TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-18, n. 202412459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-18, n. 202412459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412459
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12459/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12985/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. di registro generale 12985 del 2018, proposto da
N A, M A, M A, A B, S B, R B, L B, J B, M C, G C, C C, F C, F C, A C, A C, B C, F F, C F, F G, G G, D I, M I, M R I, P L, G L, S M, P M, C P, M P, C P, M P, R P, M R, M T, F T, C V, A M O V, D D, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiriani n. 10;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza prot. n. 333-C/9041-c/9° del 15.05.2018 e notificato ai ricorrenti mediante pubblicazione sul portale riservato al personale "doppiavela" in data 9.8.2018;

di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a fissare una decorrenza giuridica di immissione nella qualifica di Vice Ispettore al 1.1.2005 o in subordine ad una diversa data comunque non successiva a quella del 1.1.2014;

e per la condanna

al pagamento della differenza economica tra l'attuale parametro stipendiale e quello che avrebbero dovuto effettivamente percepire con una decorrenza giuridica diversa;

e al risarcimento

del danno subito dai ricorrenti quale conseguenza dell’azione della Pubblica Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I ricorrenti premettono:

- di essere dipendenti della Polizia di Stato, attualmente con la qualifica di Vice Ispettore;

- di avere partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a complessivi 1400 posti (successivamente elevati a 1874) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12P.1.13 del 24.9.2013 e, avendo superato le prove concorsuali, di essere stati ammessi dal 12.9.2017 a frequentare il IX corso di formazione, della durata di sei mesi, presso vari Istituti di istruzione della Polizia di Stato al termine del quale hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.3.2018.

Ritenendo illegittima la decorrenza giuridica di tale inquadramento, siccome coincidente con la data della conclusione del corso di formazione, e assumendo come questa dovrebbe essere riferita alle vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004, con conseguente diritto di tutti coloro che hanno superato il IX corso di formazione di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell’anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, con il ricorso in epigrafe chiedono l’accertamento del diritto alla retrodatazione della decorrenza a tutti gli effetti della qualifica di vice ispettori di Polizia e, conseguentemente, alla ricostruzione della loro carriera ed al risarcimento dei danni, deducendo, al riguardo, i seguenti articolati motivi in diritto:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 28.02.2001, n. 53. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27-ter del DPR 24.04.1982 n. 335. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere.

Gli istanti rivendicano l’inquadramento giuridico nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, secondo il cosiddetto principio "dell'annualità", in base al quale la decorrenza giuridica dell'assunzione della nuova qualifica viene fissata al l° gennaio dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le vacanze, mentre la decorrenza economica nel giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Deducono che il concorso interno in questione sia stato indetto "ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n, 53 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

Il citato art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”, prevede che “Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2001, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”.

L’Amministrazione d'appartenenza avrebbe dovuto applicare il principio dell'annualità per la determinazione della loro decorrenza giuridica, così specificato.

Quanto alla decorrenza dal 1° gennaio 2005, in sede di prima applicazione del riordino delle carriere del personale non direttivo (d.lgs. n.53/2001), sarebbe stato previsto che la copertura dei posti vacanti del ruolo di Vice ispettori, in espressa deroga alle percentuali dei posti ripartiti tra concorso interno ed esterno (previste dall'art. 27 del d.P.R. n.335/1982), avvenisse tramite concorso interno, poi bandito nel 2013.

In ragione di ciò, la decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo rispetto a quello cui si riferiva la vacanza (2001-2004), sarebbe dovuta essere quella dal 1° gennaio 2005.

Gli stessi, poi, sempre sulla base del cd “principio dell'annualità”, secondo cui, in applicazione dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 53/2001, la decorrenza giuridica dei Vice Ispettori Tecnici (dopo il superamento del concorso interno) sarebbe fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, ritengono che non si sia tenuto conto dell'equiparazione ex lege tra la figura ed il ruolo di Vice Ispettore e quello di Vice Ispettore Tecnico.

Ove non venisse riconosciuta la decorrenza dal 1° gennaio 2014, vale a dire il primo giorno utile dopo l'anno di uscita del bando di concorso, si produrrebbero effetti discriminatori anche rispetto ai Vice Ispettori che saranno nominati all'esito dei concorsi interni banditi in forza del nuovo riordino di cui al d.lgs. n.95/2017.

La novellata disposizione, infatti, introdurrebbe anche per i Vice ispettori nominati a seguito di concorsi banditi a far data dall'entrata in vigore della normativa di riordino (1 gennaio 2017) il criterio dell'annualità della nomina.

In conseguenza di ciò, pertanto, i vincitori dei concorsi interni indetti a seguito del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (recante Disposizioni in materia di revisione dei

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