con annessa discarica, localizzato nel territorio di Spinazzola, in località Grottelline) l’autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) ai sensi dell’art.

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